Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 25 Maggio 2017, N. 13234

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giur LEGITTIMITÀ
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
come oggettivamente idonea ad arrecare molestia e di-
sturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di
disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità
(come ella ha credibilmente dettagliato nella sua deposi-
zione), essendosi sviluppata in arco di tempo non minimo
e con modalità articolate (sia mediante l’insistente suono
del campanello dell’abitazione, sia mediante la rottura di
diversi vasi con f‌iori) e non poco preoccupanti, così da far
residuare anche un perdurante senso di malessere alla
persona della Pi.: la motivazione offerta dal giudice merito,
pertanto, non può dirsi carente o manifestamente illogica,
per cui essa è incensurabile in questa sede.
2.4. Né merita di essere condivisa la censura, riportata
al n. 5, inerente alla dedotta, omessa considerazione da
parte del Tribunale del carattere doloso dell’elemento
soggettivo da porsi alla base della condotta sanzionata
dall’art. 660 c.p.: è vero il contrario, avendo il giudice di
merito specif‌icamente mosso la sua analisi dall’esigenza di
riscontrare il dolo ed avendolo motivatamente rinvenuto
osservando che la consapevolezza della condotta molesta
e petulante posta in essere si trae dalle stesse modalità
dell’azione, caratterizzata da una inequivoca insistenza
nel suonare il campanello e nell’avere accompagnato tale
azione con la rottura dei vasi, con indubbia proiezione del
comportamento globalmente valutato ad arrecare petu-
lante disturbo alla persona offesa.
Né, preso atto di ciò, avrebbe rilievo indagare sui mo-
tivi che hanno spinto il P. a comportarsi nel modo censu-
rato, in quanto, con riferimento al reato in esame, l’ele-
mento soggettivo consiste nella coscienza e volontà della
condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità
a molestare o disturbare il soggetto passivo, mentre non
rileva l’eventuale convinzione dell’agente di operare per
un f‌ine non biasimevole o addirittura per il ritenuto con-
seguimento, con modalità non legali, della soddisfazione
di un suo diritto (v. anche Sez. I, n. 33267 del 11 giugno
2013, Sa., Rv. 256992). In def‌initiva - ove sia accertata la
condotta oggettivamente caratterizzata dalla petulanza,
ossia da un modo di agire pressante, insistente, indiscre-
to, in sostanza univocamente molesto, tale da interferire
in modo sgradevole nella sfera della quiete e della libertà
delle persone - quanto al prof‌ilo psicologico è necessaria
e suff‌iciente l’emersione della coscienza e volontà di tale
condotta, restando al di fuori della verif‌ica rilevante i mo-
tivi che abbiano spinto l’agente ad agire, non incidendo
essi sulla f‌inalità penalmente rilevante dell’azione in rela-
zione a cui si conf‌igura il dolo.
2.5. Per quanto concerne la censura relativa al trat-
tamento sanzionatorio (sub 6), è da premettere che il
Tribunale, pur discorrendo genericamente di benef‌ici, ha
inteso all’evidenza (come si trae anche dalla collocazione
dell’argomento nella parte motiva, prima della concreta
effettuazione dell’operazione dosimetrica) negare al P. il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in
tal senso avendo il giudice di merito rilevato che la mera
incensuratezza non costituisce - da solo - parametro de-
cisivo in favore del reo: notazione assolutamente in linea
con il disposto di cui all’art. 62 bis, terzo comma, c.p.
Tale approdo non si pone in logico contrasto, come in-
vece ha lamentato il ricorrente, con l’avere poi il Tribuna-
le optato, nella scelta della pena da irrogare, per quella
pecuniaria, e non per quella detentiva.
Invero, pur avendo ritenuto non riscontrabili nella fat-
tispecie complessivamente considerata elementi adeguati
per il riconoscimento delle suddette attenuanti, il giudice
di merito ha, in modo logicamente non contraddittorio,
valutato, per gli effetti di cui all’art. 133 c.p., anzitutto
l’oggettiva entità del fatto ed ha stimato - fra l’arresto e
l’ammenda, alternativamente stabiliti dall’art. 660 c.p. -
adeguata a sanzionare il reato la pena pecuniaria, avendo
altresì specif‌icato, per ciò che riguardava la stessa quanti-
f‌icazione dell’ammenda, i fattori valutati al riguardo.
Pertanto, essendo riscontrabile idonea motivazione
alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e,
peraltro, non avendo alcun interesse il ricorrente a cen-
surare la scelta, fra le due alternativamente comminate,
dell’irrogazione della pena pecuniaria, né avendo egli la-
mentato l’omessa valutazione di altri specif‌ici benef‌ici in
favore della sua posizione, deve concludersi che nemmeno
in ordine al trattamento sanzionatorio l’impugnazione me-
riti di essere condivisa.
3. Sulla scorta di queste considerazioni - puntualizzato
che gli altri argomenti in qualche misura attinti dall’im-
pugnazione, in connessione con quelli precedentemente
scrutinati, radicano le critiche in questioni di fatto, incen-
surabili in questa sede - il ricorso deve essere respinto.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 MAGGIO 2017, N. 13234
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. MONTIROLI (AVV. MONTIROLI) C.
CONDOMINIO LOTTO 75 RESIDENCE (AVV. PENSI)
Contributi e spese condominiali y Quietanze y
Simulazione y Accordo simulatorio intervenuto tra
un condòmino e l’ex amministratore y Estraneità
del condominio y Prova della simulazione da parte
del condominio y Testimoniale e per presunzioni y
Ammissibilità y Limiti di impugnativa della confes-
sione ex art. 2732 c.c. y Esclusione.
. Il condominio, non partecipe ed ignaro dell’accordo
simulatorio intervenuto tra un condòmino e l’ex ammi-
nistratore, ove deduca la simulazione delle quietanze
relative all’avvenuto pagamento delle spese condomi-
niali, è da considerarsi "terzo" rispetto a quell’accordo,
con la conseguenza che lo stesso condominio può for-
nire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi
dell’art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni,
sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere
che, in dipendenza della natura di confessione stragiu-
diziale della quietanza, possano valere, riguardo alla
sua posizione, i limiti di impugnativa della confessio-
ne stabiliti dall’art. 2732 c.c., che trovano applicazione

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