Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 15 Novembre 2016, N. 23243
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LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 15 NOVEMBRE 2016, N. 23243
PRES. MIGLIUCCI – EST. LOMBARDO – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. SACCHETTO
(AVV. FENZO) C. TOFFOLO (AVV.TI MANZI E CAPPELLETTO)
Parti comuni dell’edificio y Tetto y Costruzione di
altana y Da parte del proprietario dell’ultimo piano
y A proprio uso esclusivo y Qualificazione giuridica
dell’altana y Sopraelevazione y Esclusione.
. Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edi-
ficio condominiale provveda a modificare una parte
del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola
con altra struttura equivalente od omologa, come - nel
caso di specie - mediante la realizzazione di un’alta-
na) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da rite-
nere illecita, non potendo invocarsi, a sostegno della
legittimità dell’intervento, l’applicabilità dell’art. 1102
c.c., vertendosi in presenza non di una modifica fina-
lizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì
dell’appropriazione di una parte di questa, che viene
definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro
godimento da parte degli altri, senza che possa assu-
mere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od
occupata permanentemente continui a svolgere la fun-
zione di copertura dell’immobile. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1102; c.c., art. 1122; c.c., art. 1127)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Su domanda proposta da Sacchetto Bruno nei con-
fronti di Toffolo Maurizio, entrambi proprietari di unità
immobiliari facenti parte del medesimo edificio condomi-
niale, il Tribunale di Venezia - per quanto ancora rileva
in questa sede - condannò il convenuto a demolire l’alta-
na che aveva realizzato sul tetto condominiale in spregio
della contraria volontà espressa dall’assemblea del condo-
minio.
2. - Sul gravame proposto dal Toffolo, la Corte di appel-
lo di Venezia rigettò la domanda attorea.
3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre
Sacchetto Bruno sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso Toffolo Maurizio, che propo-
ne altresì ricorso incidentale condizionato affidato a un
motivo.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo e col secondo motivo del ricorso princi-
pale, che possono trattarsi unitariamente, si deduce la vio-
lazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., nonchè il
vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere
la Corte di appello ritenuto che la costruzione dell’altana,
da parte del Toffolo, sul tetto dell’edificio condominiale
costituisse esercizio del diritto di uso della cosa comune,
non ne alterasse la destinazione e non impedisse agli altri
condomini di farne parimenti uso.
Le censure sono fondate.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è
concorde nel ritenere che, in tema di condominio, sono
legittimi, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione
della cosa comune da parte del singolo condomino con
modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale
destinazione, purchè nel rispetto delle concorrenti utiliz-
zazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l’uso
più intenso della cosa, purchè non sia alterato il rapporto
di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine
avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di
ciascuno; con la conseguenza che, per converso, deve qua-
lificarsi illegittima la trasformazione - anche solo di una
parte - del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo
del singolo condomino, risultando in tal modo alterata la
originaria destinazione della cosa comune, sottratta all’u-
tilizzazione da parte degli altri condomini (cfr., ad es.,
Cass. n. 1737 del 2005; Cass. n. 24414 del 2006 e Cass. n.
5753 del 2007).
La fattispecie sottoposta al giudizio di questa Corte su-
prema pone la questione della sussistenza della facoltà,
alla stregua del disposto dell’art. 1102 c.c., per il condo-
mino dell’ultimo piano di un edificio condominiale, di co-
struire sul tetto dell’edificio stesso una altana, manufatto
(tipico soprattutto, ma non solo, della città di Venezia),
che consiste in una piattaforma o loggetta realizzata nella
parte più elevata di un edificio (ed alla quale si accede, in
genere, dall’abbaino, altro tipico elemento dell’architettu-
ra veneziana), che, in alcuni casi, può anche sostituire il
tetto e che, a differenza delle terrazze e dei balconi, non
sporge, di norma, rispetto al corpo principale dell’edificio
di pertinenza.
La questione è stata già esaminata e risolta dalla giuri-
sprudenza di questa Corte, che è pervenuta ad affermare
il principio - condiviso dal Collegio e dal quale non v’è ra-
gione di discostarsi - secondo cui, in tema di condominio
negli edifici, la cosiddetta "altana" (denominata anche
"belvedere"), struttura tipica dei palazzi veneziani, non
costituisce "nuova fabbrica" in sopraelevazione, agli effet-
ti dell’art. 1127 c.c., in quanto dà luogo ad un intervento
che non comporta lo spostamento in alto della copertura,
mediante occupazione della colonna d’aria sovrastante il
medesimo fabbricato, quanto, piuttosto, la modifica della
situazione preesistente, attuata attraverso una diversa ed
esclusiva utilizzazione di una parte del tetto comune, con
relativo potenziale impedimento all’uso degli altri condo-
mini; l’altana, piuttosto, consistendo in una modifica della
situazione preesistente mediante una diversa ed esclusiva
utilizzazione di una parte della porzione comune del tetto
con relativo impedimento agli altri condomini dell’ineren-
te uso, comporta la violazione del divieto stabilito dall’art.
1120 comma 2 c.c., essendo indubbio che gli altri condomini
vengono privati delle potenzialità di uso (come quelle, ad
es., riconducibili alla possibilità di installazione di antenne
e alla riparazione o manutenzione della copertura stessa)
della parte di tetto occupata dalla struttura dell’altana a
beneficio esclusivo del condominio che l’ha realizzata (Sez.
II, Sentenza n. 5039 del 28 febbraio 2013, Rv. 625277; Sez.
II, Ordinanza n. 7906 del 2011, non massimata).
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