Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 22 Marzo 2017, N. 7395

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giur LEGITTIMITÀ
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
notif‌icazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire
contro il singolo condomino, non indicato nell’ingiunzione
ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del
condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado
non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in
base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione,
ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante
entro il termine previsto dall’art. 480 c.p.c.
Il ricorso va pertanto accolto. La causa può essere deci-
sa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.,
dichiarando la nullità del precetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
al dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 22 MARZO 2017, N. 7395
PRES. MANNA – EST. SCARPA – RIC. CONDOMINIO VERDI 1 IN VALVERDE (AVV.
SINISCALCHI) C. VACATELLO ED ALTRA (AVV. TORRISI)
Contributi e spese condominiali y Vendita di
unità immobiliare di proprietà esclusiva y Lavori di
straordinaria manutenzione, ristrutturazione o in-
novazioni y Responsabilità solidale dell’acquirente
ex art. 63 att. c.c. y Contributi relativi all’anno in
corso e a quello precedente al subentro dell’acqui-
rente y Interpretazione y Anno gestionale y Sussiste.
. Il condominio, il quale invochi in giudizio la responsa-
bilità solidale dell’acquirente di un’unità immobiliare
per contributi relativi alla conservazione o al godimen-
to delle parti comuni, è gravato della prova dei fatti
costitutivi del proprio credito, fra i quali è certamente
compresa l’inerenza della spesa all’anno in corso o a
quello precedente al subentro dell’acquirente al pre-
cedente condòmino. L’anno, cui fa riferimento l’art. 63,
comma 2, att. c.c., deve - peraltro - essere inteso con
riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio
della gestione condominiale, non necessariamente,
perciò, coincidente con l’anno solare. (Mass. Redaz.)
(att. c.c., art. 63; c.c., art. 1117) (1)
(1) Conclusione coerente con il principio, elaborato dalla medesima
Corte, della cosiddetta "dimensione annuale della gestione condomi-
niale": così Cass. civ. 20 settembre 2013, n. 21650, in questa Rivista 2014,
190 e Cass. civ. 21 agosto 1996, n. 7706, ivi 1996, 886. Ai f‌ini della com-
prensione della fattispecie, molto utile il rinvio a Cass. civ. 3 dicembre
2010, n. 24654, ivi 2011, 293, secondo cui, in caso di vendita di un’unità
immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di
straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle par-
ti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente
accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a
sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della
delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interven-
ti, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di
conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antece-
dentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il
venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte,
eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei con-
fronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in
forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 att. c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di Via Verdi 1, Valverde, ha proposto ricor-
so, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 3354 del
31 luglio 2015 del Tribunale di Catania; resistono con con-
troricorso Massimiliano Vacatello e Fausta Praticò, mentre
rimane intimata, senza svolgere attività difensiva, Chiara
Cantone. Il Tribunale di Catania ha accolto l’appello propo-
sto da Massimiliano Vacatello e Fausta Praticò, ai quali il
Condominio di via Verdi 1, Valverde, aveva intimato decre-
to ingiuntivo per il pagamento della somma di € 4.718,25,
imputabile alla “quota lavori di ristrutturazione facciata
condominiale”, in relazione ad intervento di manutenzio-
ne straordinaria dell’edif‌icio approvato dall’assemblea con
delibera del 30 giugno 2008. Gli intimati Massimiliano Va-
catello e Fausta Praticò avevano dedotto nell’opposizione
a decreto ingiuntivo, proposta davanti al Giudice di pace
di Acireale, di aver acquistato dall’ex condomina Chiara
Cantone (terza chiamata in causa) l’unità immobiliare
compresa nel fabbricato condominiale soltanto in data 23
luglio 2009, e, dunque, oltre l’anno di gestione precedente
al subentro. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione
con sentenza del 16 ottobre 2013. Accogliendo il gravame,
invece, il Tribunale di Catania, ha osservato che l’obbligo di
spesa oggetto di causa, attenendo a lavori di straordinaria
amministrazione di parti comuni, dovesse ritenersi insorto
in data 30 giugno 2008, giorno della delibera assembleare
di approvazione; ha poi aggiunto che il vincolo di solidarie-
tà ex art. 63 disp. att. c.c. tra acquirente e precedente con-
domino per il pagamento dei contributi relativi all’anno in
corso ed a quello antecedente all’alienazione funziona con
riferimento all’anno “contabile”. Sicchè, avendo gli oppo-
nenti contestato che l’anno di gestione in corso al momento
della compravendita del 23 luglio 2009 era quello corrente
dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010, e che l’anno di gestione
precedente comprendeva il periodo dal 1 luglio 2008 al 30
giugno 2009, la spesa deliberata il 30 giugno 2008 doveva
rimanere estranea all’anno antecedente entro cui opera la
corresponsabilità dell’acquirente dell’unità immobiliare,
non avendo il Condominio dato altrimenti prova, neppure
mediante produzione di un rendiconto, che l’anno di ge-
stione coincidesse, piuttosto, con l’anno solare, Il primo
motivo di ricorso del Condominio di Via Verdi 1, Valverde,
deduce in rubrica “violazione o falsa applicazione di una
norma di diritto”. Il ricorrente sostiene che dovevano es-
sere gli opponenti Massimiliano Vacatello e Fausta Praticò
a dare prova del computo dell’anno precedente, agli effetti
dell’art. 63, disp. att. c.c., come anno contabile e non come
solare, essendo, pertanto, tale ultima norma pienamente
applicabile alla fattispecie. Il secondo motivo di ricorso de-
nuncia violazione dell’art. 360, comma 5, c.p.c., essendo la
sentenza viziata da motivazione insuff‌iciente o contraddit-
toria, in quanto “mal si comprende come la sentenza di II
grado nulla statuisca in capo all’originaria proprietaria sig.
ra Cantone Chiara”.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per ma-
nifesta infondatezza, con la conseguente def‌inibilità del
ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore,

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