Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 17 Gennaio 2017, N. 923
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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
la motivazione su censure di cui sia stata omessa la disa-
mina in appello, ove se ne rilevi l’infondatezza).
25. - Il ricorrente ripropone la tesi della preclusione in
sede esecutiva di ogni controllo sulla validità o meno, ovve-
ro sulla nullità o meno, delle dette formalità in dipendenza
delle modalità del loro riferimento al trust: cioè, in quanto
eseguite nei confronti del trust ed asseritamente - ma senza
che tanto risulti dal quadro relativo ai soggetti - in persona
del trustee, anzichè direttamente nei confronti di quest’ul-
timo, menzionando o meno la relativa qualità adeguatamen-
te, come ad es. nel quadro “D” della nota di trascrizione.
26. - Si sottrae invero a censura l’argomentazione, svol-
ta dal giudice dell’esecuzione (ma non da quello dell’op-
posizione, che sul punto tace, omettendo di pronunziarsi)
e riportata dall’odierno ricorrente quale resa oggetto della
sua opposizione agli atti esecutivi, sulla legittimità di una
mera considerazione incidentale, in quella sede, della nul-
lità delle dette formalità per assoluta incertezza indotta
dall’inesistenza del soggetto.
27. - Ed invero:
- da un lato, la continuità delle trascrizioni presuppone
comunque l’esistenza dei soggetti (e dei beni) cui esse si rife-
riscono, tanto che, in difetto di corrette generalità identifica-
tive, non si producono effetti nei confronti dei terzi ed a favo-
re di chi la formalità esegue (Cass. 7 giugno 2013, n. 14440);
- dall’altro lato, effettivamente non compete alla sede
del processo di esecuzione o a quella della successiva oppo-
sizione agli atti esecutivi la cognizione della relativa contro-
versia in via principale, solo spettando ai giudici dell’uno e
dell’altra una delibazione della non correttezza per il rilievo
dell’inesistenza del soggetto che in base alla primitiva for-
malità sarebbe divenuto titolare dei diritti poi pignorati: ciò
a cui almeno il primo si è correttamente limitato.
28. - Tuttavia, in via dirimente può osservarsi che da
ogni questione su validità o nullità di dette formalità può
ben prescindersi, imponendo il rilievo della carenza di
una condizione dell’azione esecutiva la necessità, sopra
ricostruita, di un controllo formale ufficioso di quanto ictu
oculi traspare dagli atti sull’insussistenza di quelle, ogni-
qualvolta il soggetto esecutato è manifestamente, tanto de-
rivando dalla sua stessa definizione giuridica, inesistente.
29. - Pertanto, la censura è stata correttamente disattesa,
sia pur all’esito di una non corretta omessa disamina: ma,
essendo il dispositivo conforme a diritto, la fondatezza della
doglianza qui sviluppata di omessa pronuncia non può con-
durre alla cassazione, sul punto, della sentenza impugnata,
di cui solo va integrata la motivazione nel senso ora detto.
30. - In conclusione, la gravata sentenza si è corretta-
mente attenuta ai seguenti principi di diritto: poichè legitti-
mamente il giudice dell’esecuzione verifica anche di ufficio
l’esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la pro-
cedura esecutiva, va disposta la chiusura anticipata di una
procedura seguita al pignoramento di beni immobili esegui-
to nei confronti di un trust in persona del trustee, anzichè
nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un
ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività, per
quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero
insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato
e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico sog-
getto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale
rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e
neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione
del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una
valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.
31. - Il ricorso va così rigettato, ma non vi è luogo a
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non
avendo le parti intimate qui svolto attività difensiva.
32. - Deve trovare applicazione - mancando ogni discre-
zionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) - il
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in-
serito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,
in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o
nel merito, di questa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 17 GENNAIO 2017, N. 923
PRES. SPIRITO – EST. VINCENTI – P.M. X – RIC. C.C. C. LA CENTROSÌ S.R.L.
Mediazione y Provvigione y Diritto alla provvigio-
ne y Presupposti y "Affare" ex art. 1755 c.c. y Nozione
y "Preliminare di preliminare" y Inclusione y Fonda-
mento.
. La conclusione dell’affare, quale fonte del diritto del
mediatore alla provvigione, è il compimento dell’atto
che dà all’intermediato il diritto di agire per l’adem-
pimento o il risarcimento, sicché anche una proposta
di acquisto integrante "preliminare di preliminare" può
far sorgere il diritto alla provvigione. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1351; c.c., art. 1755) (1)
(1) La pronuncia in oggetto dà continuità al principio espresso da
Cass. civ. 30 novembre 2015, n. 24397, massimata in Ius&Lex dvd n.
1/2017, Ed. La Tribuna, che ha composto il contrasto di giurispruden-
za precedentemente esistente sul punto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Centrosì s.r.l. convenne in giudizio C.C. per sen-
tirla condannare al pagamento della provvigione (del 3%
sul prezzo di alienazione di Lire 2.700.000.000) inerente
l’incarico conferitole, tramite il proprio procuratore, per
la vendita dell’immobile di Via (omissis) in favore dell’a-
spirante acquirente Re.Fi.Ma.
Si difese la C. contestando sia l’invalidità del contratto
di mediazione per la vessatorietà delle clausole, sia per-
chè l’affare non si era concluso.
L’adito Tribunale di Roma respinse le domande attrici,
escludendo, anzitutto, l’inadempimento della C. rispetto alle
clausole di irrevocabilità, esclusiva e penale contenute nel
contratto di mediazione, giacché la prima proposta del Re.,
in data 26 settembre 1998, era stata superata da altra propo-
sta, del 6 ottobre 1998, condizionata al versamento di capar-
ra di Lire 350.000.000 entro il 21 novembre 1998, là dove, poi,
rispetto alla seconda proposta del 20 novembre 1998 (con la
quale la stessa C. evidenziava che per il compromesso dove-
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