Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 27 Settembre 2017, N. 22678

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giur
6/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
quota millesimale del singolo condomino esecutato, che
il creditore può limitarsi ad allegare: nel caso in cui il cre-
ditore ne ometta la specif‌icazione e/o proceda per il tota-
le dell’importo portato dal titolo nei confronti di un solo
condomino, implicitamente allegando una responsabilità
dell’intimato per l’intero ammontare dell’obbligazione,
quest’ultimo potrà opporsi all’esecuzione deducendo di
non essere affatto condomino, ovvero deducendo che la
sua quota millesimale è inferiore a quella esplicitamente
o implicitamente allegata dal creditore: nel primo caso,
l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spet-
terà al creditore procedente, ed in mancanza il precetto
dovrà essere dichiarato ineff‌icace per l’intero: nel secondo
caso sarà lo stesso opponente a dover dimostrare l’effet-
tiva misura della propria quota condominiale: se tale di-
mostrazione venga fornita, l’atto di precetto dovrà essere
dichiarato ineff‌icace per l’eccedenza, ma resterà valido
per la minor quota parte dell’obbligazione effettivamente
gravante sul singolo condomino: in mancanza di tale dimo-
strazione, l’opposizione non potrà invece essere accolta,
l’atto di precetto non potrà essere dichiarato ineff‌icace e
resterà quindi eff‌icace per l’intera quota di cui il creditore
ha intimato il pagamento».
4. Sono rigettati i primi quattro motivi del ricorso; sono
accolti il quinto ed il sesto motivo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione, con
rinvio al alla Corte di appello di Napoli, in diversa com-
posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 27 SETTEMBRE 2017, N. 22678
PRES. BIANCHINI – EST. VARRONE – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. SANNA (AVV.
PODDA) C. CONDOMINIO VIA CAPULA 24 IN CAGLIARI (AVV.TI ATZORI, MARRAS
E MASSACCI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione y Motivo di nullità proposto per la prima
volta in appello y Inammissibilità y Conversione in
eccezione di nullità y Necessità y Rilievo d’uff‌icio y
Ammissibilità.
. In tema di impugnazione delle delibere condominiali,
la richiesta di accertamento, per la prima volta in gra-
do di appello, di un motivo di nullità diverso da quelli
proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando
il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la
possibilità per il giudice del gravame - obbligato comun-
que a rilevare d’uff‌icio ogni possibile causa di nullità -
di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità
legittimamente formulata dall’appellante, ai sensi del
comma 2 del cit. art. 345. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1418;
c.c., art. 1421; c.p.c., art. 101; c.p.c., art. 345) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe la S.C. ha statuito che – anche in
relazione alla nullità delle delibere condominiali – è applicabile il
principio affermato in materia contrattuale da Cass. civ., sez. un., 12
dicembre 2014, n. 26243, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribu-
nale di Cagliari, Tommaso Sanna agiva nei confronti del
Condominio di Via Capula 24, Cagliari, aff‌inché l’autorità
giudiziaria adita accertasse la nullità della delibera con-
dominiale, datata 10 marzo 1992, con la quale il Condomi-
nio aveva annullato la delibera adottata in data 22 aprile
1991, che lo autorizzava alla realizzazione di una tettoia
(pergolato) nel cortile condominiale da utilizzare quale
copertura del posto auto. Il giudice adito, con sentenza
n. 1344 del 2008, nella resistenza del condominio che for-
mulava domanda riconvenzionale al f‌ine di ottenere la
declaratoria di illegittimità della costruzione realizzata
dal Sanna nonostante il dissenso espresso dall’assemblea,
rigettava la domanda attorea e nel contempo accoglieva la
domanda riconvenzionale del condominio.
Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il
medesimo Sanna che impugnava la decisione del giudice
di prime cure sostenendo la tesi dell’illegittimità della
condizione apposta alla delibera iniziale, ossia l’assenso
dell’Istituto Autonomo per le case popolari, proprietario
di oltre un terzo dell’edif‌icio, e l’assenza di modif‌iche nella
destinazione dell’area, la Corte di appello di Cagliari, con
sentenza n. 307 del 2013, dichiarava inammissibile il gra-
vame, stante la novità delle questioni dedotte con l’atto
di appello.
Con ricorso notif‌icato in data 11 luglio 2013, il Sanna
ha chiesto la cassazione della richiamata sentenza della
Corte di appello di Cagliari, prospettando due motivi di
ricorso con i quali ha lamentato, rispettivamente, la vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e il vizio
di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio.
L’intimato condominio ha resistito con controricorso.
Con relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata proposta la re-
iezione del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha ri-
tenuto che, nella specie, non sussistessero i requisiti di
cui all’art. 375 n. 5 c.p.c., per la trattazione della causa in
camera di consiglio, in particolare con riferimento all’e-
videnza decisoria, e, per tale ragione ha rimesso la causa
alla pubblica udienza.
In prossimità della pubblica udienza il ricorrente ha
depositato altra memoria illustrativa, insistendo per l’ac-
coglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente superare la censura di inam-
missibilità sollevata dal condominio controricorrente, con la
quale ha lamentato il difetto di autosuff‌icienza del ricorso.
Il ricorrente, invece, ha esposto le proprie rimostranze
in maniera suff‌icientemente chiara ed esauriente, così da
rendere edotto il relatore in ordine alle ragioni di censura
e ai punti della sentenza oggetto di impugnazione, con-
sentendo una verif‌ica afferente la fondatezza o meno dei
motivi di ricorso, per quanto di seguito si dirà.

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