Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 27 Gennaio 2017, N. 2043

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giur LEGITTIMITÀ
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
la Corte di L’Aquila ha omesso di pronunciarsi. Si impone
pertanto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata,
richiedendo la decisione nel merito accertamenti di fatto
in ordine alla sussistenza nella deliberazione di ripartizione
della spesa del valore delle unità immobiliari, espresso in
millesimi, ragguagliato a quello dell’intero edif‌icio.
V. È fondato anche il quarto motivo di ricorso. La Cor-
te di L’Aquila ha altresì omesso di pronunciare sul motivo
di impugnazione attinente all’omessa compensazione ed
all’entità della liquidazione delle spese di primo grado
operata in favore dei convenuti. Il giudice di appello, in
presenza di una censura che investe la pronunzia del giu-
dice di primo grado sulle spese, specif‌icamente indicando
giusti motivi di compensazione o un’eccessiva liquidazio-
ne di esse, ha il dovere di apprezzare, anche nel contesto
di ogni altro elemento, la consistenza ed importanza dei
fatti dedotti e di precisare, così, la ragione per la quale
egli ritenga di condividere la decisione di primo grado (cfr.
Cass. sez. III, sentenza n. 9758 del 10 maggio 2005).
VI. Il quinto motivo di ricorso rimane assorbito dall’ac-
coglimento del primo e del quarto, in quanto attinente alle
spese liquidate nel giudizio di appello.
VII. La sentenza impugnata va quindi cassata, in re-
lazione all’accoglimento del primo e del quarto motivo di
ricorso, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’A-
quila in diversa composizione, che pronuncerà sui motivi
di appello non esaminati e provvederà altresì a regolare le
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 GENNAIO 2017, N. 2043
PRES. VIVALDI – EST. DE STEFANO – P.M. DE RENZIS (DIFF.) – RIC. BANCO
POLARE SOCIETÀ COOPERATIVA (AVV.TI D’ERRICO, MERCANTI E DEBONI) C. EDIL
TETTI S.R.L. TRUST GJMA (N.C.)
Esecuzione forzata y Pignoramento y Immobiliare
y Beni conferiti in trust y Pignoramento eseguito
nei confronti di un “trust” (e non del “trustee”)
y Illegittimità y Sussistenza y Rilevabilità d’uff‌icio y
Fondamento.
. Il pignoramento di beni immobili eseguito nei con-
fronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di
quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente
privo di personalità giuridica, costituendo un mero
insieme di beni e rapporti destinati ad un f‌ine deter-
minato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è
l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare
dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva
che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito della verif‌i-
ca in ordine all’esistenza delle condizioni dell’azione
esecutiva, può disporre d’uff‌icio la chiusura anticipata
della procedura esecutiva. (c.c., art. 2645 ter; c.p.c., art.
555; l. 16 ottobre 1989, n. 364) (1)
(1) Pronuncia interessante e molto ben argomentata. Nel senso che
il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme
di beni e rapporti destinati ad un f‌ine determinato, nell’interesse di
uno o più benef‌iciari, e formalmente intestati al "trustee", il quale,
pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patri-
monio vincolato, è l’unico soggetto legittimato a farli valere nei rap-
porti con i terzi, anche in giudizio, cfr. Cass. civ. 22 dicembre 2015, n.
25800, in Iux&Lex dvd n. 1/2017, Ed. La Tribuna. Nello stesso senso
anche Cass. civ. 18 dicembre 2015, n. 25478, ibidem; Cass. civ. 20 feb-
braio 2015, n. 3456 e Cass. civ. 9 maggio 2014, n. 10105, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in esame un creditore procedente im-
pugna la sentenza che ha confermato la chiusura anticipata
- pronunciata per di più di uff‌icio - del processo esecutivo
avente ad oggetto beni immobili conferiti in un trust, sul
rilievo dell’inesistenza giuridica del soggetto nei cui con-
fronti il pignoramento era stato eseguito, siccome notif‌icato
al trust in persona del trustee e non invece a quest’ultimo.
2. - In particolare, G.A. aveva concesso ipoteca, a garan-
zia dei debiti contratti da Edil Tetti s.r.l. in favore del Banco
Popolare soc. coop. in forza di mutuo fondiario del 19 gen-
naio 2001, su beni immobili siti in (omissis), che egli aveva
poi, con successivo atto in data 11 giugno 2010 (trascritto
il 17 giugno 2010), conferito in un trust denominato Trust
GJMA; sicchè, risolto il mutuo per inadempimento della
mutuataria, il creditore ipotecario aveva notif‌icato precetto
- per sorte di Euro 301.344,42 - ai sensi dell’art. 603 c.p.c.
alla società debitrice principale ed al G. il 10 settembre
2012, per poi pignorare quei beni con atto notif‌icato tra il 24
settembre 2012 ed il 3 gennaio 2013, trascritto alla Conser-
vatoria dei RR.II. di Reggio Emilia il 14 febbraio 2013.
3. - Peraltro, di uff‌icio il giudice della relativa proce-
dura esecutiva, iscritta al n. 73/13 r.g.e., con ordinanza 25
marzo 2013 rilevò di uff‌icio l’inesistenza del soggetto nei
cui confronti quella era stata instaurata, dovendo esso
identif‌icarsi nel trust e non potendo questo essere con-
siderato un soggetto, sicchè, delibate pure come inoppo-
nibili le note di trascrizione del pignoramento e dell’atto
istitutivo del trust, qualif‌icò improseguibile l’esecuzione.
4. - Il creditore procedente propose opposizione con
ricorso dep. il 15 aprile 2013, dolendosi sia dell’uff‌iciosità
del rilievo, sia dell’identif‌icazione del soggetto in concreto
esecutato, sia dell’esclusione di soggettività del trust an-
che solo ai f‌ini della sua assoggettabilità ad azione esecu-
tiva; e, def‌inita la fase sommaria, il giudizio di merito fu in-
cardinato e def‌inito con sentenza resa ai sensi dell’art. 281
sexies c.p.c., all’ud. 25 febbraio 2014 (recante il n. 307), di
rigetto dell’opposizione: per la cui cassazione ricorre oggi
il Banco Popolare Società Cooperativa, aff‌idandosi a nove
motivi, non espletando gli intimati attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Il ricorrente Banco Popolare Società Cooperativa
lamenta:
- col primo motivo, “nullità della sentenza ex art. 156
c.p.c., comma 2, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma
2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4)”:
- col secondo motivo, “violazione o falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1,

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