Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 15 Novembre 2017, N. 27101

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 15 NOVEMBRE 2017, N. 27101
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – P.M. MISTRI (DIFF.) – RIC. PAPI (AVV.
ACQUERELLI) C. CONDOMINIO VIA GIANGIACOMO PORRO, 27, ROMA (AVV.
JANNETTI DEL GRANDE)
Azioni giudiziarie y Legittimazione del singolo
condomino y Sentenza resa nei confronti del con-
dominio y Legittimazione ad impugnare del singolo
condòmino non costituito autonomamente y Que-
stione di massima di particolare importanza y Tra -
smissione degli atti al Primo Presidente per l’even-
tuale assegnazione alle SS.UU.
. Vanno trasmessi al Primo Presidente, per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite, gli atti della questione
di massima di particolare importanza concernente la
legittimazione processuale del singolo condòmino (non
costituitosi autonomamente) ad impugnare la senten-
za di primo o di secondo grado resa nei confronti del
condominio, anche alla luce del principio sancito da
SS.UU. n. 19663 del 2014, secondo cui il singolo con-
dòmino deve essere considerato parte solo se interven-
ga nel processo, e non, invece, già qualora sia rappre-
sentato dall’amministratore. (c.c., art. 1131) (1)
(1) Provvedimento articolato e con riferimenti giurisprudenziali cui
si rinvia. La citata Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19663
trovasi pubblicata in questa Rivista 2014, 663.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Maria Ludovica Papi ha proposto ricorso avverso la
sentenza 21 novembre 2014, n. 7179, resa dalla Corte d’ap-
pello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza
di primo grado n. 8052/2009 pronunciata dal Tribunale di
Roma. Il giudizio ha avuto origine dalla domanda del Con-
dominio di via GianGiacomo Porro, 27, Roma, volta alla ri-
duzione in pristino delle opere realizzate dalla condomina
Papi, proprietaria degli ultimi tre piani dell’edif‌icio, in vio-
lazione dell’art. 3 del regolamento condominiale, nonché
alla tutela della servitù di passaggio in favore di parti co-
muni esercitata mediante una scala esterna corrente tra
il quarto ed il quinto piano. Il Tribunale aveva accolto in-
tegralmente le domande del Condominio di via GianGiaco-
mo Porro, 27, Roma. Sull’appello di Maria Ludovica Papi,
la Corte d’appello di Roma ha confermato che l’art. 3 del
regolamento di condominio, vietando “qualsiasi opera che
modif‌ichi le facciate, i prospetti e l’estetica degli edif‌ici”,
preclude ogni modif‌ica, indipendentemente dal limite del
decoro architettonico. I giudici di secondo grado hanno al-
tresì negato la legittimità dell’operato distacco della Papi
dall’impianto centrale di riscaldamento, in forza degli
artt. 3 e 10 del medesimo regolamento. Invece la Corte di
Roma ha accolto l’appello quanto al difetto di prova di un
aggravamento della servitù conseguente allo spostamento
all’interno dell’appartamento della scala di accesso al pia-
no quinto. Avverso la sentenza del 21 novembre 2014, n.
7179, della Corte d’appello di Roma, Maria Ludovica Papi
ha proposto ricorso in due motivi, cui resiste con controri-
corso il Condominio di via GianGiacomo Porro, 27, Roma.
La condomina Antonella Alibrandi ha proposto ricorso in-
cidentale articolato in due motivi avverso i capi della sen-
tenza in cui il Condominio è rimasto soccombente, ovvero
quanto alla domanda di riduzione in pristino della scala
esterna e la compensazione delle spese del gravame. Ma-
ria Ludovica Papi si difende con controricorso dal ricorso
incidentale. Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il
giudizio def‌inibile nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.,
in riferimento all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., era stata
dapprima f‌issata l’adunanza della camera di consiglio. Il
Collegio, con ordinanza del 10 marzo 2017, ritenne tuttavia
che non ricorressero le ipotesi di cui all’art. 375, comma l,
n. 5), c.p.c. e rimise la causa alla pubblica udienza.
I. Il primo motivo del ricorso di Maria Ludovica Papi de-
nuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazio-
ne all’art. 3 del regolamento di condominio, nella parte in cui
la sentenza della Corte d’appello di Roma ha interpretato let-
teralmente la clausola, ravvisando l’esistenza di un divieto di
modif‌ica dei prospetti del fabbricato a prescindere dall’even-
tuale violazione del limite del decoro architettonico.
II. Il secondo motivo del ricorso principale deduce vio-
lazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. in relazione agli artt.
3 e 10 del regolamento di condominio, nella parte in cui
la sentenza impugnata desume da tali clausole il divieto
regolamentare del distacco del condomino dall’impianto
centralizzato di riscaldamento.
III. Il ricorso incidentale della condomina Antonella
Alibrandi, notif‌icato il 12 gennaio 2016, deduce un primo
motivo come violazione dell’art. 3 del Regolamento di con-
dominio e dell’art. 1117 c.c. Si sostiene che lo spostamento
della scala esterna di collegamento tra il quarto ed il quinto
piano all’interno dell’appartamento dia luogo ad un’opera
abusiva, che altera il prospetto dell’edif‌icio, e perciò viola
le due indicate disposizioni, a nulla rilevando il mancato
aggravamento della servitù di cui discute la Corte d’appello
di Roma. Il secondo motivo del ricorso incidentale della Ali-
brandi deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compen-
sazione delle spese di secondo grado disposta dalla Corte
d’appello in ragione dell’“esito complessivo della lite”.

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