Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 20 Giugno 2017, N. 15246

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
Orbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo
dei principi ora affermati e le censure della ricorrente,
oltre ad essere manifestamente infondate, f‌iniscono per
sottoporre alla Corte di legittimità questioni di precluso
merito.
La sentenza impugnata ha infatti accertato che la
condotta contestata fu commessa dall’imputata Strano
al f‌ine di conseguire l’auto-reintegrazione nel possesso
dell’appartamento, a seguito di uno spoglio arbitrario ad
opera della Vecchio (sez. VI, n. 10602 del 10 febbraio 2010,
Costanzo, Rv. 246409); così come ha accertato che tale re-
azione fu attuata quando ancora era in corso lo spoglio
subito dall’imputata (che approf‌ittò della momentanea
assenza della Vecchio per riacquistare il possesso dell’ap-
partamento).
Quanto alla posizione del Riggio, la ricorrente introdu-
ce inammissibili censure in fatto, volte a dimostrare una
diversa ricostruzione della vicenda, non emergente dalla
motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso una
partecipazione dell’imputato ai fatti in contestazione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamen-
to delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione
pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo quantif‌icare nella misura di Euro 1.500. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 20 GIUGNO 2017, N. 15246
PRES. MIGLIUCCI – EST. PROTO – P.M. MISTRI (CONF.) – RIC. CASSIANI (AVV.TI
GUALTIERI E MONTI) C. MARZANO (AVV. BORDOGNA)
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y
Distanze legali y Fabbriche e depositi nocivi e pe-
ricolosi y Presunzione di nocività e pericolosità y
Portata y Prova contraria y Presunzione di pericolo
y Accertamento in concreto del danno y Irrilevanza
y Fattispecie in tema di barbecue.
. Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e de-
positi nocivi e pericolosi dall’art. 890 c.c. – nella cui
regolamentazione rientrano anche i forni - è collegato
ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità
che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso
in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che sta-
bilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una
disposizione regolamentare, si ha pur sempre una pre-
sunzione di pericolosità, seppure relativa, che può es-
sere superata ove la parte interessata al mantenimento
del manufatto (nella specie, un barbecue) dimostri che
mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al peri-
colo o al danno del fondo vicino. La presunzione de qua
non è una presunzione di danno, bensì una presunzione
di pericolo che si produca il danno e prescinde dall’ac-
certamento in concreto del danno medesimo, dovendo
invece essere valutata in concreto la pericolosità del
forno, ancorché non in attività. (Fattispecie in tema
di barbecue in relazione al quale la Corte ha ritenu-
to l’irrilevanza di un accertamento svolto con il forno
in funzione, essendo invece suff‌iciente la potenzialità
dell’esalazione nociva o molesta accertata dal CTU).
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 890) (1)
(1) Si rinvia alle citate Cass. civ. 22 ottobre 2009, n. 22389 e Cass. civ.
6 marzo 2002, n. 3199, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato l’8 gennaio 2010 Anto-
nio Marzano, proprietario di un appartamento al primo
piano di un appartamento in uno stabile in Lipomo (CO),
conveniva, davanti al Tribunale di Como, Giacomo Cas-
siani Ingoni proprietario del sottostante appartamento
al piano terreno, chiedendo la rimozione, per mancato
rispetto delle distanze legali, di un barbecue costruito dal
convenuto a circa un metro dalle sue f‌inestre e, in via su-
bordinata, lamentando la violazione del Regolamento di
Igiene e dell’articolo 890 c.c.
Si costituiva il convenuto che eccepiva la nullità della
notif‌ica e il difetto di legittimazione attiva dell’attore e
chiedeva il rigetto della domanda attrice. Il Tribunale di
Como, istruita la causa a mezzo C.T.U., con sentenza n.
1035/12, accoglieva la domanda subordinata dell’attore
ex articolo 890 c.c. e condannava il Cassiani ad astenersi
dall’utilizzare la costruzione ad uso barbecue, in quanto
fonte di nocive e fastidiose immissioni di fumo e odori nel
soprastante appartamento, rilevando che alcune f‌inestre
dell’appartamento dell’attore si trovavano a minima di-
stanza (da meno di un metro a due metri circa) dal comi-
gnolo del manufatto del convenuto.
Con atto di citazione notif‌icato il 26 febbraio 2013, Gia-
como Cassiani Ingoni proponeva appello contro la senten-
za summenzionata.
La Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio delle
parti, con sentenza n. 4451/13, rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano ha
proposto ricorso per cassazione Giacomo Cassiani Ingoni,
articolandolo su tre motivi e ha depositato memoria.
Antonio Marzano si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazio-
ne dell’art. 890 c.c. e deduce che, ai sensi della predetta
norma, laddove, come nella specie, non esistano norme
regolamentari in tema di distanze per la messa in opere
di camini, la presunzione di nocività e pericolosità non
è assoluta, ma è superabile ove si dimostri che nel caso
concreto non sussiste alcun pericolo o danno per il fondo
vicino. Il ricorrente assume che la Corte di appello ha rite-
nuto di accogliere la domanda dell’attore senza analizzare
in termini puntuali e nel concreto la fattispecie portata
alla sua attenzione senza neppure che l’attore abbia ripro-
posto in appello le istanze istruttorie dirette a dimostrare
l’esistenza di immissioni nel suo appartamento, circostan-
za invece smentita dal conduttore dell’appartamento di
proprietà del Marsano, sig.ra Elvira Coj, come documen-

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