Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 28 Settembre 2017, N. 22711

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
LEGITTIMITÀ
re fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si
traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c., spetta sempre all’opposto, creditore procedente, ai
sensi dell’art. 2697 c.c., la prova che il titolo esecutivo, per
il quale l’esecuzione è stata iniziata, esiste e che sia stato
emesso per la somma intimata, appunto, nei confronti di
quel determinato soggetto esecutato (Cass. 16 giugno 2016,
n. 12415). Qualora, in particolare, il titolo esecutivo non
consenta l’esatta quantif‌icazione del credito, incombe sem-
pre sul creditore opposto, attore in senso sostanziale, l’one-
re di fornire, in caso di contestazione, la prova dell’esattezza
degli importi intimati (Cass. 19 novembre 2014, n. 24699).
L’opposizione all’esecuzione si conf‌igura, infatti, come ac-
certamento negativo della pretesa esecutiva del creditore
procedente e l’esistenza del titolo esecutivo costituisce,
perciò, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a
procedere all’esecuzione, sicchè il giudice è chiamato co-
munque a controllare la correttezza della quantif‌icazione
del credito operata dal creditore nel precetto, anche se i
motivi proposti dal debitore non investano direttamente
tale questione (Cass. 28 luglio 2011, n. 16610). Ove si tratti
di titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2,
n. 1, c.p.c., al giudice dell’opposizione all’esecuzione rima-
ne consentita l’interpretazione extratestuale del provvedi-
mento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel
processo in cui esso si è formato, e, ove il credito portato
dalla sentenza (o, come nel caso in esame, dal decreto in-
giuntivo) non sia liquido, le parti dovranno essere invitate
a discutere la questione e ad integrare le difese, anche sul
piano probatorio (Cass. S.U. 2 luglio 2012, n. 11066).
Nel caso, allora, in cui vi sia stata una sentenza def‌initi-
va (o un decreto ingiuntivo non opposto) di condanna del
condominio, non può dirsi coperta dal giudicato la que-
stione dell’accertamento della sussistenza o della misura
dell’obbligo di pagamento che quel titolo comporta per il
singolo condomino, sulla base dei criteri di cui agli artt.
1123 e ss. c.c. (Cass. 12 febbraio 2001, n. 1959). I limiti en-
tro cui il potere rappresentativo sostanziale e la legittima-
zione processuale dell’amministratore possono vincolare il
singolo condomino sono essenzialmente dettati dalla pro-
porzione con le rispettive quote millesimali (Cass. 9 giu-
gno 2017, n. 14530; Cass., SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9148).
Che il singolo condomino, opponente a precetto, contesti
in radice il proprio obbligo di contribuire alla spesa con-
sacrata nel titolo esecutivo ottenuto contro il condominio
in persona dell’amministratore, o che contesti, piuttosto,
che quel titolo non possa vincolarlo per l’importo per cui
si procede, giacché non proporzionato alla sua quota mil-
lesimale, egli sta comunque contestando la mancanza del
titolo esecutivo. Né sembra corretto avvalersi del criterio
della vicinanza del condomino opponente alla prova della
sua quota millesimale, non trattandosi di un fatto impedi-
tivo o modif‌icativo che si sovrappone al fatto costitutivo
che deve sempre provare il creditore.
Rimettere al singolo condomino opponente l’onere pro-
batorio della prova della esattezza dell’importo intimato in
precetto, come proporzionato alla sua quota millesimale, sia
pur in forza del criterio empirico della vicinanza o prossimità
della prova stessa, signif‌ica invertire l’onere ex art. 2697 c.c.,
il che è consentito solo quando la ripartizione di esso, in ra-
gione della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, im-
peditivi o modif‌icativi del credito, dia un risultato non soddi-
sfacente dal punto di vista della tutela del diritto di cui all’art.
24 Cost., nel senso di renderlo impossibile o troppo diff‌icile.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 28 SETTEMBRE 2017, N. 22711
PRES. BIANCHINI – EST. VARRONE – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. ALIA ED ALTRI
(AVV. PRINCIPATO) C. CONDOMINIO STOCKHOLM, VIA CAVOUR 32, POMEZIA
(AVV. PONZ DE LEON)
Regolamento di condominio y Limitazioni dei di-
ritti di proprietà esclusiva y Clausole y Divieto di
destinare i locali ad uso diverso dalla privata civile
abitazione y Divieto di darli in aff‌itto o subaff‌itto
sotto forma di pensione o di albergo y Interpreta-
zione y Divieto assoluto y Esclusione y Locazioni sal-
tuarie y Ammissibilità.
. La clausola del regolamento condominiale che vieti
“di destinare i locali ad uso diverso di privata civile abi-
tazione, attesa la destinazione dell’immobile a luogo
di riposo e di villeggiatura, nonchè di darli in aff‌itto o
subaff‌itto sotto forma di pensione o di albergo” non in-
tegra un divieto assoluto ad adibire i singoli vani dello
stabile ad uso diverso da quello di privata abitazione,
consentendo - per contro - il ricorso a locazioni per bre-
vi periodi o saltuarie. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1138;
c.c., art. 1362; c.c., art. 1363; c.c., art. 1367) (1)
(1) La decisione evidenzia l’esistenza di un problema di danni relativa-
mente a delibere assembleari che limitino i diritti dei condòmini. Pro-
blema che, segnalato anche solo dalla semplice lettura della motivazio-
ne, non viene peraltro affrontato (e, tantomeno, risolto) nella sentenza
in rassegna, che decide le questioni di cui alla controversia per altra via.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione notif‌icato in data 28 novembre
1996, Alia Letterio e Alia Giuseppina, proprietari di alcune
unità facenti parte del complesso immobiliare denomina-
to "Dependance Stockholm", ubicato in Taormina, contra-
da Spisone, convenivano in giudizio davanti al Tribunale
di Messina l’amministratore pro tempore chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni causati dall’inutiliz-
zabilità di detti immobili derivante dall’art. 4 del regola-
mento condominiale con il quale era stato introdotto il
divieto di destinare i locali di proprietà dei singoli condo-
mini ad uso diverso da quello abitativo, di darli in aff‌itto o
subaff‌itto sotto forma di pensione o albergo.
1.1- Esponevano gli attori che, benchè tale disposizio-
ne del regolamento condominiale fosse stata annullata dal
Tribunale di Messina, con sentenza del 14 novembre 1994,

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