Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 15 Marzo 2017, N. 6653

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giur LEGITTIMITÀ
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 15 MARZO 2017, N. 6653
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. CONDOMINIO PASSAGGIO C2/12 PALERMO
(AVV. DE NARDO) C. CONDOMINIO DI VIA NAIROBI 33 LOTTO C. PALERMO (AVV.
TI GURRERI E RUSSO)
Servitù y Servitù prediali y Esercizio y Opere ne-
cessarie alla conservazione della servitù esegui-
te sul fondo servente y Dal proprietario del fondo
servente y Spese y Ripartizione con il proprietario
del fondo dominante y In proporzione dei rispettivi
vantaggi.
. Agli effetti dell’art. 1069, comma 3 c.c., ove il proprie-
tario del fondo servente abbia eseguito su quest’ultimo,
sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla
conservazione della servitù, le relative spese debbono
essere sostenute sia dal proprietario del fondo domi-
nante che da quello del fondo servente, in proporzione
dei rispettivi vantaggi (Fattispecie relativa a servitù di
passaggio gravante su parti di edif‌icio condominiale)
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1169) (1)
(1) Negli stessi termini, Cass. civ., 15 febbraio 1982, n. 949, in Ius&lex
dvd n. 1/2017, Ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Condominio di via Passaggio C2/12 di Pa-
lermo impugna, articolando due motivi di ricorso, la sen-
tenza n. 1128/2015 della Corte d’Appello di Palermo, resa
il 16 luglio 2015, che, accogliendo gli appelli proposti dal
Condominio di via Nairobi, n. 12, Palermo, e dal Condominio
di via Nairobi, n. 33, Palermo, ed in riforma della pronun-
cia di primo grado del Tribunale di Palermo del 23 agosto
2008, ha rigettato la domanda proposta con citazione dell’11
aprile 2005 dal Condominio di via Passaggio C2/12 nei con-
fronti del Condominio di via Nairobi, n. 12, lotto A, Palermo,
del Condominio di via Nairobi, n. 33, lotto C, Palermo, del
Condominio di via Nairobi, n. 20/24, lotto B, Palermo, e del
Condominio di via Nairobi, n. 37/39, Palermo. Tale domanda
era volta ad ottenere dai Condomìni convenuti il rimborso
della quota, pari ad € 21.172,54, loro spettante, delle spese
sostenute (pari ad € 31.750,80) per la manutenzione della
stradella rientrante nella proprietà del Condominio di via
Passaggio C2/12 ma gravata di servitù di passaggio a vantag-
gio dei medesimi condomìni convenuti, e danneggiata dal
continuo transito di mezzi meccanici ad opera dei parteci-
panti a questi ultimi. La Corte d’Appello di Palermo ha posto
in evidenza come, agli effetti dell’art. 1069 c.c., il titolare
del fondo servente non ha alcun obbligo di legge ad esegui-
re sul proprio immobile le opere necessarie per l’esercizio
della servitù, e che lo stesso non può, peraltro, servirsi di
tale norma per far gravare sul titolare del fondo dominan-
te (che pur ne tragga vantaggio) le spese di manutenzione
della sua proprietà. La Corte d’Appello ha pure aggiunto
che, nel caso di specie, le opere eseguite dal Condominio
di via Passaggio C2/12 riguardavano un complessivo risa-
namento dell’edif‌icio condominiale, a causa di suoi difetti
costruttivi-progettuali, risanamento che, a dire dell’esple-
tata CTU, avvantaggiava solo in minima parte i Condomìni
di via Nairobi. Si difendono con controricorso il Condominio
di via Nairobi, n. 12, lotto A, Palermo, il Condominio di via
Nairobi, n. 33, lotto C, Palermo, il Condominio di via Nairobi,
n. 20/24, lotto B, Palermo, e il Condominio di via Nairobi, n.
37/39, Palermo. Il primo motivo di ricorso denuncia omesso
esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe
considerato alcune risultanze dell’elaborato peritale, quali
la necessità o l’utilità delle opere realizzate per l’agibilità
della fruizione della stradella e per il mantenimento ed il
miglioramento del godimento di essa.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione fal-
sa applicazione dell’art. 1069 c.c., sostenendosi che tale
norma imponga che le spese per le opere necessarie alla
conservazione della servitù eseguite dal proprietario del
fondo servente debbano essere sostenute dai proprietari
del fondo servente e del fondo dominante in proporzione
dei reciproci vantaggi. Ritenuto che il ricorso proposto dal
Condominio di via Passaggio C2/12 potesse essere accolto
per manifesta fondatezza, con la conseguente def‌inibilità
del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in re-
lazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del
relatore, il presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di
consiglio. I controricorrenti hanno presentato memoria ai
sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. I due motivi di ricor-
so possono essere esaminati unitamente, in quanto intima-
mente connessi. La Corte d’Appello di Palermo ha deciso la
questione di diritto ad essa sottoposta in maniera difforme
dalla giurisprudenza di questa Corte, espressa in orien-
tamento risalente, ma che comunque va qui confermato,
non sussistendo elementi per mutare lo stesso. Un conto,
invero, è affermare, come fanno i giudici di appello, che il
proprietario del fondo dominante ha il diritto di eseguire le
opere necessarie per conservare la servitù, operando a sue
spese, mentre non ha l’obbligo ex lege di eseguire sul fondo
servente le opere necessarie per l’esercizio della servitù
(così Cass. 22 novembre 1978, n. 5449). Altro conto è esclu-
dere quel che afferma espressamente il comma 3 dell’art.
1069 c.c., ovvero che, se le opere necessarie per conservare
la servitù giovano a entrambi i fondi, servente e dominante,
le relative spese debbano essere ripartite in proporzione
dei rispettivi vantaggi. Dalle norme di cui all’art 1069 c.c.
si desume, perciò, in via di interpretazione estensiva, per
il caso in cui l’esercizio della servitù si attui solo per mez-
zo del fondo servente, e senza l’ausilio di opere autonome,
l’obbligo del proprietario del fondo dominante di contribu-
ire alle spese di manutenzione del fondo servente, in mi-
sura proporzionale all’uso (Cass. sez. II, 12 gennaio 1976,
n. 72, proprio relativa a fattispecie di servitù di passaggio
gravante su parti di un edif‌icio condominiale e di obbligo
del titolare della servitù di concorrere nelle spese di manu-
tenzione di tali beni condominiali insieme con partecipanti
al condominio, in misura proporzionale all’uso). Si è pure
affermato che l’art 1069, comma 3, c.c. (allorchè stabilisce
che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazio-
ne della servitù, eseguite dal proprietario del fondo domi-
nante sul fondo servente, giovano anche a quest’ultimo,

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