Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 30 Novembre 2016, N. 24432

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570
giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
traddittorio e del diritto di difesa, essendo l’immobile di
riferimento noto ad entrambe le parti.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La novità della questione di diritto posta dal primo
motivo, a carattere pregiudiziale (condizionando il suo
rigetto anche la decisione sui motivi secondo e terzo), è
giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio
di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qua-
ter, sussistono i presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri-
buto unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dello stesso art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 30 NOVEMBRE 2016, N. 24432
PRES. MANNA – EST. LOMBARDO – RIC. CONDOMINIO X C. Y
Regolamento di condominio y Disposizione in
tema di nomina dell’amministratore e di durata
dell’incarico y Derogabilità ad opera del regola-
mento di condominio y Esclusione y Riserva rego-
lamentare in favore di soggetti che presentino
determinate caratteristiche, requisiti o titoli pro-
fessionali y Ammissibilità
. In tema di condominio negli edif‌ici, l’art. 1138, quarto
comma, c.c. pur dichiarando espressamente non de-
rogabile dal regolamento, tra le altre, la disposizione
dell’art. 1129 c.c. la quale attribuisce all’assemblea
la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata
dell’incarico, non preclude però che il regolamento
condominiale possa stabilire che la scelta dell’assem-
blea debba cadere su soggetti (persone f‌isiche o giu-
ridiche) che presentino determinate caratteristiche,
requisiti o titoli professionali. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1129; c.c., art. 1138) (1)
(1) Nel senso, invece, che è nulla la clausola del regolamento che
riservi ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la
carica di amministratore del condominio, sottraendo all’assemblea il
relativo potere di nomina e di revoca, cfr. Cass. civ. 24 maggio 2013, n.
13011, in questa Rivista 2013, 461.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - In accoglimento del gravame proposto da Y avverso
la sentenza del Tribunale di Torino, la locale Corte di Ap-
pello dichiarò cessata la materia del contendere in ordine
alla legittimità della deliberazione dell’assemblea del
condominio X - impugnata dalla predetta - con la quale la
società DEPAB s.a.s. era stata nominata amministratore
del detto condominio e, a seguito di accertamento della
soccombenza virtuale, condannò il condominio convenuto
a rifondere all’attrice le spese dei due gradi del giudizio.
2. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il
condominio X sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso Y.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va rigettata l’eccezione con la
quale la resistente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso
per difetto di interesse.
Invero, seppure sia cessata la materia del contendere
nel merito della causa, sussiste l’interesse del condomino
a proporre ricorso avverso la sentenza di appello che ha
accertato la soccombenza virtuale in ragione della con-
danna alle spese che ne è conseguita.
2. - Sempre in via preliminare, va anche rigettata l’ec-
cezione con la quale l’intimata ha chiesto dichiararsi l’i-
nammissibilità del ricorso e dei relativi motivi in ragione
della loro genericità e non autosuff‌icienza. Il ricorso, inve-
ro, contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa
suff‌icientemente puntuale e completa, sicchè complessi-
vamente risponde in modo idoneo al principio di autosuf-
f‌icienza del ricorso per cassazione.
3. - Superate le eccezioni di inammissibilità del ricorso,
può passarsi all’esame dei motivi.
3.1. - Col primo e col secondo motivo di ricorso, che
possono trattarsi unitariamente, si deduce la violazione e
la falsa applicazione degli artt. 1129, 1105 e 1138 c.c., artt.
3, 41 e 42 Cost., e 85 Trattato istitutivo CEE, per avere
la Corte di Appello ritenuto che il regolamento del con-
dominio - nel prevedere all’art. 27, comma 4, che "l’am-
ministratore dovrà essere un libero professionista iscritto
al rispettivo albo e/o associazione, ordine o collegio di
appartenenza" - potesse derogare alle norme di legge che
regolano la nomina dell’amministratore, vietando che tale
nomina fosse conferita ad una società di persone; si la-
menta anche che la Corte territoriale abbia interpretato il
regolamento condominiale nel senso che vietasse la nomi-
na ad amministratore di una società di persone e che co-
munque - ferma tale interpretazione - non abbia ritenuto
nullo il regolamento condominiale sul punto.
Le censure sono infondate.
Non sussiste alcuna violazione di legge nella previsione
del regolamento condominiale che stabilisca le caratteri-
stiche, i requisiti e i titoli che deve avere l’amministratore
del condominio.
Invero, in tema di condominio negli edif‌ici, l’art. 1138
comma 4 c.c., pur dichiarando espressamente non deroga-
bile dal regolamento (tra le altre) la disposizione dell’art.
1129 c.c., la quale attribuisce all’assemblea la nomina
dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico
(Sez. II Sentenza n. 13011 del 24 maggio 2013, Rv. 626458),
non preclude però che il regolamento condominiale possa
stabilire che la scelta dell’assemblea debba cadere su sog-
getti (persone f‌isiche o persone giuridiche) che presentino
determinare caratteristiche, requisiti o titoli professionali.
Esente da vizi è l’interpretazione del regolamento con-
dominiale sul punto.
3.3. - Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., per non
avere la Corte di Appello considerato che la società DE-
PAB s.a.s era composta da professionisti (un ragioniere,
un architetto, un perito industriale), come tale perfetta-
mente equiparabile alle persone f‌isiche.

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