Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 11 Settembre 2017, N. 21043

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giur
6/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
giudizio di cassazione, mentre non occorre provvedere al
riguardo dell’intimata Vittorina Aversa, che non ha svolto
attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha ag-
giunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13 - dell’obbligo di versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con-
tributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 11 SETTEMBRE 2017, N. 21043
PRES. MAZZACANE – EST. CORTESI – RIC. PERILLO ED ALTRO (AVV.TI MORETTI,
AMBROSINO E PECORA) C. BURATTINI ED ALTRA (AVV.TI PROCACCINI E. E
PROCACCINI F.)
Regolamento di condominio y Tabella millesima-
le y Determinazione del valore proporzionale delle
singole proprietà (millesimazione) y Elementi in-
trinseci ed estrinseci y Pertinenze delle proprietà
esclusive y Rilevanza y Sussistenza y Ragioni.
. Ai f‌ini della redazione delle tabelle millesimali di un
condominio, per determinare il valore di ogni piano o
porzione di piano occorre prendere in considerazione
sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto
di proprietà esclusiva che gli elementi estrinseci, non-
ché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in
quanto consentono un migliore godimento dei singoli
appartamenti al cui servizio ed ornamento sono desti-
nati in modo durevole, determinando un accrescimento
del valore patrimoniale dell’immobile. (Mass. Redaz.)
(att. c.c., art. 69; c.c., art. 1117; c.c., art. 1118) (1)
(1) Essenzialmente nello stesso senso, cfr. Cass. civ. 25 settembre
2013, n. 21950, in questa Rivista 2014, 593 e Cass. civ. 1 luglio 2004,
n. 12018 , ivi 2004, 617.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notif‌icata il 15 giugno 1999 Mauro Fer-
dinando Perillo, condomino del fabbricato sito a Napoli in
via Tasso 103, domandò la revisione delle tabelle millesi-
mali del condominio poiché successivamente alla relativa
approvazione erano state trasformate alcune unità immo-
biliari che le avevano rese non più rispondenti allo stato
dei luoghi; dedusse, in particolare, che alcuni locali del
pianterreno, già destinati a deposito e di proprietà della
condomina Gabriella Diviccaro, erano stati fusi in un’uni-
ca unità immobiliare a destinazione abitativa, ed analoghe
trasformazioni avevano interessato altre unità, di proprie-
tà dei condomini Salvatore Sessa e Maria Luigia Diviccaro;
- dopo la costituzione in giudizio dei condomini con-
trointeressati e di altri condomini, disposta dapprima
l’integrazione nei confronti dei restanti (alcuni dei quali
rimasti contumaci), il tribunale respinse la domanda com-
pensando le spese;
- Mauro Ferdinando Perillo appellò la sentenza; pro-
posero appello incidentale i condomini Salvatore Sessa,
Maria Luigia e Gabriella Diviccaro, i quali chiesero l’elabo-
razione di nuove tabelle millesimali previa esclusione del
computo delle superf‌ici convenzionali di alcune pertinen-
ze; si costituirono inoltre aderendo all’appello principale
i condomini Ernesto Burattini ed Anna Lo Regio, mentre
il condomino Francesco Donato Perillo chiese il rigetto di
ogni gravame;
- svolto un supplemento di istruttoria, la Corte d’appel-
lo di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dispose la modif‌ica delle tabelle condominiali - limitata-
mente a quella generale di proprietà ed a quella di riparto
delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale
- in conformità all’elaborato depositato dal consulente
tecnico nominato in sede di appello, da ritenersi parte in-
tegrante della sentenza;
- i giudici di appello ritennero in particolare che ricor-
resse il presupposto di cui all’art. 69 disp. att. c.c. per la re-
visione, essendo intervenuta una variazione di consistenza
e mutamento di destinazione d’uso dell’unità immobiliare
di proprietà di Gabriella Diviccaro, nel senso specif‌ica-
mente accertato dalla disposta consulenza integrativa;
escluse invece che analoga variazione fosse intervenuta in
relazione alla proprietà di Salvatore Sessa e Maria Luigia
Diviccaro;
- avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione Mauro Ferdinando e Francesco Donato Perillo
sulla base di due motivi; gli intimati Ernesto Burattini ed
Anna Lo Regio hanno depositato controricorso in adesio-
ne; restanti intimati non hanno svolto attività difensiva;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione
dell’art. 68 disp. att. c.c., anche in relazione agli artt. 817,
818, 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c., dolendosi del fatto che
la corte d’appello, nel valutare la sussistenza o meno di
variazioni nella quota di pertinenza dei condomini, ha im-
posto al consulente nominato di non valutare - ai f‌ini della
determinazione dei valori di piano con riguardo alle unità
immobiliari interessate dalle trasformazioni-i vani esterni
alle proiezioni verticali del fabbricato ed alcune pertinen-
ze, ed in particolare il ripostiglio ed il bagno facenti parte
dell’unità di proprietà Gabriella Diviccaro ed il terrazzo
a livello, i giardini e le aree di rispetto, la tettoia e l’area
scoperta facenti parte dell’unità di proprietà di Salvatore
Sessa e Maria Luigia Diviccaro, questi ultimi elementi in
quanto esterni al perimetro condominiale;
- con il secondo motivo lamentano poi un difetto di mo-
tivazione sulla medesima circostanza, assumendo che la
corte territoriale avrebbe completamente omesso di consi-
derare rilievi pure svolti dall’ausiliario sul medesimo punto;
- i motivi, che possono essere esaminati congiunta-
mente in quanto inerenti alla medesima questione, sono
fondati;
- questa Corte ha infatti più volte affermato (cfr. Cass.
25 settembre 2013, n. 21950; Cass. 1 luglio 2004, n. 12018)
che il giudice investito della domanda di revisione delle

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