Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 29 Settembre 2017, N. 22856
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Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 SETTEMBRE 2017, N. 22856
PRES. VIVALDI – EST. TATANGELO – P.M. PEPE (PARZ. DIFF.) – RIC. SARA
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (AVV. BUONANNO) C. TUBEROSO ED ALTRI (AVV.
CIRILLO)
Esecuzione forzata y Titolo esecutivo y Azione
esecutiva intrapresa nei confronti di un condomino
y Sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei con-
fronti del condominio y Obbligazioni di fonte nego-
ziale contratte dall’amministratore y Condizioni y
Limiti y Onere della prova.
. L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino,
sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti
del condominio, per le obbligazioni di fonte negozia-
le contratte dall’amministratore, può avere legitti-
mamente luogo esclusivamente nei limiti della quota
millesimale del singolo condomino esecutato, che il
creditore può limitarsi ad allegare; nel caso in cui il
creditore ne ometta la specificazione e/o proceda per
il totale dell’importo portato dal titolo nei confronti
di un solo condomino, implicitamente allegando una
responsabilità dell’intimato per l’intero ammontare
dell’obbligazione, quest’ultimo potrà opporsi all’ese-
cuzione deducendo di non essere affatto condomino,
ovvero deducendo che la sua quota millesimale è infe-
riore a quella esplicitamente o implicitamente allegata
dal creditore; nel primo caso, l’onere di provare il fatto
costitutivo di detta qualità spetterà al creditore proce-
dente, ed in mancanza il precetto dovrà essere dichia-
rato inefficace per l’intero: nel secondo caso sarà lo
stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura
della propria quota condominiale: se tale dimostrazio-
ne venga fornita, l’atto di precetto dovrà essere dichia-
rato inefficace per l’eccedenza, ma resterà valido per
la minor quota parte dell’obbligazione effettivamente
gravante sul singolo condomino; in mancanza di tale
dimostrazione, l’opposizione non potrà invece essere
accolta, l’atto di precetto non potrà essere dichiarato
inefficace e resterà quindi efficace per l’intera quota
di cui il creditore ha intimato il pagamento. (Mass. Re-
daz.) (c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 474; c.p.c., art. 615;
c.c., art. 1362; c.c., art. 2697; att. c.c., art. 63) (1)
(1) Decisione importante (e dalla corretta, inequivoca conclusione,
anche sul piano pratico) a proposito di una fattispecie che non risul-
ta prima d’ora affrontata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco Tuberoso, Giuseppe e Luigi Quaranta, con
l’intervento adesivo di Maria Bianca Saetta, hanno pro-
posto opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.,
avverso l’atto di precetto di pagamento della somma di €
15.617,26, loro intimato da Sara Costruzioni Generali S.r.l.
sulla base di un titolo esecutivo giudiziale (decreto in-
giuntivo) formatosi nei confronti del condominio del fab-
bricato sito in Pozzuoli, alla via Tobruk n. 1. L’opposizione
è stata accolta dal Tribunale di Napoli. La Corte di Appello
di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Ri-
corre Sara Costruzioni Generali S.r.l., sulla base di sei mo-
tivi. Resistono con controricorso il Tuberoso, i Quaranta e
la Saetta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità
della sentenza; omessa pronunzia sull’eccezione di giudi-
cato; artt. 99 e 112 c.p.c., art. 2909 c.c.; art. 360 n. 3 c.p.c.».
Con il secondo motivo si denunzia «contrasto con il
precedente giudicato (sentenza n. 8785/2015); art. 2909
c.c.; violazione di legge; art. 360 n. 3 c.p.c.».
Con il terzo motivo si denunzia «omessa pronunzia;
artt. 99, 112 e 615 c.p.c.; violazione di legge; art. 360 n. 3
c.p.c.».
I primi tre motivi sono connessi e possono essere esa-
minati congiuntamente.
Essi sono infondati, con le precisazioni che seguono.
È pacifico che il decreto ingiuntivo posto a base dell’at-
to di precetto opposto è stato richiesto ed ottenuto nei
confronti del solo condominio, e non nei confronti dei
singoli condomini. Per quanto emerge dal ricorso, il con-
dominio ingiunto avrebbe proposto opposizione avverso il
predetto decreto sostenendo che la natura “non solidale”
dell’obbligazione contratta dall’amministratore avrebbe
determinato l’inammissibilità della propria condanna,
quale soggetto autonomo rappresentato dall’amministra-
tore stesso. E questa argomentazione è stata (del tutto
correttamente) giudicata infondata dal giudice dell’oppo-
sizione, non essendovi alcun dubbio sulla possibilità che
il condominio, laddove tramite l’amministratore stipuli
un contratto di appalto assumendone le relative obbliga-
zioni, possa poi essere condannato in giudizio all’adempi-
mento di esse, e ciò a prescindere dalla natura parziaria
o solidale del corrispondente debito gravante sui singoli
condomini. La questione della natura parziaria o solidale
dell’obbligazione condominiale è infatti riferibile alla re-
sponsabilità dei singoli condomini e non alla sussistenza
della legittimazione passiva - tanto sul piano della cogni-
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