Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 28 Aprile 2017, N. 10498

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giur LEGITTIMITÀ
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che
sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso
ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. sez. II, sentenza n.
747 del 15 marzo 1973). Incombe, tuttavia, sul condomino
che impugni la delibera assembleare l’onere di sovverti-
re la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo
verbale (Cass. sez. II, sentenza n. 23903 del 23 novembre
2016). La ricorrente non fa riferimento in ricorso ad al-
cuna sua specif‌ica deduzione istruttoria volta a sovverti-
re la risultanza del verbale che riportava l’approvazione
senza dissensi della delibera. Col secondo motivo, si allega
soltanto l’omesso esame non di un fatto storico, ma di un
elemento istruttorio (il CD rom audio della riunione), pe-
raltro prospettandone una valenza non decisiva, in quanto
da esso si trarrebbe pur sempre che non vi fu “votazione”,
il che contrasta col dato documentale che registrava l’ap-
provazione della delibera, e comunque non varrebbe a
giustif‌icare la mancata espressione sia pur soltanto di un
dissenso preventivo nell’ambito delle discussioni prelimi-
nari da parte del rappresentante in assemblea della Beni
Stabili Due S.r.l.
Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di
cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate se-
condo soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versa-
mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’im-
pugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 28 APRILE 2017, N. 10498
PRES. AMBROSIO – EST. ARMANO – P.M. DE MASELLIS (DIFF.) – RIC.
PARAFARMACIE SALUS S.N.C. DI MARTINELLI ERMANNO & C. (AVV.TI RUGGERI E
NICOLINI) C. F.LLI DEL MAGNO DI DEL MAGNO CLAUDIO & C. S.N.C. (AVV. DRADI)
Contratto di locazione y Uso non abitativo y Re-
gistrazione y Omissione y Conseguenze y Nullità ex
art. 1418 c.c. y Registrazione tardiva y Effetti y Sana-
toria ex tunc y Sussiste.
. In tema di locazione immobiliare ad uso non abita-
tivo, la mancata registrazione del contratto, prevista
dall’art. 1, comma 346, L. n. 311 del 2004, ne determina
la nullità ex art. 1418 c.c. che, tuttavia, attesa la sua
atipicità, desumibile dal complessivo impianto norma-
tivo in materia ed, in particolare, dalla espressa pre-
visione di forme di sanatoria, è sanata con effetti “ex
tunc” dalla tardiva registrazione del contratto. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1418; l. 30 dicembre 2004, n. 311, art.
1) (1)
(1) Articolata pronuncia ricca di riferimenti giurisprudenziali cui si
rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fratelli Del Magno di Claudio Del Magno & C. s.n.c,
premesso di aver concesso in locazione un immobile ad
uso diverso di abitazione in data 3 settembre 2008, per la
durata di due anni, alla società Parafarmacie Salus di Mar-
tinelli Ermanno s.n.c, ha citato in giudizio davanti al Tri-
bunale di Rimini la suddetta società per sentir accertare
l’illegittimità del recesso anticipato, con condanna della
conduttrice al pagamento di quindici mensilità per canoni
dovuti f‌ino alla scadenza contrattuale o, in via subordi-
nata, al pagamento di tre mensilità del canone ritenute
necessarie per giungere alla prima scadenza annuale del
contratto.
La Parafarmacie Salus si è costituita chiedendo il riget-
to della domanda e proponendo domanda riconvenzionale
di risoluzione per inadempimento, oltre al risarcimento
del danno.
II Tribunale, accertato che era intervenuta, se pure
tardivamente e nel corso del giudizio, la registrazione del
contratto di locazione, ha ritenuto il recesso della condut-
trice privo dei requisiti richiesti dall’art. 27 L. 392/78; ha
accolto la domanda di pagamento dei canoni dovuti dalla
conduttrice sino alla prima scadenza contrattuale e re-
spinto la domanda riconvenzionale di inadempimento e
risarcimento del danno.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata
il 23 gennaio 2014, ha confermato la decisione di primo
grado.
La società Parafarmacie Salus s.n.c. ha proposto ricor-
so per cassazione con tre motivi illustrati da memoria.
Si è difesa con controricorso la F. Ili Del Magno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i motivi di ricorso si denuncia:
1) violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 346
della legge 30 dicembre 2004 n. 311; violazione dell’art.
2704 c.c. (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.). Secondo la
società ricorrente il contratto di locazione non registrato
sarebbe nullo per violazione della norma imperativa o - al
più - valido ex nunc e cioè dal momento della registrazione,
avvenuta in corso di causa, per cui la pretesa di pagamento
dei canoni sarebbe infondata in quanto basata su un con-
tratto nullo al momento della proposizione della domanda;
2) violazione degli artt. 414 e 420 c.p.c., mutatio libelli
e violazione diritto di difesa; violazione dell’art 112 c.p.c.
(360 n. 4); si sostiene che, essendo stato registrato il con-
tratto in corso di causa, vi è stata una mutatio libelli;
3) violazione o falsa applicazione dell’art. 27 L. 392 del
1978 (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.); si censura la statui-
zione di conferma della decisione di primo grado in ordine
alla illegittimità del recesso del conduttore.
2.1 Primi due motivi si esaminano congiuntamente per
la stretta connessione logico-giuridica che li lega e sono
infondati.
La Corte d’appello ha affermato, in adesione alla moti-
vazione del primo giudice, che la registrazione opera non
come requisito di validità del contratto, ma come condi-
cio iuris di eff‌icacia dello stesso, ritenendo che essa possa

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