Corte di Cassazione civile sez. II, ord. 23 Gennaio 2018, n. 1629

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giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
conseguente def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis
c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il pre-
sidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio. La
Corte d’Appello di Firenze ha deciso la questione di dirit-
to ad essa sottoposta senza uniformarsi all’interpretazio-
ne costante di questa Corte. Il diritto spettante anche al
singolo condomino di chiedere la revisione delle tabelle
millesimali, in base all’art. 69 disp. att. c.c. (nella formu-
lazione, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla L. n.
220 del 2012) è subordinato all’esistenza di un errore o
di un’alterazione del rapporto originario tra i valori delle
singole unità immobiliari. L’errore, in particolare, deter-
minante la revisione delle tabelle millesimali, è costituito
dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità
immobiliari e quello tabellarmente previsto. La parte che
chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, peral-
tro, l’onere di provare la reale divergenza tra i valori effet-
tivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire
la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostran-
do in giudizio l’esistenza di errori, obiettivamente verif‌ica-
bili, che comportano necessariamente una diversa valuta-
zione dei propri immobili rispetto al resto del condominio.
Il giudice, a sua volta, sia per revisionare o modif‌icare le
tabelle millesimali di alcune unità immobiliari, sia per la
prima caratura delle stesse, deve verif‌icare i valori di tutte
le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi
- quali la superf‌icie, l’altezza di piano, la luminosità, l’e-
sposizione - incidenti sul valore effettivo di esse e, quin-
di, adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati
(Cass. sez. II, 25 settembre 2013, n. 21950; Cass. sez. II, 15
giugno 1998, n. 5942). Non rileva decisivamente, a tal f‌ine,
il mero dato che le tabelle non abbiano “origine delibera-
tiva, ma convenzionale”, sottolineato dalla Corte d’Appello
di Firenze. Questa Corte ha già spiegato, e il principio va
riaffermato, come, soltanto qualora condomini, nell’eser-
cizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichia-
rato di accettare che le loro quote nel condominio venga-
no determinate in modo difforme da quanto previsto negli
artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla “diversa
convenzione” di cui all’art. 1123, comma 1, c.c., la dichia-
razione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi
in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un
certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi
dell’art. 69 disp. att. c.c., la quale, come visto, attribuisce
rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il va-
lore effettivo delle singole unità immobiliari dell’edif‌icio
ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
Ove, invece, tramite l’approvazione della tabella, anche in
forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da
parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione
degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari,
ovvero mediante l’accordo unanime di tutti i condomini),
i condomini stessi intendano (come, del resto, avviene
nella normalità dei casi) non già modif‌icare la portata
dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla
vita del condominio, bensì determinare quantitativamen-
te siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione
delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella me-
desima), la semplice dichiarazione di approvazione non
riveste natura negoziale, con la conseguenza che l’errore
che, in forza dell’art. 69 disp. att. c.c., giustif‌ica la revisio-
ne delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore vizio
del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste,
per l’appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore ef-
fettivo delle singole unità immobiliari ed il valore propor-
zionale ad esse attribuito (Cass. sez. II, 26 marzo 2010,
n. 7300). La Corte d’Appello di Firenze non si è attenuta
ai principi richiamati, in quanto, pur avendo accertato
delle divergenze tra le tabelle millesimali in uso e le stime
operate dal CTU (quanto meno per la proprietà Rione, la
proprietà Lamanna e la proprietà Giraldi), ha ritenuto gli
stessi sopportabilmente “contenuti nei limiti della decen-
za estimativa”, laddove, sussistendo una qualsiasi obietti-
va divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari
e quello tabellarmente determinato, è obbligo del giudice
di eliminare l’errore riscontrato. Il ricorso va quindi accol-
to e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’Appello di Firenze, che deciderà la
causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo con-
to dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del presente
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 23 GENNAIO 2018, N. 1629
PRES. MAZZACANE – EST. SCARPA – RIC. CONDOMINIO GAUDENTI (AVV.TI
PANARITI E GUELMI) C. MASÈ ED ALTRA (AVV. TADDEI)
Azioni giudiziarie y Spese giudiziali y Giudizio che
veda contrapposto il condominio ad un singolo con-
domino y Obbligo di quest’ultimo di contribuire pro
quota alle spese legali sostenute dal condominio y
Esclusione y Delibera assembleare y Nullità.
. È nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazio-
ne dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio
che veda contrapposti il condominio ed un singolo con-
dòmino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quo-
ta, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo
stesso condominio per il compenso del difensore o del
consulente tecnico di parte nominati in tale processo,
trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un
interesse comunque opposto alle specif‌iche ragioni
personali del singolo condomino, e neppure, perciò,
trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 1132 c.c.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1101; c.c., art. 1132; c.c., art.
1139; c.p.c., art. 91) (1)
(1) In termini, Cass. civ. 18 giugno 2014, n. 13885, in www.latribu-
naplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio Gaudenti, di vicolo Gaudenti, Trento, ha
proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la senten-
za della Corte d’appello di Trento n. 156/2013, depositata il
16 maggio 2013. Guido Masè ed Edgarda Feletti resistono
con controricorso e propongono ricorso incidentale arti-

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