Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 9 Giugno 2017, N. 14530
Pagine | 546-548 |
546
giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
ricolo che si produca il danno e prescinde dall’accertamen-
to in concreto del danno, dovendo invece essere valutata in
concreto la pericolosità del forno ancorché non in attività.
Ne discende quale necessaria conseguenza, l’irrilevanza di
un accertamento svolto con il forno in funzione essendo in-
vece sufficiente la potenzialità dell’esalazione nociva o mo-
lesta, potenzialità che è stata appunto accertata dal C.T.U.
A nulla rileva che l’apertura più vicina fosse una luce od
una veduta e che si aprisse all’esterno del seminterrato,
dovendosi tenere conto del complessivo mancato rispetto
delle distanze come accertata in concreto dalla Corte di
appello sulla base della C.T.U. e in base alla posizione del
forno rispetto all’immobile del resistente.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la viola-
zione dell’art. 115 c.p.c. e sostiene che la Corte di appello
ha erroneamente applicato la nozione del notorio ritenen-
do di comune esperienza la nocività delle immissioni pro-
vocate dal barbecue senza avere valutato in concreto la
effettiva nocività e pericolosità del manufatto, amovibile
in quanto soltanto appoggiato al suolo.
2.1. La Corte di appello ha rilevato che per il comune
buon senso e per le nozioni di comune esperienza il carbo-
ne di legna è nocivo. Il motivo è infondato perchè rientra
ormai nella comune esperienza che dalla bruciatura del
carbone di legna (come rilevato dalla Corte di appello) si
sviluppa una sostanza cancerogena; già nel 2010 l’Agenzia
Internazionale per la ricerca sul cancro ha inserito il fumo
di legna tra i possibili agenti cancerogeni; va aggiunto che
anche su quotidiani a larga tiratura è stata evidenziata la
nocività dei fumi da barbecue (v. ad es. il quotidiano La
Stampa 8 agosto 2012 inserto salute).
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazio-
ne dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 890 c.c. sostenendo che
la Corte di appello non ha dato ingresso alla prova testi-
moniale ritualmente da lui proposta in primo grado ex
art. 183 c.p.c., poi ribadita in atto di citazione in appel-
lo e pertanto, a suo dire, avrebbe violato l’art. 113 c.p.c.
perchè non avrebbe seguito le norme di diritto, omettendo
l’assunzione degli elementi probatori volti a consentire al
giudicante una completa analisi della fattispecie.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto la Corte di ap-
pello non ha pronunciato secondo equità ex art. 113 c.p.c.,
ma ha pronunciato secondo diritto decidendo la causa nel
merito per la decisività delle risultanze istruttorie già ac-
quisite e in particolare le risultanze della consulenza tec-
nica di ufficio secondo quanto già rilevato in precedenza
in ordine ai primi due motivi di ricorso. La doglianza, nel-
la sostanza, concerne la mancata ammissione in appello,
delle prove testimoniali già non ammesse in primo grado
e non è quindi riconducibile alla violazione dell’art. 113
c.p.c. Il motivo neppure può trovare accoglimento valutan-
dolo, nel suo complesso, come deduzione della violazione
del principio di legalità con riferimento alla omessa moti-
vazione o omesso esame delle istanze istruttorie. L’omessa
ammissione della prova testimoniale, prima della riforma
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. poteva essere denunciata per cassa-
zione solo nel caso in cui avesse determinato l’omissione
di motivazione su un punto decisivo della controversia e,
quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in
concreto fosse stata idonea a dimostrare circostanze tali
da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che
hanno determinato il convincimento del giudice di meri-
to, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva
di fondamento (Cass. 17 maggio 2007 n. 11457); analoghe
considerazioni valgono anche con riferimento al ben più
restrittivo art. 360 n. 5 c.p.c., come riformato dal D.L.
83/2012 conv. in L. 134/2012. Neppure potrebbe ravvisar-
si, sulla base del contenuto del motivo, una violazione del
principio di legalità con riferimento all’omessa pronuncia
perchè la nullità della sentenza per violazione dell’art.
112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n.
4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con ri-
ferimento a domande attinenti al merito e non anche in
relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è
denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazio-
ne (Cass. 5 luglio 2016 n. 13716).
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; le
spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti. Ai sen-
si dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, in-
serito dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, tenuto
conto che il ricorso è successivo al 30 gennaio 2013, deve
dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamen-
to da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto
per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso
articolo 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 9 GIUGNO 2017, N. 14530
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. BOMBA (AVV. PICCIRILLI) C. LA PALOMBARA
(AVV. BENEDETTI)
Contributi e spese condominiali y Obbligazioni
del condominio e del singolo condomino y Obbliga-
zioni assunte dall’amministratore nei confronti di
terzi y Parziarietà y Sussistenza.
. Le obbligazioni assunte dall’amministratore, o co-
munque, nell’interesse del condominio, nei confronti
di terzi si imputano ai singoli componenti soltanto in
proporzione delle rispettive quote, secondo criteri si-
mili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le
obbligazioni ereditarie. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 752;
c.c., art. 1115; c.c., art. 1123; c.c., art. 1292) (2)
(2) Fattispecie sottratta ratione temporis all’applicabilità dei primi
due commi dell’art. 63 att. c.c., come riformulati dalla legge n. 220/2012.
La citata Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, al cui orientamento
aderisce la presente pronuncia, risulta pubblicata in questa Rivista
2008, 351 e ivi 2009, 155, con nota di ROBERTO VIGANÒ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Nicola Bomba propone ricorso, articolato
in cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Lan-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA