Corte Di Cassazione Civile Sez. Un., 17 Luglio 2017, N. 17620

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 17 LUGLIO 2017, N. 17620
PRES. RORDORF – EST. ARMANO – RIC. CONFEDILIZIA (AVV.TI PANARITI,
FORMILAN E ANGIOLINI) C. UTG PREFETTURA DI FIRENZE (AVV. GEN. STATO)
Sfratto y Esecuzione y Assistenza della forza pub-
blica y Sospensione y Atti della Commissione Pro-
vinciale e del Prefetto che dispongano la sospen-
sione generalizzata per un determinato periodo
dell’anno y Natura y Impugnazione y Giurisdizione
del giudice amministrativo y Sussiste.
. Gli atti con cui la Commissione provinciale per l’or-
dine e la sicurezza pubblica ed il Prefetto impongono
per un certo periodo dell’anno la sospensione generale
della concessione della forza pubblica per l’esecuzione
di tutti gli sfratti costituiscono espressione di attività
pubblicistica provvedimentale, in relazione a cui sussi-
ste la giurisdizione del giudice amministrativo. (Mass.
Redaz.) (l. 21 febbraio 1989, n. 61, art. 3; l. 21 febbraio
1989, n. 61, art. 4) (1)
(1) La pronuncia Cons. Stato 27 marzo 2015, n. 1629 che – confer-
mando la pronuncia Tar Toscana – ha dichiarato il difetto di giuri-
sdizione del giudice amministrativo trovasi pubblicata sul sito www.
giustizia-amministrativa.it. La sentenza citata in motivazione Cass.
civ., sez. un., 26 maggio 1998, n. 5233 (in questa Rivista 1998, 536)
riguarda - invece – l’atto specif‌ico con cui alla Forza pubblica viene
concesso o negata per attuare nel singolo caso concreto l’ordine di
rilascio contenuto in un provvedimento giurisdizionale. L’unica per-
plessità che la decisione desta è il fatto che per ottenere una sen-
tenza ovvia come questa si debba arrivare alla Cassazione a Sezioni
Unite (addirittura!).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Confederazione Italiana per la proprietà edilizia
(Confedilizia), per quello che qui ancora interessa, ha
proposto distinti ricorsi al Tar Toscana impugnando con il
ricorso n. 2 del 2013 il provvedimento in data 5 dicembre
2012 del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica presso la Prefettura di Firenze di sospensione
dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione degli
sfratti per il periodo dal 10 dicembre 2012 all’11 genna-
io 2013; con il ricorso n. 73 del 2014 il provvedimento del
Prefetto di Firenze in data 4 dicembre 2013 di sospensio-
ne dell’assistenza della forza pubblica dal dicembre 2013
al gennaio 2014; il provvedimento del Prefetto di Firenze
in data 13 gennaio 2014 che differiva la concessione della
forza pubblica f‌ino al 10 febbraio 2014, il provvedimento
del Prefetto di Firenze in data 28 febbraio 2014 che diffe-
riva la sospensione della concessione della forza pubblica
f‌ino al 28 febbraio 2014.
Riunite le impugnazioni, il Tar Toscana ha dichiarato
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in
quanto tutti provvedimenti dell’autorità amministrativa
in materia di graduazione degli sfratti, ed in particolare
quelli che consistono nel diniego o nel differimento della
concessione dell’assistenza della forza pubblica, incidono
sul diritto soggettivo del proprietario locatore e sullo svol-
gimento del relativo procedimento esecutivo e sono sin-
dacabili dallo stesso giudice dell’esecuzione civile in via
incidentale ai f‌ini della disapplicazione.
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 27 mar-
zo 2015, ha confermato la decisione del Tar.
Avverso questa decisione propone ricorso la Confedili-
zia con un motivo illustrato da successiva memoria.
Si sono difesi ai f‌ini della partecipazione alla discus-
sione orale il Ministero dell’Interno e UTG Prefettura di
Firenze. Non presentano difese il Comune di Firenze e la
Regione Toscana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si censura l’illegittimo
diniego della giurisdizione del giudice amministrativo ex
art 360 comma 1 n. 1 c.p.c..
Sostiene la ricorrente che gli atti impugnati sono atti
a carattere sostanzialmente normativo della Pubblica
Amministrazione emessi come provvedimenti di autorità,
autosuff‌icienti a produrre gli effetti caratteristici dell’at-
to amministrativo, incidendo su situazioni soggettive che
hanno la consistenza non già di diritti soggettivi, ma di
interessi legittimi al corretto esercizio di pubblici poteri
amministrativi e come tali rimessa alla tutela del giudice
amministrativo.
2. Il motivo è fondato.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar
in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministra-
tivo riportandosi ai principi affermati dalla decisione delle
Sezioni Unite numero 5233 del 1998 che ha ritenuto la giu-
risdizione del giudice ordinario e, pur dando atto che tale
decisione fa riferimento all’atto specif‌ico con cui la forza
pubblica viene concessa per attuare nel singolo caso con-
creto l’ordine di rilascio contenuto nel provvedimento giu-
risdizionale, ha ritenuto che i principi enunciati valgono
anche per gli atti preordinati e programmatici, e cioè quelli
rispettivamente della speciale commissione consultiva del
Comitato Provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica e
quelli del Prefetto, con i quali in via generale astratta si
programma un certo ordine di graduazione degli sfratti o

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