Corte di Cassazione civile sez. VI, ord. 25 Gennaio 2018, n. 1848

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 GENNAIO 2018, N. 1848
PRES. MANNA – EST. SCARPA – RIC. RIONE (AVV. LORENZELLI) C. ALBANO ED
ALTRI (AVV.TI LOLLINI, SGUANCI E E CAMERINI)
Regolamento di condominio y Determinazione
del valore proporzionale delle singole proprietà
(millesimazione) y Revisione e modif‌icazione y Pre-
supposti.
. In tema di revisione e modif‌icazione delle tabelle mil-
lesimali, soltanto qualora i condomini, nell’esercizio
della loro autonomia, abbiano espressamente dichiara-
to di accettare che le loro quote nel condominio ven-
gano determinate in modo difforme da quanto previsto
negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla
"diversa convenzione" di cui all’art. 1123, comma 1, c.c.,
la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e,
risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare
le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la
revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., la quale at-
tribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergen-
za tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari
dell’edif‌icio ed il valore proporzionale ad esse attribu-
ito nelle tabelle. Ove, invece, tramite l’approvazione
della tabella, anche in forma contrattuale (mediante
la sua predisposizione da parte dell’unico originario
proprietario e l’accettazione degli iniziali acquirenti
delle singole unità immobiliari, ovvero mediante
l’accordo unanime di tutti i condomini), i condomini
stessi intendano non già modif‌icare la portata dei loro
rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita
del condominio, bensì determinare quantitativamente
siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione
delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella
medesima), la semplice dichiarazione di approvazione
non riveste natura negoziale, con la conseguenza che
l’errore che, in forza dell’art. 69 disp. att. c.c., giustif‌ica
la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con
l’errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss.
c.c., ma consiste, per l’appunto, nella obiettiva diver-
genza tra il valore effettivo delle singole unità immobi-
liari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. (c.c.,
art. 1118; c.c., art. 1123; c.c., art. 1428; att. c.c., art. 68;
att. c.c., art. 69) (1)
(1) Si rimanda alla citata Cass. civ. 26 marzo 2010, n. 7300, in questa
Rivista 2010, 370.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vincenzo Rione ha proposto ricorso per cassazione, ar-
ticolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 69 disp. att. c.c.) avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Firenze n. 1980/2015 del 20 novembre 2015.
Resistono con distinti controricorsi: Raffaele Lamanna,
Cinzia Bettazzi, Margia Grazia Caponera, Cosimo Sardi e
Daniele Galletti; Raffaello Amorosi; Antonella Albano. Ri-
mangono intimati, senza svolgere attività difensiva, Lapo
Cresti, Domenico Romei, Lucilla Giraldi, Riccardo Sardi,
Simonetta Sardi, eredi di Silvano Galletti, Lina Todisco.
La sentenza impugnata ha rigettato l’appello di Vincenzo
Rione avverso la sentenza resa il 27 luglio 2006 dal Tribu-
nale di Firenze, ed ha così confermato la reiezione della
domanda proposta da Vincenzo Rione con citazione del 20
febbraio 2001, volta alla revisione delle tabelle millesimali
del Condominio di viale Volta 54/a di Firenze, in quanto
non conformi al reale valore degli appartamenti. Tale re-
visione era stata già avviata dall’assemblea condominiale
senza però poi essere mai stata approvata da essa. Il Tri-
bunale di Firenze, all’esito della disposta CTU, e dopo aver
dato atto che non fosse stato reperito il fascicolo completo
delle tabelle millesimali vigenti nel condominio, conclu-
deva che le quote in uso e quelle indicate dall’ausiliare
non erano “connotate dall’esistenza di un vero e proprio
errore”, in quanto la differenza accertata derivava “da un
margine di f‌isiologica opinabilità”. La Corte di Firenze ri-
chiama nella sua sentenza “i casi più eclatanti”, segnalati
dal Rione, tra tabelle millesimali in uso e stime del CTU
(circa il 13,8% in più per la proprietà Rione: 166 millesimi
contro 143; circa il 7,3% in meno per la proprietà Laman-
na: 137 millesimi contro 147; circa il 10,3% in meno per la
proprietà Giraldi: 97 millesimi contro 107). Il consulente
di parte Rione evidenziava, invece, difformità ben più ri-
levanti, f‌ino al 127% in più per la proprietà del ricorrente,
suscitando peraltro dubbi di attendibilità nella Corte di
Firenze, la quale ha così concluso che le risultanze pro-
cessuali non reclamassero “una revisione necessaria dei
valori tabellari, di origine convenzionale e comunque con-
tenuti nei limiti della decenza estimativa, al di là delle
esasperate valutazioni provenienti dal tecnico di parte ap-
pellante”. Il complesso motivo di ricorso di Vincenzo Rione
deduce che la Corte d’appello abbia violato l’art. 69 disp.
att. c.c., in quanto le risultanze di causa, ed in particolare
gli accertamenti peritali, avevano confermato l’obiettiva
divergenza tra valore millesimale effettivo e valore attri-
buito dalle tabelle vigenti.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso
potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la

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