Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 21 Febbraio 2017, N. 4430

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
ventivo, trattandosi di indagini comunque dovute dal giudice
nel verif‌icare la pretesa creditoria azionata dal Condominio.
Il secondo motivo di ricorso censura la violazione degli
artt. 1104, 1117, 1123 e 1138 c.c., avendo la Corte d’Appello
errato nell’attribuire al regolamento di condominio rile-
vanza per individuare la sussistenza della condominialità.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli
artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., avendo la sentenza impugnata
attribuito al regolamento condominiale il “potere di costi-
tuire parti comuni”, mentre erano rilevanti le prove orali
e la CTU sullo stato dei luoghi inutilmente sollecitate dal
Maglioli “con specif‌ica memoria istruttoria del 5 aprile
2008 depositata in data 18 aprile 2008”.
III. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente, in quanto fra loro connessi, e si rivelano
del tutto infondati.
Si ha riguardo a giudizio di opposizione a decreto ingiun-
tivo emesso per la riscossione di oneri condominiali (nel-
la specie, compresi nel rendiconto 2006 e nel preventivo
2007 approvati con deliberazione assembleare del 18 aprile
2007), giudizio il cui ambito, per costante orientamento di
questa Corte, è limitato alla verif‌ica dell’esistenza ed eff‌ica-
cia della sottostante delibera assembleare di approvazione
e riparto della spesa e non si estende, neppure in via inci-
dentale, alle questioni concernenti la validità della stessa,
che vanno invece esaminate dal giudice davanti al quale
detta delibera sia stata impugnata a norma dell’art. 1137
c.c. (Cass. sez. II, sentenza n. 3354 del 19 febbraio 2016;
Cass. sez. un., sentenza n. 26629 del 18 dicembre 2009).
Peraltro, un regolamento di condominio cosiddetto
contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione
ed il momento della sua eff‌icacia, si conf‌igura, dal punto di
vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente
cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che
l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile
non nei confronti del condominio (e quindi dell’ammini-
stratore), carente di legittimazione in ordine ad una sif-
fatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti
di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario
(Cass. sez. II, sentenza n. 12850 del 21 maggio 2008).
Sicché, quanto al primo motivo, a parte la sua impro-
pria formulazione come violazione dell’art. 112 c.p.c. per
omessa pronunzia da parte della Corte d’Appello (vizio
che integra un difetto di attività, laddove le domande di
nullità del regolamento e di annullamento della delibera
sono state espressamente prese in esame nella sentenza
impugnata, che le ha ritenute inammissibili perchè tar-
dive), in ogni caso l’error in procedendo denunciato an-
drebbe disatteso, in quanto le domande di cui si lamenta il
mancato esame erano pacif‌icamente infondate nel merito.
Il secondo ed il terzo motivo sono parimenti infondati,
giacché la costituzione di un condominio, che comprenda
eventualmente anche soggetti i quali non fossero già com-
proprietari dei beni che lo stesso art. 1117 c.c. attribuisce
automaticamente per la loro accessorietà alle proprietà
esclusive, è comunque possibile per effetto del consenso
unanime di quelli, ovvero quale conseguenza dell’espres-
sione di autonomia privata, che determini ex contractu
l’insorgenza del diritto di comproprietà, e quindi anche la
proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad
esso correlate. Perciò, con il regolamento di condominio
di fonte e contenuto contrattuale ben può essere attribu-
ita la comproprietà delle cose, incluse tra quelle elencate
nell’art. 1117 c.c., a coloro cui appartengono alcune deter-
minate unità immobiliari, indipendentemente dalla sussi-
stenza di fatto del rapporto di strumentalità che determi-
na la costituzione ex lege del condominio edilizio (arg. da
Cass. sez. II, sentenza n. 1366 del 10 febbraio 1994; Cass.
sez. II, sentenza n. 15794 del 11 novembre 2002). La sen-
tenza impugnata ha fatto dunque correttamente derivare
la ricomprensione del basso fabbricato di Corso Emilia
n. 5, appartenente a Giuseppe Maglioli, nel condominio
di Corso Emilia n. 5/2 B, in forza della volontà negozia-
le verif‌icata sulla base dell’accettazione del regolamento
condominiale contrattuale (che indica il tetto fra le parti
comuni a tutti condomini), sulla base di interpretazione
che è prerogativa del giudice del merito insindacabile in
sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni
di ermeneutica oppure vizi logici di omesso esame di fatti
storici ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Trattandosi di regolamento condominiale che, per
quanto accertato dai giudici del merito, aveva costituito
diritti di natura reale su beni immobili, soggetto pertanto
all’onere della forma scritta “ad substantiam”, sono altresì
prive di decisività le deduzioni istruttorie sull’assenza del
rapporto di strumentalità tra parti comuni e basso fabbri-
cato di proprietà Maglioli, deduzioni di cui il ricorrente
lamenta col terzo motivo la mancata ammissione, senza
peraltro indicare specif‌icamente in ricorso le circostanze
oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione,
come imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre procedere alla
regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto
l’intimato Condominio di Corso Emilia n. 5/2 B di Torino non
ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di ver-
samento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’im-
pugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 21 FEBBRAIO 2017, N. 4430
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. DI VINCENZO ED ALTRA (AVV. PICCIRILLI) C.
CONDOMINIO VERDE DI SANTA MARIA ED ALTRA (AVV. SALA)
Assemblea dei condomini y Opere di manutenzio-
ne straordinaria y Progetto originario o sue varianti
y Preventiva approvazione assembleare della spesa
y Mancanza y Ratif‌ica successiva e approvazione del

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