Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 4 Ottobre 2016, N. 19797

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giur LEGITTIMITÀ
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
e, comunque, l’insuff‌icienza di motivazione in relazione al
punto decisivo della controversia riferito alla ritenuta cir-
costanza che la costruzione dell’altana impediva agli altri
condomini di poter far uso della parte del tetto occupata da
tale manufatto (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,
ratione temporis applicabile). Invero, una volta escluso che
l’altana possa essere qualif‌icata come una sopraelevazione
in senso proprio, mediante la sua installazione arbitraria
ed in difetto di qualsiasi autorizzazione legale da parte
della collettività condominiale (che, nel caso di specie,
era stata addirittura formalmente negata dall’assemblea)
ne era derivata l’occupazione illegittima, ad esclusivo van-
taggio del condomino che l’aveva realizzata, di una parte
condominiale, rimanendo così sottratta all’utilizzazione e
al godimento da parte degli altri condomini. In tal senso,
perciò, giustamente, con la sentenza oggetto di disamina,
si è asserito che il giudice di secondo grado si era discosta-
to dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità (5) al
quale bisognava invece aderire, in virtù del quale, in tema
di condominio, la sostituzione integrale o parziale del tetto
- così come la sua permanente occupazione in parte con la
sovrapposizione di altro manufatto - ad opera del proprie-
tario dell’ultimo piano di un edif‌icio condominiale, con una
diversa copertura (terrazza od altra struttura equivalente,
come un ‘altana) che pur non eliminando l’assolvimento
della funzione originariamente svolta dal tetto stesso, valga
ad imprimere al nuovo manufatto, per le sue caratteristiche
strutturali e per i suoi annessi, anche una destinazione ad
uso esclusivo dell’autore dell’opera, costituisce alterazione
della destinazione della cosa comune e non può considerar-
si insita nel più ampio diritto di sopraelevazione spettante
al proprietario dell’ultimo piano.
In def‌initiva, in consonanza con quanto affermato nel-
la sentenza in discorso, va opportunamente ribadito che,
nell’ipotesi in cui il proprietario dell’ultimo piano di un
edif‌icio condominiale provveda a modif‌icare una parte del
tetto condominiale trasformandola in terrazza (od occu-
pandola con altra struttura equivalente od omologa) a
proprio uso esclusivo, tale modif‌ica è da ritenere illecita
non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c., poiché non si
è in presenza di una modif‌ica f‌inalizzata al migliore godi-
mento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una
parte di questa che viene def‌initivamente sottratta ad ogni
possibilità di futuro godimento da parte degli altri, non as-
sumendo alcun rilievo il fatto che la parte di tetto sostitu-
ita od occupata permanentemente continui a svolgere una
funzione di copertura dell’immobile.
NOTE
(1) Secondo la quale la costruzione di una “nuova fabbrica” sopra il
tetto a falde dell’edif‌icio condominiale, la cui entità materiale e funzio-
nale non verrebbe neppure in minima parte incisa, dovrebbe costituire
una espressione del diritto di sopraelevazione spettante al proprietario
dell’ultimo piano, requisiti questi che avrebbero dovuto essere ricono-
sciuti all’altana dedotta in controversia come dalla medesima costruita,
la quale, peraltro, non sarebbe stata idonea a privare gli altri condomi-
ni delle potenzialità di uso della parte di tetto occupata dalla struttura
dell’altana stessa (che non potrebbe essere diversa da quella della pro-
tezione del fabbricato).
(2) Il riferimento principale viene operato soprattutto a Cass.28 feb-
braio 2013, n. 5039 (edita in Riv. del notariato 2013, II, 693 e segg., con
nota di G. MUSOLINO, Costruzione di altana, diritto di sopraelevazione
e uso della cosa comune; in Imm. e propr. 2013, 10 e segg., con nota
di A. SCARPA, Le altane veneziane tra sopraelevazioni, innovazioni e
modif‌iche d’uso, e in Urbanistca e appalti 2013, 531 e segg., con nota di
A. FERRERO, Uso della cosa comune e modif‌ica abusiva dell’immobile)
e a Cass. ord. 6 aprile 2011, n. 7906 (inedita).
(3) Cfr., ex multis, Cass. 7 febbraio 2008, n. 2865, e Cass. 7 settembre
2009, n. 19281 (quest’ultima pubblicata in Riv. giur. edil. 2010, I, 81 e
segg., con nota di E. COSCETTI, La nozione di sopra elevazione nelle
pronunce giurisprudenziali).
(4) V., ad es., Cass. 28 gennaio 2005, n. 1737; Cass. 16 novembre
2006, n. 24414, e Cass. 12 marzo 2007, n. 5753, che avevano già ribadito
come la sostituzione del tetto ad opera del proprietario dell’ultimo pia-
no di un edif‌icio condominiale, con una diversa copertura (terrazza)
che pur non eliminando l’assolvimento della funzione originariamente
svolta dal tetto stesso, valga ad imprimere al nuovo manufatto, per le
sue caratteristiche strutturali e per i suoi annessi, anche una destina-
zione ad uso esclusivo dell’autore dell’opera, costituisce alterazione
della destinazione della cosa comune e non può considerarsi insita nel
più ampio diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell’ulti-
mo piano. Per opportuni riferimenti v. anche la recente Cass. 10 giugno
2016, n. 12007.
(5) Cfr. Cass. 20 maggio 1997, n. 4466 (edita in questa Rivista
1997,613); Cass. 5 giugno 2008, n. 17208 e Cass. 5 giugno 2008, n. 14950.
Non può non ricordarsi che, in linea generale, opera il principio secondo
cui, in tema di uso della cosa comune secondo i criteri stabiliti nel primo
comma dell’art. 1102 c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene da parte del
singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri e non è ri-
conducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune
la più intesa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo in quanto il
principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti condomi-
niali richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti
i partecipanti alla comunione.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 OTTOBRE 2016, N. 19797
PRES. MIGLIUCCI – EST. MATERA – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. CARNEVALI C.
MARCANTONI
Tabelle millesimali y Revisione y Presupposti y
Diversa destinazione d’uso dei locali y Incidenza
sull’assetto millesimale y Esclusione.
. In tema di revisione delle tabelle millesimali, in as-
senza di un’alterazione della consistenza reale ovvero
della superf‌icie effettivamente godibile dei locali, una
diversa destinazione d’uso non può incidere sull’asset-
to millesimale, atteso che l’individuazione dei valori
proporzionali deve avvenire tenendo conto delle carat-
teristiche obiettive proprie degli immobili e non anche
della loro possibile destinazione, determinata essen-
zialmente da valutazioni di carattere soggettivo. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1138; att. c.c., art. 68) (1)
(1) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2017, 47. Si ripubblica la sola massima con nota di commento di
ALESSANDRO BENNI DE SENA.

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