Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 27 Dicembre 2016, N. 27022

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
sarebbe penetrato nel cortile dell’abitazione della C., non
ricavabile dalle mere affermazioni di costei.
2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di leg-
ge ed in particolare dell’art. 614 c.p., avendo i giudici del
merito errato nel qualif‌icare il fatto come violazione di
domicilio essendo il F. penetrato nel cortile dell’abitazio-
ne della C. solo per smontare le tende, sottostanti al suo
balcone, in ordine al cui posizionamento pendeva contro-
versia civile. Si sarebbe pertanto dovuta qualif‌icare la con-
dotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2 - 4 - Con il quarto motivo lamenta la violazione di leg-
ge ed il difetto di motivazione in riferimento alla mancata
applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art.
62 nn. 2 e 4, c.p., la cui richiesta era stata oggetto di speci-
f‌ico motivo di appello.
La provocazione era consistita nell’ applicare illecita-
mente le tende tanto che un provvedimento d’urgenza del
giudice civile ne aveva ordinata la rimozione.
2 - 5 - Con il quinto motivo si deduce l’estinzione per
prescrizione del delitto contestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto
che la prova della responsabilità del ricorrente non poggia
sulle dichiarazioni della C. come teste de relato ma come
teste diretto del fatto che le fotograf‌ie in atti ritraggono
l’imputato e lo ritraggono mentre è all’interno della sua
proprietà, nel cortile del suo domicilio, dove si era clande-
stinamente introdotto.
Non è quindi spazio per l’applicazione del disposto
dell’art. 195 del codice di rito.
2 - Il secondo motivo è anch’esso manifestamente in-
fondato perchè versato in fatto e perchè la Corte terri-
toriale aveva argomentato, con motivazione priva di vizi
logici manifesti, come fosse attendibile il riconoscimento
dell’imputato da parte della persona offesa, anche in con-
siderazione del riscontro logico consistente nella consta-
tazione che l’individuo che si era introdotto nel suo cortile
aveva staccato le tende del balcone, realizzando proprio
quella condotta che lo stesso ricorrente afferma di avere
perseguito giudizialmente.
3 - Anche il terzo motivo è manifestamente infondato
visto che il ricorrente, introducendosi clandestinamente
nelle pertinenze del domicilio della C., non ha compiuto
una condotta tutta sussumibile nell’ipotesi astratta pre-
vista dall’art. 393 c.p. (l’esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, con violenza sulle cose) posto che, per staccare le
tende, il ricorrente aveva dovuto attendere che la C. fosse
assente da casa in modo da potersi introdurre clandesti-
namente nel suo domicilio, così realizzando un’ulteriore
condotta rispetto al mero esercizio arbitrario del proprio
diritto consistito nel distacco delle tende dal suo balcone
(da ultimo: Sez. V, n. 8383 del 27 settembre 2013, Coppari,
Rv. 259044).
4 - Il quarto motivo, speso in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti previste dall’art. 62 nn. 2 e 4, c.p.,
è inammissibile perchè era già tale la censura mossa con
l’atto di appello, avendo la difesa censurato la loro manca-
ta concessione non perchè ne sussistessero gli elementi di
fatto ma solo perchè la loro concessione avrebbe condotto
il giudice ad irrogare una pena più mite.
5 - Il quinto motivo è manifestamente infondato posto
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non con-
sente di tenere conto del decorso del tempo dopo la pro-
nuncia della sentenza impugnata, e, in fatto, al momento
della pronuncia della sentenza d’appello, non erano an-
cora decorsi i sette anni e sei mesi necessari per la sua
estinzione.
6 - Dall’inammissibilità del ricorso segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ver-
sando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00
in favore della Cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 DICEMBRE 2016, N. 27022
PRES. AMBROSIO – EST. BARRECA – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. S.R. (AVV.
POSTIGLIONE) C. L.V. ED ALTRO (AVV. FIORILLO)
Contratto di locazione y Contratto “concordato”
ex art. 2, comma 3, L. n. 431/1998 y Contenuto inde-
rogabile y Indicazione.
. In tema di locazione immobiliare, deve qualif‌icarsi
contratto agevolato, previsto dall’art. 2, comma 3, della
L. n. 431 del 1998, quello ad uso abitativo non transito-
rio che rispetti, non solo quanto a canone e durata, ma
anche in riferimento ad ogni altra condizione contrat-
tuale, il tipo di cui all’art. 4-bis della medesima legge e
l’accordo contrattuale def‌inito in sede locale dalle or-
ganizzazioni maggiormente rappresentative, tale qua-
lif‌icazione (ed i conseguenti benef‌ici f‌iscali) venendo
meno - con conseguente applicazione della disciplina
ordinaria - se le parti, pur nel rispetto della durata
legale e del canone determinato dagli accordi in sede
locale, apportino alle altre condizioni modif‌iche idonee
ad alterare l’assetto dei reciproci interessi, precostitu-
ito nel modello concordato, ferme, peraltro, restando
le clausole così pattuite. (Mass. Redaz.) (l. 9 dicembre
1998, n. 431, art. 2; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 4 bis;
l. 8 gennaio 2002, n. 2) (1)
(1) Questione nuova, risolta in termini assolutamente condivisibi-
li. In senso conforme, CORRADO SFORZA FOGLIANI, Codice delle
locazioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2017, p. 55. In tema, CORRADO
SFORZA FOGLIANI, Interazione tra Convenzione nazionale, Decreto
ministeriale, Accordi Territoriali e Contratti territoriali di cui alla
nuova legge sulle locazioni abitative: problemi relativi, in CORRADO
SFORZA FOGLIANI - STEFANO MAGLIA, I contratti di locazione con
benef‌ici f‌iscali, Ed. La Tribuna (studio redatto prima della legge n.
2/2002, ma tuttora valido in parte qua).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notif‌icato il 18 settembre 2007
S.R. esponeva che con contratto del 22 dicembre 2004 ave-
va concesso in locazione, ad uso abitativo, con decorren-
za 1 febbraio 2005, a L.V. e A.L. un appartamento di sua

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