Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, 18 Maggio 2017, N. 12579

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
A seguito di tale decisione, deve ritenersi che la pre-
visione di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497,
include la possibilità per il contribuente - di richiedere
l’applicazione del criterio del prezzo valore anche ai tra-
sferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubbli-
co incanto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, qualora
ne ricorrano le condizioni.
La sentenza della Corte costituzionale opera, dal gior-
no della sua pubblicazione, con effetto ex tunc, con il solo
limite dei rapporti già esauriti.
Nella fattispecie in esame, si è in presenza non solo di
rapporto ancora pendente tra le parti, ma di proposizio-
ne da parte del contribuente di istanza di determinazione
della base imponibile secondo il criterio del c.d. prezzo-va-
lore, in ragione dell’applicazione dei parametri catastali,
sin dal momento della richiesta di registrazione dell’atto
di vendita.
Alla luce dell’intervenuta pronuncia della Corte co-
stituzionale, il ricorso, a prescindere dall’esame della que-
stione relativa alla riconducibilità della procedura con la
quale è stato trasferito l’immobile nella disposizione del
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, è infondato. L’imposta di
registro, in ogni caso, poteva essere computata secondo
il criterio del valore catastale dell’immobile compraven-
duto, come richiesto specif‌icatamente dall’acquirente in
sede di rogito notarile. L’avviso di liquidazione in contesta-
zione, quindi, risulta illegittimo poichè fondato sull’erro-
neo presupposto dell’inapplicabilità dell’agevolazione del
prezzo del valore ai trasferimenti effettuati nell’ambito di
procedure esecutive e/o aste pubbliche.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso per cassazione va
rigettato. Considerata la complessità della questione e l’in-
tervento della sentenza della Corte Costituzionale sopra ri-
chiamata in epoca successiva alla proposizione del ricorso,
si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di lite per tutte le fasi del giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 18 MAGGIO 2017, N. 12579
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. LA ROSA (AVV. GERMANÀ) C. CONDOMINIO
CONTRADA AVARNA PAL. D (AVV. PAGANO)
Assemblea dei condomini y Diritto del condomi-
no di prendere visione della documentazione rela-
tiva all’assemblea y Esercizio y Condizioni y Limiti.
. In materia condominiale, se è vero che l’art. 1129,
comma secondo, c.c. (come sostituito dall’art. 9,
comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220), preve-
de ora esplicitamente che l’amministratore sia tenuto
a comunicare il locale dove di trovano i registri condo-
miniali, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato,
previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione
ed ottenere, previo rimborso della spesa, copia f‌irmata,
deve, tuttavia, affermarsi che l’esercizio di questo dirit-
to non può risolversi in un intralcio per l’amministra-
zione condominiale, dovendo osservarsi il principio ge-
nerale di correttezza stabilito dall’art. 1175 c.c.. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1129; c.c., art. 1175)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Maria La Rosa impugna, articolando tre
motivi di ricorso, la sentenza n. 533/2015 del 24 settem-
bre 2015 della Corte d’Appello di Messina, che ha accolto
l’appello proposto dal Condominio Palazzina D, Contrada
Avarna, vill. S. Michele, riformato la sentenza dell’8 mag-
gio 2012 del Tribunale di Messina e perciò rigettato la do-
manda di impugnazione della deliberazione assembleare
del 19 febbraio 2009. Il Tribunale aveva annullato questa
deliberazione dell’assemblea del Condominio Palazzina D,
Contrada Avarna, a causa del mancato rispetto dell’art.
16 del vigente regolamento condominiale, che imponeva
all’amministratore di trasmettere copia dei preventivi
e dei rendiconti ad ogni condomino almeno dieci giorni
prima del giorno f‌issato per la riunione e di tenere per lo
stesso periodo a disposizione dei condomini documenti e
giustif‌icativi di cassa. La Corte di Messina rilevava tuttavia
che, dalla prodotta documentazione, si evincesse che tale
disposizione sia stata interpretata dagli amministratori
succedutisi nell’ultimo decennio nel Condominio Palaz-
zina D, Contrada Avarna, nel senso di f‌issare nell’avviso
di convocazione dell’assemblea un giorno proprio per con-
sentire la visione della contabilità, previa appuntamento
con l’amministratore. Ciò l’amministratore nella specie
aveva fatto, indicando nell’avviso di convocazione inol-
trato il 7 febbraio 2009, relativo all’assemblea del 18/19
febbraio 2009, che il 16 febbraio 2009, dalle ore 16,30 alle
ore 18,00, sarebbe stato possibile “visionare la documenta-
zione relativa alla gestione 2008 presso la saletta, previo
appuntamento telefonico”.
Risultava, invece, per quanto accertato dalla Corte
d’Appello, che la condomina Maria La Rosa avesse spedito
il 17 febbraio 2009 una raccomandata, ricevuta dall’am-
ministratore soltanto il 19 febbraio 2009 (giorno dell’as-
semblea), con cui chiedeva copia della documentazione.
La Corte di Messina dichiarava, poi, di non affrontare la
questione del conf‌litto di interessi, non avendo l’appel-
lata riproposto espressamente tale questione, agli effetti
dell’art. 346 c.p.c., nelle sue difese.
Il Condominio Palazzina D, Contrada Avarna, vill. S.
Michele, si difende con controricorso.
Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigetta-
to per manifesta infondatezza, con la conseguente def‌ini-
bilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore,
il presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consi-
glio. Il primo motivo del ricorso di Maria La Rosa denuncia
violazione o falsa applicazione degli artt. 1129 e 1130 c.c.,
nonché dell’art. 16 del regolamento condominiale, difetto
di motivazione, eccesso di potere e violazione dell’obbligo/
diritto d’informazione. Si sostiene che la Corte d’Appello
abbia fatto prevalere la prassi invalsa nel Condominio Pa-
lazzina D, Contrada Avarna, sulle norme del codice civile
e del regolamento di condominio che obbligano l’ammini-
stratore a trasmettere copia dei consuntivi e dei preventivi

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