Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 28 Febbraio 2017, N. 5197

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
vembre 2000, n. 14731; Cass. 5 maggio 2003, n. 6751; Cass.
13 gennaio 2010, n. 378). Spetta a chi vanti il diritto di uso
a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata
ex art. 41 sexies Legge urbanistica, di provare che la stessa
sia compresa nell’ambito dell’apposito spazio riservato, in
quanto elemento costitutivo dell’asserito diritto (Cass. 23
gennaio 2006, n. 1221). Il ragionamento probatorio seguito
dalla Corte di Messina è quindi del tutto corretto.
Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di
cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secon-
do soccombenza in favore dei controricorrenti Grazia Fonte,
Filippo Maiuri e Vincenzo Maiuri, nonché Concetta Maiuri.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di ver-
samento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’im-
pugnazione integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 28 FEBBRAIO 2017, N. 5197
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. PUGLIA ED ALTRE (AVV.TI DI PASQUALE E
ARNONE) C. BOLLINI ED ALTRO (AVV. FERRANDINO)
Procedimento civile in genere y Litisconsorzio y
Necessario y Azioni a difesa della proprietà y Azione
intrapresa da un condomino nei confronti di altro
a difesa della proprietà comune di un bene y Inte-
grazione del contraddittorio nei confronti di tutti
gli altri condomini y Presupposti y Domanda ricon-
venzionale diretta a conseguire la dichiarazione
di proprietà esclusiva del bene y Necessità y Sola
eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva y
Insuff‌icienza.
. Qualora un condòmino agisca per l’accertamento della
natura condominiale di un bene non occorre integrare
il contraddittorio nei riguardi degli altri condòmini,
seppur il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva,
a meno che questi non formuli un’apposita domanda
riconvenzionale, in tal modo mettendo in discussione –
con f‌inalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere
una pronuncia avente eff‌icacia di giudicato – la compro-
prietà degli altri soggetti. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 948;
c.c., art. 1117; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 102) (1)
(1) Così Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454, in questa
Rivista 2014, 35. Già in precedenza avevano evidenziato la necessità
di integrare il contraddittorio solo in presenza di domanda riconven-
zionale per l’accertamento della proprietà esclusiva del bene opposta
dal convenuto: Cass. civ. 21 dicembre 2006, n. 27447; Cass. civ., 6 otto-
bre 2005, n. 19460; Cass. civ. 11 aprile 2002, n. 5190, tutte in Ius&Lex
dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna e Cass. civ. 20 settembre 2000, n. 12439,
in questa Rivista 2001, 237.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Milva Ferrante, Patrizia Puglia e Paola Puglia (eredi
di Ubaldo Puglia) hanno proposto ricorso per cassazione
articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1321/2012
del 20 settembre 2012, resa dalla Corte d’Appello di Bolo-
gna, in accoglimento dell’appello principale proposto da
Sandra Bollini e Oriano Zacchini nei confronti della sen-
tenza pronunciata il 3 gennaio 2007 dal Tribunale di Bo-
logna. Contro la stessa sentenza n. 1321/2012 della Corte
d’Appello di Bologna ha proposto ricorso incidentale Bar-
bara Casagrande articolato in cinque motivi. Sandra Bol-
lini e Oriano Zacchini si difendono con controricorso da
entrambi gli avversi ricorsi. I ricorrenti hanno presentato
soltanto in data 14 gennaio 2017 memoria, di cui non può
tenersi conto, non avendo rispettato il termine di dieci
giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis 1 c.p.c. Il giudizio era iniziato con citazione
del 15 dicembre 2001, con cui Sandra Bollini e Oriano Zac-
chini avevano convenuto davanti al Tribunale di Bologna
Ubaldo Puglia, Milva Ferrante e Barbara Casagrande, per
sentir dichiarare la proprietà condominiale del sottotetto
compreso nell’edif‌icio comune, sito in via F.lli Cervi n. 2,
Castenaso e sovrastante le unità immobiliari di proprietà
esclusiva dei convenuti, con condanna di questi ultimi alla
restituzione del vano occupato mediante l’erezione di la-
terizi. I convenuti Ubaldo Puglia e Milva Ferrante avevano
altresì proposto domanda riconvenzionale di usucapione
della proprietà esclusiva dei vani occupati. Il Tribunale
aveva respinto le domande degli attori, invece poi accolte
dalla Corte d’Appello, che ha dichiarato la natura condo-
miniale del vano sottotetto, rigettato l’appello incidentale
relativo alla domanda di usucapione proposta da Ubaldo
Puglia e Milva Ferrante e condannato Ubaldo Puglia, Milva
Ferrante e Barbara Casagrande a restituire al condominio
gli immobili da loro occupati, previa rimessione in pristino
dei luoghi. La Corte di Appello ha comunque apprezzato in
fatto che i locali controversi erano stati separati dai conve-
nuti con pareti in muratura dai restanti vani del sottotetto
e collegati ai sottostanti appartamenti con scale interne;
che prima di tale modif‌iche tali locali potevano essere rag-
giunti da tutti i condomini mediante scala retrattile; che
alcuni vani sottotetto erano stati usati in passato per servi-
zi condominiali; che, per le loro dimensioni e caratteristi-
che costruttive, tali vani sottotetto non avessero funzione
di isolamento termico degli appartamenti sottostanti.
II. Va premesso che, a differenza di quanto sostengono
i ricorrenti principali, nel riquadro operato in premessa al
ricorso, poiché la sentenza conclusiva del giudizio davanti
alla Corte d’Appello di Bologna è stata pubblicata il 20 set-
tembre 2012 (e quindi dopo l’11 settembre 2012, ovvero
dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83), trova qui applicazione l’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c. nella nuova formulazione introdotta
dell’art. 54, comma 1, lett. b, del suddetto D.L. Il primo mo-
tivo del ricorso di Milva Ferrante, Patrizia Puglia e Paola
Puglia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 102
c.p.c., assumendo che l’azione proposta da Sandra Bollini
e Oriano Zacchini, attesa a rivendicare la proprietà condo-
miniale del sottotetto, come la domanda degli stessi Milva
Ferrante, Patrizia Puglia e Paola Puglia di accertamento

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