Corte Di Cassazione Civile Sez. Trib., 21 Settembre 2016, N. 18481

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giur LEGITTIMITÀ
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
tosto f‌inalizzate (si pensi alla tinteggiatura dei muri ester-
ni e agli interventi sugli impianti tecnologici) al mero mi-
glioramento dell’immagine del condominio Eurotel Capo
Caccia e, quindi, all’accrescimento delle possibilità di
vendita dei soggiorni nel complesso da parte de I Viaggi
del Ventaglio (come emerge dal contratto intercorso tra la
s.r.l. M.G. e la società I Viaggi del Ventaglio).
Inoltre, la premessa del ragionamento del giudice
dell’appello (il non essersi mai provveduto, nel periodo cui
si riferiscono le spese in questione, alla nomina di un am-
ministratore delle parti comuni ed il non essere mai stata
presa o attuata alcuna decisione sul punto, cfr. pag. 6, pe-
nultimo cpv, della sentenza) appare contraddetta, per un
verso, dalla sentenza di questa Corte 5 febbraio 2007, n.
2478, che ha def‌inito il giudizio in cui la società M.G. s.r.l.
aveva impugnato la deliberazione dell’assemblea condo-
miniale del condominio Eurotel Capo Caccia del 24 aprile
1999, nel cui giudizio si era costituito l’amministratore del
condominio, proponendo appello e poi ricorso per cassa-
zione in via incidentale; per l’altro verso, dalle fatture in
atti, relative proprio all’anno 2000, concernenti l’esecu-
zione di opere (abbattimento di alberi; rifacimento di una
veranda) relative al condominio.
La sentenza del Tribunale, pertanto, non reca una
motivazione adeguata sul fatto che la spesa sia stata af-
frontata dalla condomina società M.G. per conservare la
cosa comune e in una situazione di necessità di eseguire
i relativi lavori senza ritardo, e quindi nell’impossibilità
di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri
condomini.
Per effetto dell’accoglimento del primo motivo resta
assorbito l’esame degli altri motivi.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Sassari,
che la deciderà in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., 21 SETTEMBRE 2016, N. 18481
PRES. CHINDEMI – EST. MELONI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. AGENZIA DELLE
ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C. S.M. (AVV.TI LUCISANO E LUPI)
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Edilizia y Acquisto di immobili y Benef‌i-
ci prima casa y Esclusione y Nozione di abitazione di
lusso y Requisiti y Superf‌icie utile complessivamen-
te superiore a 240 mq y Computo y Locale seminter-
rato non abitabile y Sussiste.
. In tema di imposta di registro, ipotecarie o catasta-
li, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi,
esclusa dai benef‌ici per l’acquisto della prima casa ai
sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131, la sua superf‌icie utile - complessivamente
superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M.
Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va deter-
minata in quella che - dall’estensione globale riportata
nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta - residua
una volta detratta la superf‌icie di balconi, terrazze,
cantine, soff‌itte, scale e del posto macchina, non po-
tendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori
Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dall’art. 51
L. 2 febbraio 1985, n. 47, le cui previsioni, relative ad
agevolazioni o benef‌ici f‌iscali, non sono suscettibili di
un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.
Pertanto, la superf‌icie di un locale seminterrato, in
quanto non rientrante nella tipologia di locali sopra
indicati, deve essere anch’essa computata ai f‌ini della
superf‌icie utile complessiva, benché non abitabile.
(Mass. Redaz.) (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1; l. 2
febbraio 1985, n. 47, art. 51; d.m. 2 agosto 1969, n. 1072,
art. 5; d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6) (1)
(1) La pronuncia in oggetto si colloca nell’alveo dell’orientamento
giurisprudenziale secondo cui occorre fare riferimento alla nozio-
ne di "superf‌icie utile complessiva" di cui all’art. 6 del D.M. Lavori
Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito
dell’"abitabilità" dell’immobile, siccome da esso non richiamato,
mentre quello dell’"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla
loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere
il carattere "lussuoso" di una abitazione. In tal senso, v. Cass. civ. 15
novembre 2013, n. 25674 Cass. civ. 28 giugno 2012, n. 10807, in questa
Rivista 2013, 2; Cass. civ. 26 ottobre 2011, n. 22279, in Ius&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. civ. 5 marzo 2009, n. 5372, ibidem ed
anche Cass. civ. 30 novembre 2005, n. 26106, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate Uff‌icio di Foligno con avviso di
liquidazione d’imposta accertava che il contribuente S.M.
aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie
previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28
dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, in quanto l’im-
mobile da lui acquistato sito nel comune di (OMISSIS)
doveva essere considerato di lusso perchè avente super-
f‌icie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne disponeva il
recupero applicando interessi di legge.
Avverso l’avviso di recupero d’imposta il contribuente
propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Perugia che lo respinse con sentenza appellata
da S.M. davanti alla Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia.
I giudici di secondo grado accolsero l’appello del con-
tribuente ritenendo che nel computo della superf‌icie to-
tale dell’immobile dovessero essere esclusi i locali non
abitabili di cui al piano interrato.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re-
gionale dell’Umbria ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate con un motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso
incidentale aff‌idato a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle
Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione
del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR ha ritenuto che i
locali seminterrati dovessero essere esclusi dal computo

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