Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 13 Dicembre 2016, N. 25503

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giur LEGITTIMITÀ
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
ne del rendiconto devono risultare le somme anticipate
dall’amministratore nell’interesse del condominio (Cass.
1286/1997) non potendo in caso contrario ritenersi prova-
to il relativo credito.
Attesa dunque la situazione di mancanza di una con-
tabilità regolare e della stessa predisposizione ed appro-
vazione del rendiconto annuale di gestione dell’ammini-
stratore, la ricostruzione ex post da parte del C.t.u., sulla
base di una verif‌ica documentale a campione, non appare
idonea a fondare la prova del credito del ricorrente, che
può essere desunta in modo attendibile dalla sola determi-
nazione dell’ammontare complessivo dei versamenti effet-
tuati dai condomini e dalle uscite per spese condominiali,
con relativi documenti giustif‌icativi.
Va altresì respinta la dedotta violazione del principio di
non contestazione, denunziata dal ricorrente, in quanto la
mancata riproduzione o richiamo specif‌ico agli atti difen-
sivi della controparte nel giudizio di primo grado, in osse-
quio alla c.d. autosuff‌icienza del ricorso, non consente a
questa Corte di valutare, nei suoi esatti termini, il dedotto
comportamento di non contestazione del condominio, che
nel caso di specie risulta contraddetto dallo stesso tenore
della domanda introduttiva del presente giudizio (restitu-
zione da parte dell’amministratore del saldo della cassa
condominiale).
Non è inoltre pertinente il riferimento del ricorrente
al principio secondo il quale, in sede di responsabilità
contrattuale, il creditore deve soltanto provare la fonte
dell’obbligazione, limitandosi ad allegare l’inadempimen-
to della controparte, atteso che in materia di condominio,
sulla base della disposizione dell’art. 1130 c.c., il credito
dell’amministratore, come del resto ogni posta passiva,
deve risultare dal rendiconto (redatto secondo il principio
della specif‌icità delle partite ex artt. 263 e 264 c.p.c.) ap-
provato dall’assemblea, sulla base di una regolare tenuta
della contabilità, sì da rendere intellegibili ai condomini le
voci di entrata e di spesa e di valutare in modo consapevo-
le l’operato dell’amministratore.
La reiezione dei primi tre motivi assorbe il quarto.
Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va con-
dannato alla refusione delle spese del presente giudizio,
che si liquidano come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 DICEMBRE 2016, N. 25503
PRES. AMBROSIO – EST. ROSSETTI – P.M. PRATIS (DIFF.) – RIC. S. F. (AVV.
BENINI) C. R.R.A (AVV. IZZO)
Contratto di locazione y Registrazione y Omis-
sione y Effetti y Nullità y Indebito oggettivo ex art.
2033 c.c. y Mancato godimento dell’immobile occu-
pato dal conduttore y Liquidazione del danno nella
misura pari al canone annuo originariamente pat-
tuito con il contratto non registrato y Esclusione y
Azioni esperibili dal locatore y Azione ex art. 2043
c.c. o ex art. 2041 c.c. y Sussistenza
. Poiché - ai sensi dell’art. 1, comma 346, L. 30 dicem-
bre 2004 n. 311 - il contratto di locazione non regi-
strato è nullo, la prestazione compiuta in esecuzione
di un tale rapporto costituisce un indebito oggettivo,
regolato dall’art. 2033 c.c., e non dall’art. 1458 c.c.. L’e-
ventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attri-
buire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto
al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pa-
gamento dell’ingiustif‌icato arricchimento ex art. 2041
c.c. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1458; c.c., art. 2033; c.c.,
art. 2041; c.c., art. 2043; l. 30 dicembre 2004, n. 311,
art. 1) (1)
(1) Con la sentenza in commento, la terza sezione della Cassazio-
ne consolida l’approccio ermeneutico che valorizza il dato letterale
dell’art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 che testualmente cita la san-
zione della nullità del contratto di locazione non registrato. Oltre a
ciò, la Corte rileva anche un’argomentazione di ordine sistematico,
richiamando la sentenza 5 dicembre 2007, n. 420 (in questa Rivista
2008, 151 e 239 con nota di MAURIZIO ZEFFIRO CEGLIA) della Cor-
te costituzionale, dove si afferma che l’art. 1 cit. ha elevato “la norma
tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale de-
termina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2010 R.R.A. convenne dinanzi al Tribunale di Ra-
venna S.F., allegando che:
-) la propria madre, R.L., aveva stipulato con S.F. nel
2007 un contratto di locazione di immobile ad uso non abi-
tativo;
-) S.F. non aveva mai pagato il canone.
Chiese pertanto la risoluzione del contratto ed il risar-
cimento del danno da illegittima occupazione.
La convenuta si costituì eccependo di non avere mai
stipulato alcun contratto di locazione, ma solo di averne
concordato la futura stipula.
2. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza 6 giugno 2012
n. 1413, accolse la domanda.
3. La Corte d’appello di Bologna, adita dalla soccom-
bente, rigettò il gravame ritenendo che:
(a) il contratto di locazione era stato concluso, ma era
ineff‌icace perchè non registrato;
(b) l’ineff‌icacia del contratto non esimeva l’occupante
dall’obbligo di pagamento del canone pattuito, "come cor-
rispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile".
4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per
cassazione S.F., proponendo cinque motivi di ricorso.
Ha resistito con controricorso R.R.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. R.R.A. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per
difetto di procura speciale. Sostiene che nella procura
non è contenuto alcuno specif‌ico riferimento al giudizio
di merito, nè altro elemento che consenta di stabilire se la
procura sia stata effettivamente conferita per impugnare
la sentenza oggetto del presente giudizio.

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