Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 28 Febbraio 2017, N. 5044

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giur LEGITTIMITÀ
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
dell’avvenuta usucapione e di acquisizione in proprietà
esclusiva dei vani sottotetto, necessitavano della parteci-
pazione di tutti i condomini. Il secondo, il terzo, il quarto
ed il sesto motivo del ricorso di Milva Ferrante, Patrizia Pu-
glia e Paola Puglia deducono insuff‌iciente, contraddittoria
motivazione, quanto alle affermazioni fatte nella sentenza
impugnata circa la perdita della funzione di isolamento del
solaio del sottotetto, circa le caratteristiche strutturali e
funzionali proprie di un sottotetto condominiale, circa la
valutazione delle deposizioni testimoniali e circa la presen-
za di impianti comuni. Il quinto motivo del ricorso prin-
cipale denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e
dell’art. 2697 c.c. Il settimo motivo del ricorso principale
denuncia la violazione dell’art. 1158 c.c.
III. Il primo motivo del ricorso incidentale di Barbara
Casagrande denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché
omessa, insuff‌iciente, contraddittoria motivazione, avendo
la sentenza impugnata condannato alla restituzione dei vani
occupati, oltre i limiti della domanda proposta dagli attori.
Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. per la man-
cata integrazione del contradditorio nei confronti degli altri
condomini. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso
incidentale adducono tutti vizi di insuff‌iciente, contradditto-
ria motivazione, quanto al rilievo del carattere differenziato
del sottotetto sovrastante l’appartamento di proprietà Casa-
grande, all’esistenza della presunzione di condominialità del
sottotetto ed alla perdita della funzione di isolamento.
IV. È pregiudiziale l’esame del primo motivo del ri-
corso principale e del secondo motivo del ricorso inci-
dentale, i quali si rivelano fondati nei limiti di seguito
spiegati, rimanendo assorbite le restanti censure. Questa
Corte ha più volte affermato che, avendo il diritto di cia-
scun condomino per oggetto la cosa comune intesa nella
sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti
altrui, egli può legittimamente proporre le azioni reali
a difesa della proprietà comune senza che si renda ne-
cessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti
degli altri condomini (Cass. sez. II, sentenza n. 19460
del 6 ottobre 2005, concernente proprio la domanda di
alcuni condomini nei confronti di altri per far accertare
la proprietà condominiale del sottotetto sovrastante gli
appartamenti siti all’ultimo piano dello stabile, illegitti-
mamente occupato dai proprietari di questi, che assume-
vano di averne la proprietà esclusiva; ancora, Cass. sez.
II, sentenza n. 14765 del 3 settembre 2012). Tuttavia,
Cass. sez. un., sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013,
ha anche chiarito che, qualora un condomino agisca per
l’accertamento della natura condominiale di un bene,
non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi de-
gli altri condomini, seppur il convenuto eccepisca la pro-
prietà esclusiva, a meno che questi non formuli un’appo-
sita domanda riconvenzionale, in tal modo mettendo in
discussione - con f‌inalità di ampliare il tema del decidere
ed ottenere una pronuncia avente eff‌icacia di giudicato
- la comproprietà degli altri soggetti. Risulta allora che i
convenuti Ubaldo Puglia e Milva Ferrante avessero pro-
posto proprio un’espressa domanda riconvenzionale di
usucapione, con ciò dimostrando di non ambire soltanto
al rigetto della domanda attorea ed a conservare la dispo-
nibilità dei vani sottotetto, quanto ad accertare la loro
proprietà esclusiva su detti beni, e quindi a conseguire
un titolo giudiziale opponibile a tutti i comproprietari,
il che imponeva la partecipazione al giudizio degli altri
condomini. Il difetto di integrità del contraddittorio per
omessa citazione dei condomini litisconsorti necessari,
sebbene risulti eccepito per la prima volta nel giudizio di
legittimità, può essere ancora qui utilmente rilevato, in
quanto gli elementi che rivelano la necessità del litiscon-
sorzio emergono con evidenza dagli atti e sulla questione
non si è formato il giudicato.
V. L’impugnata sentenza va, quindi, integralmente cassa-
ta in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, con
assorbimento delle restanti censure contenute in entrambi
i ricorsi. La causa, ai sensi del combinato disposto degli artt.
383, ultimo comma, e 354 c.p.c., data la mancata integrazio-
ne del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini
del Condominio via F.lli Cervi n. 2, Castenaso, deve essere
rimessa al giudice di primo grado, che provvederà anche
sulle spese di questa fase di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 28 FEBBRAIO 2017, N. 5044
PRES. CHIARINI – EST. GRAZIOSI – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. V. (AVV.
ZAMBROTTI) C. FONDAZIONE E. (AVV. DE SIMONE)
Contratto di locazione y Mobbing immobiliare y
Nozione y Serie di azioni giudiziarie tutte infondate
e temerarie intraprese dal locatore per ottenere il
rilascio dell’immobile y Conf‌igurabilità y Tutela in-
vocabile dal conduttore y Art. 2043 c.c. y Sussiste y
Art. 96 c.p.c. in relazione ai singoli procedimenti
che si assumono temerariamente intrapresi y Esclu-
sione.
. Il mobbing immobiliare consiste nelle pressioni, an-
che illegali, esercitate dal proprietario per cacciare
l’inquilino, allo scopo di sfruttare meglio l’immobile o
in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica.
Sicché, ove nel tempo il proprietario abbia intrapreso
una serie di azioni giudiziarie, tutte infondate e teme-
rarie, nei confronti del conduttore per ottenere il rila-
scio dell’immobile locato, ricorre un’ipotesi di protrat-
ta condotta illecita di pressione e molestia, tutelabile
ex art. 2043 c.c. e non - di volta in volta - in relazione ai
singoli procedimenti che si assumono temerariamente
intrapresi dal locatore nei confronti del conduttore, ai
sensi dell’art. 96 c.p.c. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1575;
c.c., art. 2043; c.p.c., art. 96) (1)
(1) Importante pronuncia che riconosce la conf‌igurabilità del c.d.
mobbing immobiliare, rappresentato da una pluralità di condotte
che mettono il conduttore sotto perenne minaccia. Il caso tipico di
un illecito che viene composto da una pluralità di condotte, talvolta
anche singolarmente lecite, unif‌icate dallo scopo illecito è ben noto
nel mobbing attuato – non necessariamente dal datore di lavoro –

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