Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 11 Agosto 2017, N. 20073

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
LEGITTIMITÀ
4. Il ricorso è rigettato.
I mutamenti giurisprudenziali e legislativi intervenuti
nel corso del giudizio giustif‌icano la integrale compensa-
zione delle spese del giudizio di legittimità.
Dal momento che il ricorso risulta notif‌icato successi-
vamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presuppo-
sti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - qua-
ter, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 AGOSTO 2017, N. 20073
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. COBELLIS (AVV.TI MONTESANTO E
CACCIATORE) C. CONDOMINIO LA POSADA (AVV. MAIURI)
Contributi e spese condominiali y Obbligazioni
del condominio e del singolo condomino y Lavori
inerenti la riparazione di parti comuni y Obbliga-
zione assunta dall’amministratore nei confronti
dell’appaltatore y Obbligazione solidale y Esclu-
sione y Parziarietà y Sussiste y Imputabilità ai sin-
goli condomini ex art. 1123 c.c. y Pagamento dell’in-
tero debito contratto dal condominio effettuato da
uno dei condomini y Diritto di regresso y Esclusione
y Surrogazione legale ex art 1203 c.c. y Esclusione
y Rimedio esperibile y Indennizzo per ingiustif‌icato
arricchimento.
. L’obbligazione per l’esecuzione di lavori inerenti parti
comuni assunta dall’amministratore del condominio
nei confronti dell’appaltatore, si imputa ai singoli com-
ponenti nelle proporzioni stabilite dall’art. 1123 c.c.,
trovando applicazione il principio della parziarietà. Ciò
posto, (nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63,
comma 2, att. c.c., introdotta dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220), al condòmino che - minacciato di esecu-
zione forzata - abbia pagato per intero il debito contrat-
to dal condominio non può accordarsi alcun diritto di
regresso, ex art. 1299 c.c., né per l’intera somma dovuta
dal condominio, né nei confronti degli altri condòmini,
sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da
ciascuno di essi; né gli può essere consentito di avvaler-
si della surrogazione legale, in forza dell’art. 1203, n. 3,
c.c. Semmai, il condòmino che si è fatto carico dell’in-
tero debito potrà agire nei confronti degli altri singoli
partecipanti per ottenere l’indennizzo da ingiustif‌icato
arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto
dagli altri condòmini. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1123;
c.c. art. 1203; c.c. art. 1299) (1)
(1) La citata Cass. civ. 9 gennaio 2017, n. 199, trovasi pubblicata in
questa Rivista 2017, 189. Ancora nel senso che le obbligazioni assun-
te dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio,
nei confronti di terzi si imputano ai singoli componenti soltanto in
proporzione delle rispettive quote cfr. Cass. civ. 9 giugno 2017, n.
14530, ivi 2017, 546. Da ultimo, la citata Cass. civ., sez. un., 29 aprile
2009, n. 9946, è pubblicata in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Giovanni Cobellis ha proposto ricorso per cassazione,
articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Salerno n. 495/2015 del 20 luglio 2015, che ave-
va accolto l’appello avanzato dal Condominio La Posada,
Cannetiello di Pioppi, Pollica, ed invece rigettato il grava-
me incidentale del Cobellis contro la sentenza n. 877/2009
resa in primo grado dal Tribunale di Vallo della Lucania.
Rimane intimato, senza svolgere attività difensiva, il
Condominio La Posada, Cannetiello di Pioppi, Pollica.
Il Condominio La Posada aveva ottenuto decreto in-
giuntivo per spese condominiali, pari ad € 6.475,74, dovu-
te dal condomino Giovanni Cobellis in base ai rendiconti
annuali del 2002 e del 2003. Il Cobellis, oltre a proporre
opposizione al decreto, aveva altresì spiegato domanda
riconvenzionale per ottenere dal Condominio La Posada
la somma di € 27.781,24, da lui pagata, quale condebito-
re solidale, ad un terzo, creditore del medesimo Condo-
minio a titolo di corrispettivo dell’esecuzione di lavori su
parti comuni, formulando altresì domanda subordinata
per indebito arricchimento. Il Cobellis aveva dedotto che
questo creditore aveva dapprima ottenuto ingiunzione di
pagamento a carico del Condominio, e poi aveva promosso
azione esecutiva per l’intero importo nei suoi confronti,
inducendolo a pagare l’intero debito condominiale.
Il Tribunale di Vallo della Lucania aveva accolto l’op-
posizione a decreto ingiuntivo ed aveva respinto la ricon-
venzionale.
La Corte d’appello di Salerno, nel rigettare l’appello
incidentale, ha osservato come le obbligazioni gravanti
sui singoli condomini abbiano attuazione non solidale ma
parziaria, sicchè il Cobellis “nell’esercitare il proprio re-
gresso si sarebbe effettivamente dovuto rivolgere ai singoli
condomini in proporzione delle rispettive quote e non ri-
petere l’intero”, denegando poi “per il medesimo motivo” le
istanze di indebito arricchimento o di compensazione, la
prima “anche esclusa dal difetto di sussidiarietà”.
Il ricorso di Giovanni Cobellis, limitato al rigetto
dell’appello incidentale, denuncia la violazione dell’art.
1131 c.c. e la falsa applicazione degli artt. 752 e 1295 c.c.,
deducendo che il principio di parziarietà delle obbligazio-
ni condominiali non vieta al singolo condomino, il quale
abbia pagato l’intero debito al terzo creditore in adempi-
mento di un titolo esecutivo, di citare in giudizio l’ammi-
nistratore del condominio in via di regresso. Ritenuto che
il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infonda-
tezza, con la conseguente def‌inibilità nelle forme di cui
all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n.
5), c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha f‌issato
l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art.
380-bis, comma 2, c.p.c.
Deve essere confermato il dispositivo della sentenza
della Corte d’appello di Salerno, in quanto conforme a di-
ritto, pur occorrendo correggerne in parte la motivazione.
Questa Corte ha di recente affermato (Cass. sez. II, 9
gennaio 2017, n. 199) che, ove si abbia riguardo, come nel
caso in esame, ad obbligazione per l’esecuzione dei lavo-

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