Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 13 Giugno 2017, N. 14625

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giur
6/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
le contro l’eventuale imposizione, da parte di quello più
forte, di clausole contrattuali volte a sottrarre le future
controversie relative alla determinazione del canone alla
giurisdizione ordinaria e alle relative garanzie.
Una volta che, con il superamento del sistema di vincoli
sulle locazioni legato al c.d. equo canone, il legislatore ha
ritenuto cessata anche la ratio che assisteva la previsione
del divieto di clausola compromissoria e ha offerto alle
parti del contratto di locazione la possibilità, nell’esercizio
della loro autonomia privata, di devolvere ad arbitri la deci-
sione della controversia sul canone, sarebbe irragionevole
per sopravvenuta dissimmetria, contrastante con l’art. 3
Cost., continuare ad escludere il ricorso alla giustizia arbi-
trale per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione, dove il
conduttore è un imprenditore o un professionista, dunque
un soggetto normalmente meno bisognoso di tutela rispet-
to al conduttore nelle locazioni ad uso di abitazione.
Il legislatore gode sicuramente di ampia discreziona-
lità nell’individuazione delle materie sottratte alla possi-
bilità di compromesso, salvo il limite della manifesta ir-
ragionevolezza (Corte cost., sentenza n. 108 del 2015): e
questo limite sarebbe varcato se, verif‌icatosi il mutamento
del contesto normativo con il venir meno della preclusione
per le locazioni abitative, le sole ad essere discriminate
nell’esercizio della loro autonomia privata, con il mante-
nimento, divenuto sproporzionatamente divaricato, del
divieto di compromettibilità in arbitri, dovessero essere le
parti dei contratti ad uso diverso dall’abitazione.
5. - Abrogato l’espresso divieto di legge di cui all’art.
54, va escluso che l’ostacolo al deferimento della presente
fattispecie alla cognizione dell’arbitrato estero sia rinveni-
bile nel generale divieto di far decidere da arbitri contro-
versie su diritti indisponibili, ai sensi dell’art. 806 c.p.c..
Non può in particolare sostenersi che la non arbitra-
bilità sia conseguenza dal fatto che la disciplina delle
locazioni urbane ad uso diverso dall’abitazione, sebbene
consenta la libera determinazione convenzionale del ca-
none locativo, è tuttavia caratterizzata dalla presenza di
una disciplina inderogabile con riguardo proprio all’ag-
giornamento del canone, disciplina comportante la nulli-
tà, ex art. 79 della legge n. 392 del 1978, delle clausole che
abbiano lo scopo di neutralizzare gli effetti della svaluta-
zione monetaria, con elusione dei limiti quantitativi posti
dall’art. 32 della stessa legge.
Invero, come è stato chiarito in dottrina, la sfera dell’indi-
sponibilità dei diritti non coincide con l’inderogabilità delle
norme che li regolano: il secondo insieme è più ampio del
primo e l’inderogabilità delle norme poste a tutela di deter-
minati interessi non implica necessariamente l’indisponibi-
lità delle situazioni giuridiche soggettive che vi sono sottese.
Si tratta di una impostazione che ha avuto seguito negli
arresti di questa Corte. Si è così chiarito (Cass., Sez. VI -
1, 20 settembre 2012, n. 15890) che la controversia sulla
nullità della delibera assembleare di una società a respon-
sabilità limitata, in relazione all’omessa convocazione del
socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto
dall’art. 2379 bis c.c., è compromettibile in arbitri, giacchè
l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta
indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insa-
nabili. Mentre la non compromettibilità in arbitri della
controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deli-
berazione di approvazione del bilancio di società per di-
fetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, è fatta
discendere dalla considerazione che "le norme dirette a
garantire tali principi non solo sono imperative, ma, es-
sendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun
socio ad essere informato dell’andamento della gestione
societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’aff‌ida-
mento di tutti i soggetti che con la società entrano in rap-
porto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione pa-
trimoniale e f‌inanziaria dell’ente, trascendono l’interesse
del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili"
(Cass., Sez. VI - 1, 13 ottobre 2016, n. 20674).
Ora, proprio in tema di locazioni, la disciplina cogente
con riguardo all’aggiornamento del canone, se importa la
nullità delle pattuizioni difformi dal paradigma legale (nei
termini da ultimo chiariti da Cass., Sez. III, 10 novembre
2016, n. 22908, e da Cass., Sez. III, 25 maggio 2017, n.
13139), pref‌igura una indisponibilità proiettata in futuro,
rivolta ad evitare una elusione preventiva dei diritti del
conduttore, ma non esclude la possibilità di disporne una
volta che gli stessi siano sorti e possano essere fatti vale-
re (Cass., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23910; Cass., Sez.
III, 24 novembre 2007, n. 24458; Cass., Sez. III, 25 febbraio
2008, n. 4714; Cass., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5159).
Il che induce a escludere che la controversia locatizia
de qua sia ricompresa tra quelle non arbitrabili perchè
aventi per oggetto diritti indisponibili, ai sensi dell’art.
806 c.p.c..
6. - In def‌initiva, non sussiste la dedotta nullità della
clausola compromissoria per arbitrato estero stipulata
dalle parti nel contratto di locazione.
7. - Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
italiano, rientrando la controversia nella giurisdizione de-
gli arbitri stranieri.
8. - La complessità e la novità delle questioni trattate
giustif‌icano l’integrale compensazione tra le parti delle
spese del regolamento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 GIUGNO 2017, N. 14625
PRES. CHIARINI – EST. D’ARRIGO – P.M. FINOCCHI GHERSI (CONF.) – RIC. MUSSO
(AVV. TORTORICI) C. MARCHESE (AVV. GIAMPORCARO)
Procedimenti sommari y Convalida y Opposizio-
ne y Provvedimenti del giudice y Erronea emissione
di ordinanza di convalida y Regime impugnatorio y
Appello y Poteri del giudice y Decisione del merito
della controversia locatizia y Sussiste.
. L’ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente
emessa malgrado l’opposizione dell’intimato, assume
natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza,
sicchè è impugnabile con l’appello, potendo con tale
atto l’intimato chiedere la rimessione in termini per

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