Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 21 Febbraio 2017, N. 4432

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giur LEGITTIMITÀ
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
La corte non ha affatto esaminato l’esistenza o meno
di una simile sequenza persecutoria della Fondazione nei
confronti del V., come se non possa essere conf‌igurabile
- il che, come si è visto, non può condividersi - un illecito
composto da una pluralità di condotte poste in essere in un
anche ampio lasso temporale, bensì si è limitata, si ripete, a
dare atto della proponibilità ex art. 96 c.p.c. dell’azione per
lite temeraria in ogni singolo procedimento (la domanda
risarcitoria “avrebbe dovuto essere fatta valere, di volta in
volta, in relazione ai singoli procedimenti” ex art. 96 c.p.c.).
Il fatto che sussista una tutela specif‌ica per la lite temeraria
ovviamente non ha alcuna pertinenza con l’ipotesi in cui vi
sia una condotta persecutoria che si sia concretizzata pro-
prio nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie nei
confronti del molestato; e che il punto di vista manifestato
nella motivazione dal giudice d’appello fosse assolutamente
eccentrico rispetto alla domanda viene per di più conferma-
to dalla - indubbiamente singolare, e comunque per nulla
spiegata - qualif‌icazione di questa come inammissibile.
Tale assoluto grado di eccentricità conduce, in ultima
analisi, a ritenere effettivamente assente la motivazione
sulla domanda risarcitoria in questione, per cui il motivo
deve essere accolto, cassando in relazione la sentenza con
rinvio ad altra sezione della corte territoriale.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato
quanto ai primi sette motivi, mentre deve esserne accolto l’ot-
tavo, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata
sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa com-
posizione, anche per le spese del presente grado. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 21 FEBBRAIO 2017, N. 4432
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. MAGLIOLI (AVV. FIORENTINO) C.
CONDOMINIO CORSO EMILIA 5/2 TORINO (N.C.)
Regolamento di condominio y Contrattuale y
Attribuzione del diritto di comproprietà di beni
inclusi tra quelli elencati dall’art. 1117 c.c. y Indi-
pendentemente dalla sussistenza di fatto di un rap-
porto di loro accessorietà alle proprietà esclusive
y Sussistenza.
. La costituzione di un condominio, che comprenda
eventualmente anche soggetti i quali non fossero già
comproprietari dei beni che lo stesso art. 1117 c.c. at-
tribuisce automaticamente per la loro accessorietà alle
proprietà esclusive, è comunque possibile per effetto
del consenso unanime di quelli, ovvero quale conse-
guenza dell’espressione di autonomia privata, che
determini ex contractu l’insorgenza del diritto di com-
proprietà, e quindi anche la proporzionale assunzione
degli obblighi e degli oneri ad esso correlate. Perciò,
con il regolamento di condominio di fonte e contenuto
contrattuale ben può essere attribuita la comproprie-
tà delle cose, incluse tra quelle elencate nell’art. 1117
cod. civ., a coloro cui appartengono alcune determinate
unità immobiliari, indipendentemente dalla sussisten-
za di fatto del rapporto di strumentalità che determina
la costituzione ex lege del condominio edilizio. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1117; c.c., art. 1138) (1)
(1) Nel senso che con il regolamento di condominio predisposto
dall’originario unico proprietario dell’intero edif‌icio, ove sia stato
accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti e rego-
larmente trascritto nei registri immobiliari, può essere attribuita
la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate
nell’art. 1117 c.c., a tutti i condomini o soltanto a quelli cui apparten-
gono alcune determinate unità immobiliari, v. Cass. civ. 11 novembre
2002, n. 15794, in questa Rivista 2003, 86.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’avvocato Giuseppe Maglioli ha proposto ricorso per
cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Torino n. 2044/2012 del 19 dicembre
2012, che ha rigettato l’impugnazione formulata dallo stes-
so Giuseppe Maglioli avverso la sentenza resa dal Tribunale
di Torino in data 5 maggio 2009. Il Tribunale aveva respinto
l’opposizione del Maglioli al decreto ingiuntivo n. 9334/2007
richiesto dal Condominio di Corso Emilia n. 5/2 B di Torino
per il pagamento di contributi condominiali, pari all’importo
di € 5.879,55, contabilizzati nel rendiconto 2006 e nel preven-
tivo 2007, relativi alla manutenzione del tetto di copertura
dell’edif‌icio ed al compenso da elargire ad un avvocato in-
caricato dal condominio di fornire una consulenza. L’oppo-
nente Giuseppe Maglioli sosteneva di non dovere nulla per
le causali indicate nel provvedimento monitorio, in quanto
proprietario di un basso fabbricato, sito in Corso Emilia n.
5, di Torino, posto in aderenza all’edif‌icio costituente il con-
dominio di Corso Emilia n. 5/2 B, ed avente con questo in
comune soltanto un’area cortilizia. Sia il Tribunale che la
Corte d’Appello hanno invece fatto riferimento all’art. 1 del
regolamento di condominio, il quale afferma che lo stabile è
composto di un fabbricato a tre piani fuori terra e dal basso
fabbricato con terrazzo ad uso dell’unità immobiliare posta
al secondo piano, oltre che dal cortile comune.
La Corte d’Appello aggiungeva che la dichiarazione di
nullità degli artt. 1 e 2 del regolamento condominiale fosse
stata richiesta da Giuseppe Maglioli solo nel giudizio di
appello, così come non risultava proposta tempestivamen-
te in primo grado la domanda di annullamento della deli-
berazione assembleare del 18 aprile 2007, che approvava
il consuntivo 2006 ed il preventivo 2007.
L’intimato Condominio di Corso Emilia n. 5/2 B di Torino
non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1
c.p.c. in data 10 gennaio 2017.
II. Va disattesa l’istanza del ricorrente di riunione del
presente procedimento di cassazione con quello contrad-
distinto dal numero di RG 8765/2013, non rispondendo
l’invocata trattazione congiunta alle esigenze di econo-
mia, ragionevole durata e minor costo dei giudizi, nonché
di certezza del diritto, sottese all’art. 274 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso di Giuseppe Maglioli denuncia
la violazione dell’art. 112 c.p.c., giacché contesta la ritenuta
novità delle domande di nullità del regolamento e di annulla-
mento della delibera di approvazione del rendiconto e del pre-

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