Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 13 Aprile 2017, N. 9558

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
troparte in caso di colpa grave, continua ad applicarsi nei
giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblica-
te dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell’art.
46, 20 comma, della legge n. 69/2009, che ne ha disposto
l’abrogazione, a condizione che il primo grado sia stato
instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi
compreso l’art. 46 cit., operano, in virtù dell’art. 58, solo
nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009: cfr. Cass. 17 luglio
2015, n. 15030).
Questa Corte infatti spiega che la colpa grave postulata
dall’abrogato 4 comma dell’art. 385 c.p.c. presuppone che
la parte abbia agito, o resistito, con la coscienza dell’infon-
datezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza ave-
re adoperato la normale diligenza per acquisire la coscien-
za dell’infondatezza della propria posizione (cfr. Cass. 20
gennaio 2015, n. 817; Cass. 18 gennaio 2010, n. 654, secon-
do cui la colpa grave, di cui all’art. 385, 4 comma, c.p.c.,
si specif‌ica nella condotta consapevolmente contraria alle
regole generali di correttezza e buona fede tale da risol-
versi in un uso strumentale ed illecito del processo, in
violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.,
non essendo suff‌iciente la mera infondatezza, anche ma-
nifesta, delle tesi prospettate).
Negli enunciati termini è da escludere senz’altro che
nella fattispecie sussista il presupposto della colpa grave
viepiù in considerazione della signif‌icatività dei prof‌ili in
diritto la cui disamina si è imposta. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 13 APRILE 2017, N. 9558
PRES. CHIARINI – EST. OLIVIERI – RIC. ITALYART SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
(AVV. COMEGNA) C. R.E. (AVV. PARIS)
Contratto di locazione y Locazione di immobile
non conforme alla disciplina edilizia e urbanistica
y Illiceità dell’oggetto del contratto y Insussisten-
za y Ragioni y Nullità del contratto di locazione y
Esclusione.
. L’eventuale non conformità dell’immobile locato alla
disciplina edilizia ed urbanistica non determina l’il-
liceità dell’oggetto del contratto, poiché il requisito
della liceità dell’oggetto cui ha riguardo l’art. 1346 c.c.,
non va riferito al bene in sé (e dunque alla condizio-
ne giuridica abusiva o meno dell’immobile locato in
relazione alla vigente disciplina normativa edilizia ed
urbanistica), ma alla prestazione, e dunque al conte-
nuto dell’atto di autonomia negoziale che, nel rapporto
locativo deve individuarsi, secondo lo schema legale,
nella concessione in godimento dell’immobile dietro
pagamento del corrispettivo. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1346) (1)
(1) Nello stesso senso, cfr. Cass. civ. 16 maggio 2013, n. 11964, in que-
sta Rivista 2013, 605; Cass. civ. 24 ottobre 2007, n. 22312, in Ius&Lex
n. 1/2017; Cass. civ. 15 dicembre 2003, n. 19190, in questa Rivista
2004, 162; Cass. civ. 28 aprile 1999, n. 4228, ivi 1999, 809.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Italyart soc. coop. a r.l. risultava soccombente in entram-
bi i gradi di giudizio sulla domanda di R.E. avente ad oggetto
la risoluzione del contratto di locazione di immobile ad uso
diverso da quello abitativo per inadempimento della predet-
ta società conduttrice all’obbligo di versamento dei canoni,
nonchè la condanna della stessa al pagamento dei canoni
maturati nel periodo agosto 2009-settembre 2010.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 5 giugno
2014 n. 3784, rilevava che la condizione giuridica dell’im-
mobile, non conforme alla vigente normativa urbanistica,
non impediva la validità della locazione, non ricorrendo
ipotesi di illiceità sanzionate con la nullità ex art. 1418
c.c., comma 2, nè ipotesi di nullità virtuale, e che tale con-
dizione dell’immobile era stata specif‌icamente indicata
nel contratto di locazione ed accettata dalla conduttrice,
che aveva approvato per iscritto separatamente la relativa
clausola, rimanendo quindi esclusa l’applicazione della di-
sciplina normativa dei vizi della cosa locata.
Quanto alla gravità dell’inadempimento, il mancato pa-
gamento dei canoni non era suscettibile di compensazione
con la somma depositata a titolo di cauzione, in conside-
razione sia della diversa funzione di garanzia assolta dal
deposito, sia della espressa rinuncia fatta dal conduttore
a sollevare eccezioni in merito al pagamento dei canoni.
La conoscenza da parte del conduttore delle condizioni
di fatto e di diritto dell’immobile e l’assunzione in contratto
dell’obbligo di eseguire a proprie spese lavori di adattamen-
to e ristrutturazione, rendevano infondata la pretesa di re-
cupero degli esborsi effettuati dal conduttore a tale titolo.
La sentenza di appello non notif‌icata è stata impugnata
dalla società conduttrice con ricorso per cassazione aff‌ida-
to ad un unico motivo con il quale si censura la violazione
di norme di diritto e vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Ha resistito con controricorso la locatrice R..
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato la redazione della motiva-
zione in forma semplif‌icata.
Con l’unico motivo di ricorso la società reitera le stesse
censure già prospettate con i motivi di gravame esaminati
dalla Corte d’appello.
In particolare la ricorrente ripropone la questione
della nullità del contratto di locazione per impossibilità
ed illiceità dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e della causa con-
creta per contrarietà - sembra - a norme imperative (la ru-
brica indica come norme violate gli artt. 1325, 1343, 1346,
1578 e 1579 c.c.).
A quanto è dato comprendere dallo svolgimento della
esposizione la società si duole di avere dedotto avanti il
Giudice del gravame la nullità del contratto di locazione
per impossibilità dell’oggetto, in quanto l’immobile non
aveva la destinazione pattuita, e non anche la nullità del
contratto in quanto il bene locato era da ritenersi fatiscen-
te; dunque risultava errata la pronuncia della Corte d’ap-
pello che aveva rigettato il motivo di gravame alla stregua
del principio di diritto secondo cui l’eventuale non confor-

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