Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 8 Marzo 2017, N. 5831

Pagine307-309
307
giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio di via Farini, 6, Bologna, ha proposto ri-
corso avverso la sentenza n. 21069/2015 del 24 settembre
2015 resa dal Tribunale di Bologna, che, in parziale rifor-
ma della sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Bo-
logna in data 13 giugno 2013, n. 3068/2013, ha ritenuto il
Condominio ricorrente inadempiente rispetto all’accordo
raggiunto con Giulia s.r.l. sin dall’8 febbraio 1991, condan-
nando lo stesso al pagamento della somma di € 468,91 oltre
interessi. Tale somma veniva riconosciuta come dovuta dal
Condominio di via Farini, 6, a titolo di concorso, in pro-
porzione di 5/11, nelle spese di manutenzione del cancello
elettrico di accesso al vicolo, parzialmente coperto, di pro-
prietà della Giulia s. r.l. ed avente sbocco su Piazza Galvani,
utilizzato dai condomini del Condominio attuale ricorren-
te. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il Condominio di
via Farini, 6, si fosse obbligato a concorrere a tali spese di
manutenzione del cancello carraio sul vicolo di proprietà
di Giulia s.r.l. in conseguenza della missiva 8 febbraio 1991
inviata dalla stessa Giulia s.r.l. allo Studio Arienti-Cornetti,
gestito anche da Anna Maria Cornetti, all’epoca ammini-
stratrice del Condominio di via Farini, 6. Quella lettera,
sottolinea il Tribunale, reca una sottoscrizione per ricevu-
ta dell’amministratrice condominiale e, si aggiunge in sen-
tenza, “è pacif‌ico che lo Studio Arienti-Cornetti ricevette
in quell’occasione 4 chiavi e 4 telecomandi”. A partire dal
1991, scrive il Tribunale, il Condominio diede pacif‌ica ese-
cuzione all’accordo con Giulia, senza che vi sia traccia di
missive indirizzate singolarmente ai fruitori del cancello.
Resiste con controricorso la Giulia s.r.l.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per ma-
nifesta fondatezza, con la conseguente def‌inibilità nelle
forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375,
comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, il presiden-
te ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
La controricorrente ha presentato memoria ai sensi
dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricor-
so formulata dalla controricorrente. L’amministratore di
condominio, senza necessità di autorizzazione o ratif‌ica
dell’assemblea, può costituirsi in giudizio, nonché impu-
gnare le decisioni che vedano soccombenti il condominio,
per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle
sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad
oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio
da un terzo creditore in adempimento di un’obbligazione
assunta dal medesimo amministratore per conto dei par-
tecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assemble-
ari, erogare le spese occorrenti ai f‌ini della manutenzione
delle parti comuni o l’esercizio dei servizi condominiali
(cfr. Cass. sez. II, sentenza n. 16260 del 3 agosto 2016).
Il ricorrente Condominio di via Farini, 6, Bologna, elenca
in premessa le rubriche di sei motivi di ricorso, pur nume-
randone sette (1: violazione o falsa applicazione degli artt.
1130 e 1131 c.c.; 2: violazione o falsa applicazione degli artt.
1325 e 1362 e ss. c.c.; 3: violazione degli artt. 112, 115 e 118
c.p.c.; 4: violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.;
5: omessa o insuff‌iciente motivazione su fatto controverso
e decisivo; 7: violazione o falsa applicazione dell’art. 1388
c.c.). Di seguito, il ricorso enuncia, tuttavia, in modo indi-
stinto e promiscuo le sei censure, evidenziando carenze di
specif‌icità, intesa come esposizione di argomentazioni in-
telligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte viola-
zioni di norme, agli effetti dell’art. 366, n. 4, c.p.c. La censu-
ra di omessa o insuff‌iciente motivazione non tiene poi conto
della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., di-
sposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
in legge 7 agosto 2012, n. 13. Il primo motivo di gravame, la
cui enunciazione si evince nelle pagine 13, 14 e 15 del ricor-
so, risulta, in ogni caso, manifestamente fondato, e il suo
accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure.
A norma dell’art. 1131 c.c., l’amministratore ha la rap-
presentanza dei condomini nei limiti delle attribuzioni
stabilite dall’art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferiti-
gli dal regolamento di condominio. Il limite della rappre-
sentanza sostanziale dell’amministratore di condominio è
dunque costituito dall’inerenza dell’affare alle “parti co-
muni” dell’edif‌icio. Il contratto con cui un amministratore
di condominio intenda assumere l’obbligo dei partecipanti
allo stesso di sostenere le spese relative ad un bene non
rientrante tra le parti comuni, oggetto della proprietà dei
titolari delle singole unità immobiliari, a norma dell’art.
1117 c.c. (nella specie, oneri di manutenzione di un can-
cello elettrico utilizzato dai condomini per il transito su di
un’area di proprietà esclusiva di un terzo), suppone, per-
tanto, uno speciale mandato conferito all’amministratore
da ciascuno dei singoli condomini, ovvero la ratif‌ica del
pari effettuata da ciascuno, sicchè è irrilevante la spendita
della qualità di amministratore condominiale, trattandosi
di verif‌icare la sussistenza di un potere di rappresentanza
convenzionale estraneo all’ambito di operatività degli artt.
1130 e 1131 c.c. (arg. da Cass. sez. II, sentenza n. 21826 del
24 settembre 2013; Cass. sez. II, sentenza n. 5147 del 3 apri-
le 2003; Cass. sez. II, sentenza n. 4623 del 3 agosto 1984).
Il ricorso va perciò accolto, limitatamente al primo mo-
tivo, rimanendo assorbiti i restanti motivi. Conseguono la
cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della cau-
sa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che
deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo
conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 8 MARZO 2017, N. 5831
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. D’ANGELO (AVV. ALESSI) C. MAIURI ED
ALTRI (AVV. SANTORO)
Beni materiali y Pertinenze y Costituzione del
vincolo y Spazi destinati a parcheggio nelle nuove
costruzioni ex art. 18 L. n. 765/1967 y Area esterna
all’edif‌icio y Natura condominiale y Affermazione y
Presupposti y Onere della prova.
. Per affermare la natura condominiale ai sensi dell’art.
1117 c.c. di un’area esterna all’edif‌icio, della quale man-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT