Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 31 Marzo 2017, N. 8521

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
re, rif‌luendo quindi sull’oggetto del contratto, è meramente
reiterativa delle argomentazioni già svolte nel motivo di
gravame e ritenute infondate, sulla scorta dei principi so-
pra esposti, dalla Corte di appello che ha escluso la illiceità
dell’oggetto in considerazione della espressa accettazione
da parte della conduttrice dello stato di fatto e di diritto - e
più in particolare della attuale difformità della destinazione
d’uso commerciale rispetto alla normativa urbanistica che
assoggettava la zona a vincolo archeologico - dell’immobile,
alcun ulteriore argomento avendo aggiunto la società nel
motivo di ricorso per cassazione, idoneo ad inf‌iciare la deci-
sione impugnata. È appena il caso di osservare, al riguardo,
come la mera allegazione, da parte della ricorrente, di una
“sopravvenuta” - in corso di rapporto - conoscenza della
difformità urbanistica, oltre ad essere priva di qualsiasi ri-
scontro probatorio è smentita dall’accertamento di merito
compiuto dal Giudice di appello in ordine alla espressa ac-
cettazione e sottoscrizione della clausola contrattuale con
la quale: a) veniva specif‌icamente dato atto della non con-
formità dell’immobile alla normativa urbanistica e catasta-
le; b) il conduttore dichiarava di “ben conoscere la situazio-
ne urbanistica, catastale ed amministrativa dell’immobile”
ed assumeva ogni rischio in ordine all’ottenimento di qual-
siasi autorizzazione amministrativa necessario all’esercizio
della attività commerciale “con esonero di ogni responsabi-
lità del locatore”; c) alcuna specif‌ica garanzia aveva assun-
to, pertanto, il locatore in ordine alla effettiva destinazione
dell’immobile locato all’uso commerciale che intendeva
farne il conduttore, non essendo suff‌iciente, come visto, ad
integrare una espressa assunzione di tale obbligazione la
mera “allegata certif‌icazione catastale” - categoria C1 - al
contratto (clausola art. 11 contratto locazione, riprodotta
nella sentenza di appello, nel ricorso, pag. 14, e con testo
completo nel controricorso, pag. 12-13).
Le altre doglianze, esposte nel motivo, in quanto mera-
mente riproduttive delle medesime tesi svolte con i motivi
di gravame, e dunque prive del requisito di specif‌icità pre-
scritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, per i motivi di ri-
corso per cassazione, debbono ritenersi tutte inammissibili,
non contenendo una critica in diritto alle statuizioni della
sentenza di appello, nè peraltro essendo stati indicati dalla
ricorrente puntuali fatti, provati in giudizio e rivestenti
carattere “decisivo”, che il Giudice di appello non avrebbe
considerato nella valutazione delle risultanze istruttorie,
tali non potendosi ritenere nè la clausola contrattuale (art.
5 contratto) che addossava al conduttore le spese per i la-
vori di ristrutturazione ed adattamento necessari a rendere
funzionale l’immobile all’attività che intendeva svolgere, nè
il precedente rigetto con Det. Dirigenziale n. 708 del 2002
del Comune di Roma di una istanza di condono (il contenu-
to della quale peraltro non viene trascritto), tenuto conto
che la Corte territoriale, se pure in modo sintetico, ha esa-
minato anche tali elementi istruttori, laddove, da un lato,
ha riconosciuto che la difformità urbanistica dell’immobi-
le non aveva comunque impedito un utilizzo dello stesso
da parte del conduttore per il periodo trascorso dall’inizio
della locazione f‌ino al rilascio dell’immobile, e dall’altro ha
ritenuto infondata la eccezione di nullità del contratto, in
quanto le clausole concernenti “i lavori di ristrutturazione
da eseguirsi a cura e spese del conduttore” e “la situazione
urbanistica” dell’immobile erano state “approvate separata-
mente e per iscritto in calce al contratto” dovendo essere
considerate pertanto “pienamente valide ed eff‌icaci” (sen-
tenza, in motiv. pag. 3).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte
ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudi-
zio di legittimità liquidate in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 31 MARZO 2017, N. 8521
PRES. BIANCHINI – EST. LOMBARDO – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. LOCATELLI
(AVV.TI TATEO E VOLTAN) C. CONDOMINIO VIALE CÀ GRANDA 16/B IN MILANO
(AVV.TI FERRARIO E PIZZI)
Contributi e spese condominiali y Bilancio con-
suntivo y Deliberazione assembleare di approvazio-
ne y Obbligo del previo esame dei precedenti eser-
cizi f‌inanziari y Sussistenza y Esclusione.
. Nessuna norma codicistica detta, in tema di approva-
zione dei bilanci consuntivi del condominio, il princi-
pio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale
nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’ammini-
stratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi
considerati, con la conseguenza che va ritenuta legitti-
ma la delibera assembleare che (in assenza di un espli-
cito divieto pattiziamente convenuto al momento della
formazione del regolamento contrattuale) approvi il
bilancio consuntivo senza prendere in esame la situa-
zione f‌inanziaria relativa al periodo precedente, atteso
che i criteri di semplicità e snellezza che presiedono
alle vicende dell’amministrazione condominiale con-
sentono, senza concreti pregiudizi per la collettività
dei comproprietari, f‌inanche la possibilità di regola-
rizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’ap-
provazione dei rendiconti. (c.c. art. 1130; c.c. art. 1133;
c.c. art. 1135) (1)
(1) In termini, Cass. civ. 13 ottobre 1999, n. 11526, in questa Rivista
2000, 253 e Cass. civ. 30 dicembre 1997, n. 13100, ivi 1998, 192.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Locatelli Donatello convenne in giudizio il Con-
dominio Viale Cà Granda 16/B in Milano, chiedendo l’an-
nullamento delle deliberazioni assembleari del 21 marzo
2007, aventi ad oggetto l’approvazione del consuntivo
delle spese di gestione per l’anno 2006 e l’approvazione
del preventivo delle spese di gestione per l’esercizio 2007.
Nella resistenza del convenuto condominio, il Tribuna-
le di Milano rigettò le domande attoree.
2. - Sul gravame proposto dal Locatelli, la Corte di ap-
pello di Milano confermò la pronuncia di primo grado.
3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre
L.D. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Condominio Viale Cà Gran-
da 16/B in Milano.

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