Corte Di Cassazione Civile Sez. III, Ord. 31 Ottobre 2017, N. 25837

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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
spese processuali è quella della riconducibilità causale, a
f‌ini risarcitori, alla mora debendi dell’intimato delle spese
legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notif‌icato,
a causa dell’intervenuto pagamento della somma capitale
successivo alla richiesta di emissione (cfr. Cass. Sez. II,
10 gennaio 1996, n. 164; Cass. sez. I, 10 dicembre1984, n.
6485). Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., il ricorrente
solleva dubbi di legittimità costituzionale delle norme di
riferimento ed invoca anche la rimessione della causa alle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, insistendo che
debba essere il debitore intimato a soccombere sulle spese
del monitorio ove il pagamento sia comunque stato esegui-
to dopo il deposito della domanda monitoria, seppur prima
della notif‌ica del decreto, dovendo gli effetti della senten-
za retroagire a tale momento. La manifesta infondatezza
delle ulteriori deduzioni del ricorrente discende proprio
dalla ricostruzione che del giudizio di opposizione forniva
Cass. sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, citata in memoria, la
quale chiariva come il procedimento di opposizione all’in-
giunzione risultasse costruito dal sistema codicistico di
rito non come mero giudizio di accertamento della validi-
tà del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di
cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore, e con
riguardo al quale l’exceptio de saluto spiegata dal debitore
fa venir meno la persistenza del credito e l’interesse alla
pronuncia giudiziale. Le argomentazioni ribadite dal ricor-
rente in memoria non considerano, pertanto, l’unicità del
giudizio che trascorre dalla presentazione del ricorso f‌ino
alla sentenza che def‌inisce l’eventuale opposizione, insi-
stendo nell’isolare il decreto monitorio come se fosse una
distinta statuizione f‌inale di accoglimento della domanda
con conseguente soccombenza sulle spese del debitore.
Vero è invece che, come già detto, nel procedimento per
decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazio-
ne del ricorso e si chiude con la notif‌ica del decreto non
costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si
apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio,
nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve
accompagnare la sentenza con cui è def‌inito, va effettua-
to in base all’esito f‌inale della lite, con instaurazione del
contraddittorio che viene differita, per scelta proprio del
creditore attore, al momento della notif‌ica del decreto. Tal
momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista
sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed
è al momento della notif‌ica della domanda che il mede-
simo creditore deve valutare la permanenza del proprio
interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua
pretesa, stante il mancato pagamento del debitore.
Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese
del presente giudizio di cassazione, in quanto l’intimata Anna
Maria Tancredi non ha svolto attività difensive. Sussistono le
condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma l-
quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricor-
rente Condominio di via Carbonara 115, Napoli, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto
per l’impugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 31 OTTOBRE 2017, N. 25837
PRES. DI AMATO – EST. ROSSETTI – RIC. CORANI (AVV. LAMARUCCIOLA) C.
CONDOMINIO LE ROSE E UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV.TI CORENGIA E
MONTALBETTI)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Presun-
zione di colpa y Esclusione y Caso fortuito y Inte-
grazione y Condotta della vittima y Comportamen-
to incauto del soggetto danneggiato y Suff‌icienza y
Esclusione y Imprevedibilità da parte del custode y
Necessità.
. La condotta della vittima del danno causato da una
cosa in custodia può integrare un “caso fortuito”, ed
escludere integralmente la responsabilità del custode
ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando abbia due caratte-
ristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da
parte del custode (Fattispecie relativa a caduta dovuta
alla presenza di un dislivello tra la cabina dell’ascen-
sore e il pavimento del piano di arresto. Sulla scorta
del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la
pronuncia della corte di appello la quale aveva ritenu-
to sussistere un’ipotesi di caso fortuito prendendo in
esame unicamente la condotta della vittima, giudicata
come negligente, senza esaminare se la stessa potesse
ritenersi imprevedibile, eccezionale o anomala da par-
te del custode). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2051) (1)
(1) In fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio Cass.
civ. 22 giugno 2016, n. 12895, in www.latribunaplus.it, ha conferma-
to la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del danneg-
giato senza però affrontare – come nel caso di specie - il problema
dei requisiti che la condotta della vittima deve possedere per poter
essere qualif‌icata come “caso fortuito”. Nel senso che la mera disat-
tenzione della vittima non integra necessariamente caso fortuito per
i f‌ini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la
presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere
adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla
cosa, v. Cass. civ. 27 giugno 2016, n. 13222, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2006 Emilio Corani convenne dinanzi al Tribu-
nale di Como il condominio del fabbricato sito a Como, via
Rosales n. 6, denominato “Condominio Le Rose”, esponen-
do che nel 2004, mentre usciva dall’ascensore condominia-
le del suddetto fabbricato, inciampò nel dislivello formato-
si tra il pavimento della cabina dell’ascensore e quello del
piano di arresto, cadde, e riportò lesioni personali.
Invocò pertanto la responsabilità ex articolo 2051 c.c.
del condominio convenuto, e ne chiese la condanna al ri-
sarcimento del danno.
Il condominio si costituì e, oltre a negare la propria re-
sponsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore della
responsabilità civile, la UnipolSai s.p.a. (olim, Aurora As-
sicurazioni s.p.a.).
2. Con sentenza 25 giugno 2008 n. 1610 il Tribunale di
Como rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Milano, adìta dal soccombente,
con sentenza 19 marzo 2013 n. 1144 rigettò il gravame.

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