Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 29 Settembre 2017, N. 22856

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
LEGITTIMITÀ
sentenza n. 630/03, al quale questo Collegio intende dare
conferma e seguito, che, mentre deve riconoscersi carattere
relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto ter-
reni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella
degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assen-
za di concessione, rispettivamente previste dalla L. n. 1150
del 1942, art. 31, comma 4 (come modif‌icato dalla L. n. 765
del 1967, art. 10) e dalla L. n. 10 del 1977, art. 15, comma
7, essendo quelle nullità comminate soltanto ove da detti
atti non risultasse che l’acquirente era a conoscenza, ri-
spettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata
e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime
emergente dalla L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 2, e art.
40, comma 2, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quin-
di, rilevabilità d’uff‌icio e deducibilità da chiunque vi abbia
interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza
l’allegazione, per i terreni, del certif‌icato di destinazione ur-
banistica, e, per gli edif‌ici, senza l’indicazione degli estremi
della licenza o concessione ad “aedif‌icandum” (rilasciata
eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza
l’allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla
prova dell’avvenuto pagamento delle prime due rate dell’o-
blazione edilizia, poiché, quel regime normativo, mirando
a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun
rilievo allo stato di buona o mala fede dell’acquirente. Né,
in senso contrario, può addursi la possibilità, prevista dal
comma 3 dello stesso art. 40, di una successiva conferma
degli atti viziati, mediante la redazione, anche ad opera di
una sola delle parti, di altro atto avente la stessa forma, e
contenente la menzione omessa o l’allegazione della dichia-
razione o documentazione mancanti nel primo atto, poiché
tale possibilità non integra una sanatoria in senso tecnico -
giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito
in dipendenza di carenze formali della precedente stipula-
zione e non in presenza dell’insussistenza, all’epoca di essa,
dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene.
In def‌initiva il ricorso va accolto e la sentenza gravata va
cassata con rinvio alla corte d’appello di Catanzaro, che si
atterrà al principio che, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art.
40, comma 2, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quin-
di, rilevabilità d’uff‌icio e deducibilità da chiunque vi abbia
interesse), alla nullità degli atti di trasferimento di edif‌ici
privi della indicazione degli estremi della licenza o conces-
sione ad “aedif‌icandum” (rilasciata eventualmente in sana-
toria) ovvero, in mancanza, dell’allegazione della domanda
di sanatoria corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento
delle prime due rate dell’oblazione edilizia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 SETTEMBRE 2017, N. 22856 (*)
PRES. VIVALDI – EST. TATANGELO – P.M. PEPE (PARZ. DIFF.) – RIC. SARA
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (AVV. BUONANNO) C. TUBEROSO ED ALTRI (AVV.
CIRILLO)
Esecuzione forzata y Titolo esecutivo y Azione
esecutiva intrapresa nei confronti di un condomino
y Sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei con-
fronti del condominio y Obbligazioni di fonte nego-
ziale contratte dall’amministratore y Condizioni y
Limiti y Onere della prova.
. L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino,
sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti
del condominio, per le obbligazioni di fonte negozia-
le contratte dall’amministratore, può avere legitti-
mamente luogo esclusivamente nei limiti della quota
millesimale del singolo condomino esecutato, che il
creditore può limitarsi ad allegare; nel caso in cui il
creditore ne ometta la specif‌icazione e/o proceda per
il totale dell’importo portato dal titolo nei confronti
di un solo condomino, implicitamente allegando una
responsabilità dell’intimato per l’intero ammontare
dell’obbligazione, quest’ultimo potrà opporsi all’ese-
cuzione deducendo di non essere affatto condomino,
ovvero deducendo che la sua quota millesimale è infe-
riore a quella esplicitamente o implicitamente allegata
dal creditore; nel primo caso, l’onere di provare il fatto
costitutivo di detta qualità spetterà al creditore proce-
dente, ed in mancanza il precetto dovrà essere dichia-
rato ineff‌icace per l’intero: nel secondo caso sarà lo
stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura
della propria quota condominiale: se tale dimostrazio-
ne venga fornita, l’atto di precetto dovrà essere dichia-
rato ineff‌icace per l’eccedenza, ma resterà valido per
la minor quota parte dell’obbligazione effettivamente
gravante sul singolo condomino; in mancanza di tale
dimostrazione, l’opposizione non potrà invece essere
accolta, l’atto di precetto non potrà essere dichiarato
ineff‌icace e resterà quindi eff‌icace per l’intera quota
di cui il creditore ha intimato il pagamento. (Mass. Re-
daz.) (c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 474; c.p.c., art. 615;
c.c., art. 1362; c.c., art. 2697; att. c.c., art. 63)
(1) La sentenza è già stata pubblicata per esteso in questa Rivista
2017, 663. Si ripubblica la sola massima con nota di commento di
ANTONIO SCARPA.

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