Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 28 Aprile 2017, N. 10621

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
LEGITTIMITÀ
ritto del condomino stesso di ottenere dall’amministratore l’esibizione
di determinati documenti contabili poteva essere riconosciuto solo ove
venisse dedotto e dimostrato uno specif‌ico interesse al riguardo (v. Cass.
5 aprile 1984, n. 2220, in Giust. civ., 1985, I, 1189).
(2) V. Cass. 28 gennaio 2004, n. 1544 (in questa Rivista 2004, 316
e segg. e in Imm. & dir. 2005, n. 1, 50 e segg., con nota di CARRATO),
la quale, nella specie, in applicazione del richiamato principio, aveva
confermato la sentenza di merito, secondo la quale la mancata indica-
zione nell’avviso di convocazione dell’assemblea del luogo e delle ore in
cui sarebbe stato possibile l’esame della documentazione contabile era
insuff‌iciente a far ritenere dimostrato da parte dei condomini l’impos-
sibilità di prenderne visione. Cfr., anche su quest’ultimo prof‌ilo, la più
recente Cass. 19 settembre 2014, n. 19799, ad avviso della quale, in tema
di condominio negli edif‌ici, ciascun condomino ha diritto di accedere
alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazio-
ne all’assemblea condominiale, e a tale diritto corrisponde l’obbligo
dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima,
che consenta di esercitare lo stesso e di informarne i condomini, sicché,
a fronte della richiesta di un singolo condomino di accedere alla predetta
documentazione, grava sull’amministratore, ovvero sul condominio che
intenda resistere all’impugnazione della delibera assembleare proposta
dal condomino dissenziente, l’onere della prova dell’inesigibilità ed in-
compatibilità della richiesta con le modalità previamente comunicate. In
senso conforme v., anche, la precedente Cass. 19 maggio 2008, n. 12650.
(3) È risaputo che l’amministratore condominiale svolge, in qualità
di mandatario dei singoli condomini, le funzioni che gli vengono assegnate
dalla legge o conferite dal regolamento o dall’assemblea, ragion per cui
egli viene a ricoprire nei riguardi dei partecipanti al condominio - in di-
fetto della costituzione di un ente giuridico con rappresentanza organica
- una funzione di rappresentanza volontaria, onde i poteri che può eser-
citare e gli obblighi che è tenuto ad osservare sono quelli propri ricondu-
cibili alla f‌igura di un mandatario. Questa ricostruzione trova ora un fon-
damento giustif‌icativo anche nel richiamo, operato nel nuovo comma 15°
dell’art. 1129 c.c., all’applicazione della disciplina sul mandato per quanto
non specif‌icamente regolamentato nello stesso articolo codicistico.
(4) In questo senso, nella vigenza della predente disciplina, v., già,
la cit. Cass. 11 settembre 2003, n. 13350.
(5) Cfr., sul punto, ancora la richiamata Cass. 11 settembre 2003,
n. 13350.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 28 APRILE 2017, N. 10621
PRES. PETITTI – EST. FEDERICO – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. D.R.G. (AVV.
MALASOMA) C. CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (AVV.TI CUTRO E PATRIA)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Azione monitoria per il recupero delle
quote non pagate y Delibera assembleare di riparti-
zione delle spese y Presupposto processuale o con-
dizione dell’azione y Esclusione y Ragioni y Rilevan-
za
. La delibera di approvazione assembleare del piano di
ripartizione delle spese non costituisce un presupposto
processuale o una condizione dell’azione monitoria, po-
sto che la legittimazione ad agire dell’amministratore
nei confronti del condòmino moroso per la riscossione
delle quote trova fondamento direttamente nelle dispo-
sizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., rilevando l’esi-
stenza o meno di uno stato di ripartizione approvato
dall’assemblea soltanto in ordine alla fondatezza della
domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo
carico. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131;
att. c.c. art. 63) (1)
(1) Sulla stessa linea interpretativa anche Cass. civ. 29 dicembre
1999, n. 14665 e Cass. civ. 15 marzo 1994, n. 2452, entrambe in www.
latribunaplus.it. Inoltre, nel senso che la delibera di approvazione
del preventivo di spese costituisce prova scritta idonea per ottenere
decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle
medesime, necessario al solo f‌ine di ottenere la clausola di provvi-
soria esecuzione, cfr. Cass. civ. 21 novembre 2000, n. 15017, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.R.G. propone ricorso per cassazione, in proprio ed in
qualità di erede di C.A., con un unico motivo, avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che, conferman-
do la sentenza di primo grado, ha condannato la D.R. al pa-
gamento di 17.872,66 Euro, a titolo di contributo per lavori
condominiali ordinari e straordinari. La Corte d’Appello
di Firenze affermava che l’espletata ctu aveva evidenziato
che i lavori per cui è causa erano stati ultimati ed oggetto
di collaudo e che l’assemblea condominiale aveva appro-
vato il preventivo di spesa, mentre l’approvazione del pro-
spetto di riparto doveva ritenersi implicita nell’avvenuto
pagamento da parte di tutti gli altri condomini.
La successiva assemblea del 30 marzo 1996 aveva dato
mandato all’amministratore di procedere urgentemente
per il recupero della quota non versata dai condomini D.G.
e C..
Il Condominio via (omissis) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1123, 1130 e 1135 c.c., art. 63
disp. att. c.c., e art. 633 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.), censurando la statuizione della Corte d’Appello di
Firenze, secondo cui l’approvazione del prospetto di ripar-
to era da considerarsi implicita nell’avvenuto pagamento
da parte di tutti gli altri condomini.
Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di no-
vità del motivo di impugnazione e violazione dell’art. 345
c.p.c., sollevata dal controricorrente, per difetto di auto-
suff‌icienza.
Si osserva, inoltre, che la statuizione della Corte d’Ap-
pello, che ha esaminato e rigettato, nel merito, tale motivo
di impugnazione dell’odierno ricorrente, così implicita-
mente disattendendo la "novità" del motivo, non è stata
impugnata con ricorso incidentale.
Nel merito il motivo è infondato.
Ed invero, per il disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c.,
l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad
agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per
la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizza-
zione da parte dell’assemblea, mentre l’esistenza o meno
di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall’as-
semblea rileva soltanto in ordine alla fondatezza della do-
manda, con riferimento all’onere probatorio a suo carico
(Cass. 2452/1994; 14665/1999).
Ed invero, l’obbligo del condomino di pagare al condo-
minio, per la sua quota, le spese per la manutenzione e

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