Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 9 Marzo 2017, N. 6128

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
la convocazione di un’assemblea condominiale f‌inalizzata
alla eventuale adozione di “provvedimenti disciplinari” nei
confronti del portiere, evidenziando che costui era stato
rinviato a giudizio per il reato di “lesioni gravissime” ai
suoi danni. E proprio con riferimento al prof‌ilo appena
richiamato la sentenza ha correttamente argomentato in
relazione alla sussistenza dell’ulteriore elemento di fat-
tispecie, concernente il dolo specif‌ico, consistente nella
realizzazione del trattamento dei dati personali al f‌ine di
procurare un danno ingiusto a Giovanni Perna.
Sostanzialmente inconferente è, a questo riguardo, l’ar-
gomentazione difensiva secondo cui essendo i condomini
a conoscenza di precedenti contrasti tra Campesi e Perna,
la diffusione delle ricordate informazioni non avrebbe re-
cato alcun concreto pregiudizio alla reputazione del por-
tiere ed alla sua immagine professionale. Ciò in quanto,
come puntualmente messo in evidenza dalla Corte terri-
toriale, l’istruttoria aveva chiarito che la conoscenza delle
pregresse vicende tra i due fosse, da parte dei condomini,
“assolutamente generica”; e, inoltre, in quanto le modalità
di diffusione delle informazioni, attraverso l’aff‌issione di
un avviso all’esterno di una bacheca posta vicino all’ascen-
sore condominiale, ove lo stesso era rimasto per alcune
ore, avevano, comunque, consentito la divulgazione delle
notizie anche a terzi estranei al condominio.
4.2. Le considerazioni che precedono inducono a rite-
nere infondata anche l’ulteriore censura, relativa all’ele-
mento soggettivo, che secondo il ricorrente non sarebbe
rimasto integrato in considerazione della convinzione
dell’imputato di non recare alcun pregiudizio alla persona
offesa, sul presupposto che, come già osservato, le infor-
mazioni sulla sua situazione giudiziaria fossero già cono-
sciute dai destinatari dell’attività di diffusione.
Si è già sottolineato, infatti, come i giudici di merito
abbiano adeguatamente motivato, con percorso argomen-
tativo del tutto logico e coerente rispetto alle risultanze
processuali, come Campesi avesse inteso diffondere le
informazioni proprio al f‌ine di colpire l’immagine profes-
sionale del portiere, in vista di future iniziative discipli-
nari nei suoi confronti da parte dell’amministratore di
condominio; sicché già una siffatta ricostruzione rende
chiaramente inconsistente, in via di fatto, la menzionata
doglianza difensiva.
Peraltro, la censura dedotta è parimenti inaccoglibile
anche ove si acceda alla tesi, prevalente in giurispruden-
za, che attribuisce al verif‌icarsi del “nocumento” la natura
giuridica di condizione oggettiva di punibilità “intrinseca”
(idonea, cioè, ad attualizzare l’offesa dell’interesse tu-
telato già realizzata dal fatto tipico), atteso che, in una
siffatta evenienza, sarebbe suff‌iciente che l’accadimento
che ne costituisce oggetto fosse stato realizzato con “col-
pa”. È, infatti, evidente come un siffatto coeff‌iciente di
imputazione soggettiva ricorra pacif‌icamente nell’ipotesi
in cui l’agente, come nella specie, abbia agito con la f‌i-
nalità di rappresentare negativamente, attraverso la dif-
fusione delle informazioni non divulgabili, la reputazione
e la professionalità di Giovanni Perna sul luogo di lavoro.
E altrettanto è a dirsi, ovviamente, anche a seguire il mi-
noritario indirizzo che attribuisce al nocumento la natura
di elemento costitutivo del reato (sez. III, n. 40103 del 5
febbraio 2015, dep. 6 ottobre 2015, Ciulla, Rv. 264798), at-
teso che, in questa ipotesi, trattandosi sicuramente di uno
degli “elementi più signif‌icativi” della fattispecie, secondo
la nota def‌inizione contenuta nella sentenza n. 364 del
1988 della Corte costituzionale, esso dovrebbe essere rea-
lizzato con dolo. Ciò che, per le ragioni più volte indicate,
è certamente avvenuto anche nel caso di specie, secondo
quanto i giudici di merito hanno, del resto, puntualmente
posto in evidenza.
5. Il ricorso proposto da Roberto Campesi deve essere,
conseguentemente, rigettato, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 9 MARZO 2017, N. 6128
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. T. S.R.L. ED ALTRI (AVV. GONNELLA) C.
CONDOMINIO VIA CALARI 7/3 - 7/4 IN BOLOGNA (AVV.TI D’ERRICO E BENTIVOGLI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto di riscalda-
mento y Edif‌icio in cui sia stato adottato sistema
di termoregolazione e contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare y Oneri y Riparto
y Consumo effettivamente registrato y Impugnazio-
ne delibera di ripartizione delle spese da parte di
condomino y Presupposto y Interesse y Individuazio-
ne.
. Il condomino che intenda impugnare una delibera
dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta
ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di
avervi interesse, interesse che presuppone la deriva-
zione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pre-
giudizio personale, in termini di mutamento della sua
posizione patrimoniale. (c.c. art. 1123; c.c. art. 1130;
c.c. art. 1137; c.p.c., art. 100; l. 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 26) (1)
(1) Cfr. Cass. civ. 7 novembre 2016, n. 22573, in questa Rivista 2017,
341, secondo cui le spese del riscaldamento centralizzato sono legit-
timamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità
immobiliari servite, ove manchino sistemi di misurazione del calore
erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in
proporzione all’uso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti T. s.r.l. Unipersonale, R.O. ed V.A. impu-
gnano, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n.
1986/2014 del 13 giugno 2014 resa dal Tribunale di Bolo-
gna, all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appel-
lo ex art. 348 bis c.p.c., della Corte d’Appello di Bologna
con ordinanza del 23 giugno 2015.
Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’impugnazione
della deliberazione assembleare del Condominio di via Ca-
lari 7/3 - 7/4 in Bologna del 26 giugno 2013, che aveva adot-
tato un riparto delle spese di riscaldamento sulla base dei
consumi ("solo in minima parte") presunti. Il giudice di
primo grado evidenziava che gli attori non avevano conte-

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