Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 15 Marzo 2017, N. 6652

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i
soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei
rispettivi vantaggi), non costituisce una norma ecceziona-
le, ma, al contrario, rappresenta l’applicazione di un più
generale principio di equità ispirato all’esigenza di evitare
indebiti arricchimenti. Pertanto, tale norma è applicabile
anche nel caso, da essa non specif‌icamente contemplato,
in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad ese-
guire su quest’ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere
necessarie alla conservazione della servitù (Cass. sez. II, 5
luglio 1975, n. 2637; Cass. 15 febbraio 1982, n. 949). Il ricor-
so va pertanto accolto, va cassata la sentenza impugnata e
la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello
di Palermo, che deciderà uniformandosi al seguente prin-
cipio di diritto: “Agli effetti dell’art. 1069, comma 3, c.c.,
allorchè il proprietario del fondo servente abbia eseguito
su quest’ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere ne-
cessarie alla conservazione della servitù, le relative spese
devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo do-
minante che da quello del fondo servente in proporzione
dei rispettivi vantaggi”. Il giudice di rinvio pronuncerà an-
che sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 15 MARZO 2017, N. 6652
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. MESSA (AVV.TI ORLANDO E COLACINO) C.
CONDOMINIO VIA DEGLI APPENNINI 46 IN ROMA (AVV. BARBATO)
Procedimento civile in genere y Domanda giu-
diziale y Domanda nuova e nuove prove y Delibera
assembleare di rifacimento dei balconi y Nullità y
Deduzione in appello con riferimento alla pavimen-
tazione y Connessione alla vicenda sostanziale già
dedotta in primo grado e relativa ai soli frontalini
e sottobalconi y Domanda nuova vietata ex art. 345
c.p.c. y Esclusione.
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Balco-
ni di proprietà esclusiva y Lavori di manutenzione y
Rifacimento degli elementi decorativi o cromatici y
Validità y Rifacimento della pavimentazione o della
soletta y Nullità y Ragioni.
. L’eventuale deduzione soltanto in appello della nullità
della deliberazione assembleare di rifacimento dei bal-
coni con riguardo non soltanto a frontalini e sottobal-
coni (come evidenziato in primo grado), ma altresì alla
pavimentazione degli stessi, non è prospettabile come
domanda nuova, vietata ex art. 345 c.p.c., trattandosi
di domanda comunque evidentemente connessa alla
vicenda sostanziale dedotta già in giudizio. (Mass. Re-
daz.) (c.p.c., art. 345) (1)
. Poiché l’assemblea condominiale non può valida-
mente assumere decisioni che riguardino i singoli con-
dòmini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva,
salvo che non si rif‌lettano sull’adeguato uso delle cose
comuni, nel caso di lavori di manutenzione di balconi
di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi acce-
dono, è valida la deliberazione assembleare che provve-
da al rifacimento degli eventuali elementi decorativi o
cromatici, che si armonizzano con il prospetto del fab-
bricato, mentre è nulla quella che disponga in ordine
al rifacimento della pavimentazione o della soletta dei
balconi, che rimangono a carico dei titolari degli ap-
partamenti che vi accedono. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1117; c.c., art. 1125; c.c., art. 1136) (2)
(1) Principio espresso argomentando da Cass. civ., sez. un., 15 giugno
2015, n. 12310, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. LaTribuna.
(2) Sostanzialmente conforme Cass. civ. 30 agosto 1994, n. 7603, in
Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna, secondo cui l’assemblea con-
dominiale non può assumere decisioni che riguardino i singoli con-
dòmini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non
si rif‌lettano sull’adeguato uso delle cose comuni; ne consegue che nel
caso in cui i balconi, che appartengono in modo esclusivo al proprie-
tario dell’appartamento di cui fanno parte, presentino nella facciata
esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si
armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, per i
lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, de-
cisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei
lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei
detti balconi, essendo il decoro estetico dell’edif‌icio condominiale un
bene comune, della cui tutela è competente l’assemblea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Messa Evelina propose impugnazione, davanti al Tribu-
nale di Roma, avverso la delibera assunta dall’assemblea
del Condominio di via degli Appennini n. 46 in Roma in
data 16 giugno 2005, chiedendone la declaratoria di nul-
lità nella parte in cui disponeva l’esecuzione dei lavori di
rifacimento dei frontalini e dei sottobalconi dell’edif‌icio,
quali elementi statici dei balconi, le cui opere necessarie
dovevano gravare a totale carico dei proprietari dei bal-
coni stessi, tra cui non vi era l’istante. Il Condominio di
via degli Appennini n. 46 in Roma resistette all’impugna-
zione, sostenendo che lavori da effettuare inerivano all’e-
stetica del fabbricato. II Tribunale adito, con sentenza n.
11588/2009, depositata il 27 gennaio 2009, respinse l’im-
pugnazione spiegata, ritenendo che i frontalini e sottobal-
coni si inserivano nel prospetto dell’edif‌icio, avevano una
chiara funzione decorativa e artistica e dovevano, quindi,
essere considerati parti comuni dell’edif‌icio medesimo,
contribuendo a renderlo esteticamente gradevole. Messa
Evelina propose appello, deducendo che l’intervento de-
liberato dall’assemblea condominiale comprendeva anche
lavori riguardanti principalmente ed essenzialmente l’im-
permeabilizzazione dei balconi mediante la demolizione
della preesistente pavimentazione, degli stangoni e dei
sottostanti massetti, opere che nulla avevano a che vedere
con l’estetica e l’aspetto architettonico dell’edif‌icio.
Resistette il Condominio di via degli Appennini n. 46 in
Roma, eccependo, in rito, l’inammissibilità e l’improcedibi-
lità dell’appello e, nel merito, la sua infondatezza. Con sen-
tenza n. 5812/2015, depositata il 21 ottobre 2015, la Corte
di Appello di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione,
rilevando che l’appellante aveva dedotto per la prima volta
in sede di gravame che i lavori disposti con la delibera con-
dominiale contestata inerivano ad opere di impermeabilizza-

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