Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 26 Ottobre 2017, N. 25415

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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
Così giudicando, la Corte d’appello ha effettivamente
violato l’art. 2051 c.c., perché ha ravvisato nella condotta
della vittima un caso fortuito, senza indagare sulla sussi-
stenza d’uno dei due elementi costitutivi di tale istituto: ov-
vero la prevedibilità di quella condotta da parte del custode.
Soluzione, quest’ultima, non condivisibile, e che f‌inisce
per condurre ad una sorta di moderno paradosso di Epi-
menide, in quanto delle due l’una:
-) se la condotta della vittima è prudente, essa è in
grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, ed alcun danno
potrebbe mai verif‌icarsi, sicché in questo caso la responsa-
bilità del custode mai potrebbe sorgere;
-) se la condotta della vittima è imprudente, tale im-
prudenza escluderebbe di per sé la responsabilità del cu-
stode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò
sorgere. Per questa via, si perverrebbe di fatto a ridurre
drasticamente, quando non ad eliminare del tutto, la pre-
sunzione di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., e
l’evidente assurdità di questo approdo rende palese la non
condivisibilità della sua premessa, ovvero che basti la sola
negligenza della vittima del danno da cose in custodia per
escludere la responsabilità del custode (per l’affermazio-
ne, implicita, di tale principio si veda comunque già Sez.
3, Sentenza n. 9547 del 12 maggio 2015).
3.8. Resta solo da aggiungere, a prevenire l’opinione (ta-
lora aff‌iorata in dottrina, ma erronea) secondo cui la giu-
risprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità del
custode, avrebbe manifestato atteggiamenti ondivaghi, che
i princìpi sin qui riassunti non sono e non intendono essere
in contrasto con la decisione adottata da Sez. III, Senten-
za n. 12895 del 22 giugno 2016, in una fattispecie analoga
a quella oggetto del presente giudizio. È vero, infatti, che
in quel caso venne confermata la sentenza di merito che
rigettò la domanda proposta da una persona che, uscendo
da un ascensore, cadde a causa del dislivello (in quel caso
di 20 centimentri) tra la cabina ed il pavimento. Ma in quel
giudizio il ricorso, per come formulato, pose a questa Corte
la questione se la condotta della vittima potesse integrare
il caso fortuito, ai f‌ini dell’art. 2051 c.c., ed escludere inte-
gralmente la responsabilità del custode: quesito al quale
non poteva che darsi, ovviamente, risposta affermativa.
Non fu invece oggetto del decidere, in quel giudizio, il
diverso problema dei requisiti che la condotta della vit-
tima deve possedere, per potere essere qualif‌icata come
“caso fortuito”, questione che ha invece formato oggetto
del presente giudizio.
3.9. La sentenza impugnata va dunque cassata con rin-
vio alla Corte d’appello di Milano, la quale riesaminerà il
gravame applicando il seguente principio di diritto:
La condotta della vittima del danno causato da una
cosa in custodia può costituire un “caso fortuito”, ed esclu-
dere integralmente la responsabilità del custode ai sensi
dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia
stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
4. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno
liquidate dal giudice del rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 26 OTTOBRE 2017, N. 25415
PRES. CHIARINI – EST. SESTINI – P.M. MISTRI (DIFF.) – RIC. M. ED ALTRO C. D.
ED ALTRO
Prelazione e riscatto y Comunicazione di vendita
y Denuntiatio ex art. 38 L. n. 392/78 y Forma y Mo-
dalità equipollenti y Difetto di denuntiatio y Rimedi
previsti in favore del conduttore y Individuazione.
. La denuntiatio di cui all’art. 38 L. n. 392/1978 deve
provenire dal locatore proprietario ed essere effettuata
con atto notif‌icato a mezzo di uff‌iciale giudiziario, fatta
salva la possibilità che risultino accertate, in concreto
e in modo univoco, modalità equipollenti di comunica-
zione che abbiano posto il conduttore in condizione di
esercitare la prelazione e che siano tali da consentire
la verif‌ica della tempestività di tale esercizio. L’eserci-
zio della prelazione di cui all’art. 38 L. n. 392/1978 deve
essere effettuato dal conduttore con atto notif‌icato a
mezzo di uff‌iciale giudiziario o di atto che, in concreto
e univocamente, sia accertato come idoneo a informare
il locatore, in modo certo e documentato, della volontà
del conduttore e che consenta di verif‌icare la tempe-
stività della comunicazione e del successivo versamen-
to del prezzo. In difetto di denuntiatio (o di modalità
accertate come effettivamente equipollenti), non può
riconoscersi al conduttore il diritto al trasferimento
del bene, che potrà essere fatto valere unicamente a
mezzo dell’esercizio del succedaneo diritto di riscatto,
una volta che sia avvenuto il trasferimento a terzi in
violazione della prelazione. (l. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 38) (1)
(1) Cfr. Cass. civ. 17 novembre 1998, n. 11552, in questa Rivista 1999,
65. Nello stesso senso v. anche Cass. civ. 27 novembre 1991, n. 12689, ivi
1992, 571 e Cass. civ. 18 marzo 1987, n. 2721, ivi 1987, 266 che ammetto-
no, seppure entro limiti rigorosi, la possibilità di "modalità equipollenti".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ma.Ca. e M.S., promissari acquirenti di un lo-
cale di proprietà di D.R. in forza di contratto preliminare
del 25 luglio 1997, convennero in giudizio la predetta D. e
S.S.L. per sentir dichiarare la decadenza del secondo dal
diritto di prelazione ex art. 38 L. n. 392/1978 e per ottene-
re l’esecuzione specif‌ica dell’obbligo della D. di procedere
all’alienazione del bene (ex art. 2932 c.c.).
Lo S. chiese il rigetto della domanda di esecuzione
specif‌ica del preliminare e, per il caso di accoglimento
della stessa, propose domanda riconvenzionale di riscat-
to dell’immobile ex art. 39 L. n. 392/1978; chiese, inoltre,
la condanna della D. a trasferirgli l’immobile, offrendo il
prezzo già pattuito col preliminare intercorso fra la pro-
prietaria e i coniugi Ma. - M.
La D. si costituì eccependo la nullità del contratto pre-
liminare in quanto concluso in frode alla legge.
Il Tribunale di Catania, Sez. Dist. di Acireale, rigettò
l’eccezione di nullità del contratto preliminare, dichiarò lo

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