Corte Di Cassazione Civile Sez. Iii, 14 Luglio 2016, N. 14367

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
stesso", con "aggravio ingiustif‌icato di rischi per il riscattan-
te in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto
in via giudiziale depositando il ricorso ai sensi dell’art. 447
bis c.p.c., entro il termine semestrale di decadenza").
Nel caso specif‌ico, infatti, non è neppure astrattamente
conf‌igurabile alcuna disparità di trattamento fra l’ipotesi
esaminata e quelle in cui viene ammessa la scissione degli
effetti della comunicazione (rispetto al dichiarante e al
destinatario), giacchè la ricorrente pretende di assegnare
signif‌icato di avvio della comunicazione al mero deposito
del ricorso (ossia ad un’attività del tutto distinta ed an-
tecedente rispetto all’inizio del procedimento notif‌icato-
rio dell’atto giudiziario contenente la comunicazione di
riscatto).
5. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbi-
mento dell’incidentale condizionato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al
30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per l’applicazio-
ne dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 LUGLIO 2016, N. 14367
PRES. SPIRITO – EST. CARLUCCIO – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC. FIN
MED S.P.A. (AVV.TI PUGLIANO E SCOPELLITI) C. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI ED ALTRO (AVV. GEN. STATO)
Durata y Immobili adibiti ad uso diverso dall’abi-
tativo y Prima scadenza del contratto stabilita dalle
parti per un periodo superiore a quello di legge y
Rinnovazione y Applicazione del medesimo periodo
stabilito per la prima durata y Esclusione.
. In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, ai sensi degli articoli 27
e 28 della L. n. 392 del 1978 va escluso che, ove le parti
abbiano "ab initio" previsto una durata contrattuale su-
periore al minimo f‌issato dalla legge (sei anni), la rin-
novazione tacita del rapporto locatizio, in conseguenza
del difetto di diniego della rinnovazione stessa, possa
comportare una durata superiore al minimo suddetto, e
cioè pari a quella stabilita convenzionalmente all’inizio
del rapporto, in quanto il suddetto articolo 28 stabilisce
che per le locazioni non abitative il contratto si rinnova
tacitamente di sei anni in sei anni e per gli immobili ad
uso alberghiero di nove anni in nove anni. (l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 27; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28)
(1)
(1) Giurisprudenza consolidata da condividersi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile
destinato a sede del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia, stipulato per la durata originaria di nove
anni, fu ritenuto rinnovato tacitamente per la durata lega-
le di sei anni dal Tribunale di Palermo. In esito alla impu-
gnazione della conduttrice (Presidenza del Consiglio dei
ministri), la Corte di appello di Palermo ritenne, invece,
che il contratto si era rinnovato per la durata originaria di
nove anni (sentenza del 18 luglio 2013).
2. Avverso la suddetta sentenza, la società locatrice
(Fin. Med. Spa, già Benso s.r.l., in liquidazione) propone
ricorso per cassazione aff‌idato ad un motivo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito ha ritenuto la durata novennale
del rinnovo, pari alla durata originaria del contratto, af-
fermando che le parti nel contratto avevano fatto rinvio
per la durata del contratto alla disciplina del codice civi-
le, obbligandosi pattiziamente a tale disciplina, riferita ai
contratti di durata, con conseguente rinnovo per il tempo
previsto nel contratto originario.
1.1. La locatrice ricorrente invoca la violazione dell’art.
28 della L. n. 392 del 1978, e la falsa applicazione del con-
tratto di locazione, atteso che lo stesso non rinvia solo alle
norme del codice civile - come affermato dal giudice di
appello - ma anche alle norme della legislazione speciale.
L’unico motivo di ricorso investe il prof‌ilo della durata
temporale del rinnovo tacito, in presenza di una durata
originaria prevista dalle parti per un periodo più lungo di
quello legale di sei anni e in mancanza di espressa pre-
visione contrattuale in ordine alla durata del rinnovo,
combinata con la presenza di una clausola generale nel
contratto (art. 6), la quale, per quanto non previsto, rinvia
alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di leg-
ge in materia di locazioni di immobili.
2. La censura è fondata e va accolta.
Preliminarmente, deve darsi atto che, come sostenu-
to nel ricorso, la clausola generale presente nel contratto
rinvia, ai f‌ini della disciplina di completamento di quan-
to non espressamente regolato, non solo alle norme del
codice civile ma anche alla legislazione speciale in tema
di locazioni. Quindi, ad una disciplina che costituisce un
microsistema autonomo e speciale rispetto al sistema ge-
nerale sulle locazioni disciplinato dal codice civile (da
ultimo, in riferimento a diversa fattispecie, collegata alla
rinnovazione tacita, sez. un. n. 11830 del 2013).
Per il prof‌ilo del rinnovo, tale microsistema si sostan-
zia nella protrazione del rapporto alla sua prima scadenza
per una durata determinata (sei anni per le locazioni non
abitative), che deriva, non da una manifestazione tacita di
volontà, ma direttamente dalla legge e rende irrilevante
la disdetta del locatore quando la stessa non sia basata
su una delle giuste cause specif‌icamente previste quali
motivi legittimi di diniego della rinnovazione. Sistema ap-
plicabile anche per i contratti di locazione di immobili ad
uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o
da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori,
proprio in forza della derivazione del rinnovo direttamen-
te dalla legge, che rende irrilevante il principio della ne-
cessaria forma scritta con la quale deve manifestarsi la
volontà della P.A. (Cass. n. 16321 del 2007).

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