Corte Di Cassazione Civile Sez. Un., 16 Febbraio 2016, N. 2950

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
LEGITTIMITÀ
Anche questa censura è infondata, non potendosi equi-
parare il conferimento dell’incarico di amministratore ad
una società (sia pure di persone) col conferimento dell’in-
carico ad una persona f‌isica.
4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con con-
seguente condanna della parte ricorrente, risultata soc-
combente, al pagamento delle spese processuali, liquidate
come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 16 FEBBRAIO 2016, N. 2950
PRES. ROVELLI – EST. VIRGILIO – P.M. APICE (DIFF.) – RIC. BELGO (AVV.
CIPROTTI) C. DI BENDETTO ED ALTRA (N.C.)
Giurisdizione civile y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Controversie attinenti alle risul-
tanze catastali y Riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice tributario.
. Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle
controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad
oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprie-
tà, controversie nelle quali le risultanze catastali pos-
sono essere utilizzate a f‌ini probatori; tuttavia, qualora
tali risultanze siano contestate per ottenerne la varia-
zione, anche al f‌ine di adeguarle all’esito di un’azione
di rivendica o regolamento di conf‌ini, la giurisdizione
spetta al giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma
2, del d.l.vo n. 546 del 1992 e in ragione della diretta
incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei
tributi. (c.c., art. 948; c.c., art. 950; d.l.vo 31 dicembre
1992, n. 546, art. 2; d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art.
19) (1)
(1) Nel senso che la disposizione dell’art. 2, terzo comma, del D.L.vo
31 dicembre 1992, n. 546 si applica esclusivamente alle controversie
tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati
possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di
variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al
f‌ine della imposizione di tributi; mentre sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario qualora la controversia riguardi l’accertamento, in
radice, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei
confronti della P.A, cfr. Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2007, n. 16429, in
www.latribunaplus.it. Nella stessa linea interpretativa anche Cass.
civ., sez. un., 14 giugno 2006, n. 13691, ibidem, secondo cui spetta
al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento
dei conf‌ini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di
proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali do-
mande per oggetto la verif‌ica dell’esistenza ed estensione di un dirit-
to soggettivo il diritto di proprietà dell’attore in contrapposizione al
diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Né a diversa
conclusione induce l’art. 2, secondo comma, del D.L.vo 31 dicembre
1992, n. 546, il quale, nel testo sostituito dall’art. 12 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti la delimi-
tazione, la f‌igura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripar-
tizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una
stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza,
il classamento delle singole unità urbane e l’attribuzione della ren-
dita catastale. Tale disposizione, invero, ha esclusivamente riguardo
a vertenze inerenti al settore tributario: onde la sua previsione va
riferita unicamente a quelle controversie in tema di delimitazione,
estensione e f‌igura dei terreni che costituiscano il presupposto per
l’assoggettamento a tributo dei terreni stessi o per la determinazione
dell’entità dei tributi in relazione ad essi dovuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Maria Cristina Belgo e Marina Belgo, esponendo di
essere comproprietarie di un appartamento, di due canti-
nole e di un box all’interno di un fabbricato condominiale
sito in Roma, convennero dinanzi al Tribunale di Roma
Maria Teresa Di Benedetto, proprietaria di altre unità im-
mobiliari nel medesimo condominio, chiedendo - fra l’al-
tro l’accertamento delle rispettive porzioni immobiliari,
la disapplicazione degli atti catastali recanti identif‌icativi
errati e la dichiarazione dell’obbligo di vari enti, tra i quali
l’Agenzia del territorio, di apportare le relative correzioni
e rettif‌iche catastali.
Il Tribunale adito, dopo aver ordinato l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia
e delle f‌inanze, con sentenza non def‌initiva dichiarò il
proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tri-
butario, in ordine ai capi di domanda di cui ai punti da A
ad E dell’ atto di citazione “relativi alla rimodulazione ca-
tastale, previa disapplicazione dell’attuale inquadramen-
to”, delle unità immobiliari in questione; e dispose, con
separata ordinanza, il prosieguo del giudizio sulle restanti
domande.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1736/2013,
depositata il 26 marzo 2013, ha rigettato l’appello delle
Belgo.
Premesso che le domande proposte nei confronti della
Di Benedetto non hanno, sotto il prof‌ilo giuridico, alcun
punto di contatto con quelle rivolte nei confronti dell’Am-
ministrazione f‌inanziaria, ha ritenuto che le risultanze
catastali non spiegano alcuna inf‌luenza sulle liti giudiziali
tra privati e non possono mai costituire titolo di diritti di
natura privatistica: munitosi del titolo previsto dalla legge
(che può anche essere costituito da una sentenza civile
passata in giudicato), il privato può chiedere all’ Ammini-
strazione di adeguare i dati catastali e, in caso di diniego,
rivolgersi all’autorità giudiziaria, e la giurisdizione sulla
domanda di condanna dell’Amministrazione ad eseguire le
variazioni richieste appartiene alle commissioni tributarie
ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazio-
ne, sulla base di sei motivi, Maria Cristina Belgo.
3. Gli intimati Maria Teresa Di Benedetto e Ministero
dell’economia e delle f‌inanze non hanno svolto attività di-
fensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume valenza prioritaria ed assorbente l’esame del
terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazio-
ne dell’art. 2, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.
Sostiene che il giudice d’appello ha errato nel confer-
mare, rigettando l’appello, il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario per esserne munito il giudice tributario,
sui capi di domanda sopra indicati: osserva, in sintesi,

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