Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 23 Settembre 2016, N. 18759

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
stenza di talune autorizzazioni, la fattispecie non potrà
essere ricondotta alla normativa di cui all’art. 1145 c.c.
secondo cui il possesso delle cose di cui non si può ac-
quistare la proprietà non ha effetto perchè quella norma-
tiva, come riconosce la dottrina più attenta, si riferisce ai
beni inalienabili in assoluto, che possono identif‌icarsi in
genere nei beni incommerciabili e nei beni demaniali, o,
comunque, nei beni non suscettibili di essere oggetto di
diritti a favore dei privati.
La diversa conclusione cui è pervenuta la Corte di-
strettuale è frutto di un’interpretazione che si è arrestata
al dato meramente letterale del vincolo di inalienabilità,
trascurando la ratio legis della normativa di cui al R.D. n.
1165 del 1938, nonché la circostanza che il bene nel rispet-
to di alcune condizioni e con alcune autorizzazioni sareb-
be anche alienabile. Ad un tempo la Corte distrettuale si è
arrestata al dato letterale della norma di cui all’art. 1145
c.c. non considerando che il vincolo di inalienabilità di cui
si dice non determina l’incommerciabilità del bene.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la
nullità della sentenza (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) per omessa,
insuff‌iciente e contraddittoria motivazione con travisa-
mento del fatto e/o falsa applicazione dell’art. 1145 e 1158
e ss., c.c., per non aver rilevato l’avvenuta usucapione.
Secondo la ricorrente oltre all’errore di diritto la Corte
distrettuale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali
non fosse possibili il possesso del bene di cui si dice non
considerando che la domanda della società Edil Laura non
era fondata sul diritto di proprietà ma aveva ad oggetto la
dichiarazione dell’intervenuta usucapione ventennale sul
presupposto di un possesso pacif‌ico, ininterrotto. Piutto-
sto, accertato che la società Cesi aveva esercitato il pos-
sesso del bene f‌in dal momento della realizzazione dell’im-
mobile che nessuna questione era mai sorta sul protrarsi
pacif‌ico ed ininterrotto di quel potere f‌ino alla data della
citazione e, cioè, per oltre venti anni; incontestato l’ani-
mus possidenti in capo all’appellante , la Corte distrettua-
le avrebbe dovuto dichiarare acquisita la proprietà di che
trattasi.
2.1.= Il motivo, come è di tutta evidenza, rimane assor-
bito dall’accoglimento del precedente motivo.
In def‌initiva, va accolto il primo motivo del ricorso e
dichiarato assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la
causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di
Roma per un nuovo esame alla luce dei principi espressi in
motivazione. Alla Corte distrettuale va demandato il com-
pito di provvedere alla liquidazione delle spese, anche del
presente giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 23 SETTEMBRE 2016, N. 18759
PRES. BIANCHINI – EST. COSENTINO – P.M. FUZIO (CONF.) – RIC. BONOMI (AVV.
MARTELLATO) C. FALLIMENTO MG S.R.L. (N.C.)
Contributi e spese condominiali y Rimborso delle
spese anticipate dal condomino y Spese per la con-
servazione della cosa comune y Diritto al rimborso y
Presupposto dell’urgenza y Necessità y Fattispecie.
. Il condomino che, in mancanza di autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato
le spese di conservazione della cosa comune, ha dirit-
to al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c.,
l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile
nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, doveva-
no essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di
avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri
condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto
il diritto al rimborso delle spese sostenute per opere di
tinteggiatura e di intervento sugli impianti tecnologi-
ci, ritenendole, al contrario, non urgenti ma volte solo
ad un miglioramento dell’immagine "commerciale" del
condominio). (c.c., art. 1110; c.c., art. 1134) (1)
(1) Con riferimento ad analoga fattispecie di lavori di tinteggiatura,
v. Cass. civ. 19 dicembre 2011, n. 27519, in questa Rivista 2012, 707.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società M.G. s.r.l. otteneva un decreto ingiuntivo
nei confronti della sig.ra Enrica Salardi per il pagamento
della somma di lire 3.522.794, portata dalla fattura n. 139
del 12 settembre 2001 e relativa al pagamento, pro quota,
di spese che l’opposta assumeva di avere sostenuto per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di parti ed im-
pianti comuni compresi nel cosiddetto "Condominio Euro-
tel Capo Caccia", un complesso immobiliare sito in località
Tramariglio di Alghero, al cui interno la stessa M.G. s.r.l.
esercitava un’attività alberghiera.
La sig.ra Salardi proponeva opposizione, che il Giudice
di pace di Alghero rigettava con sentenza confermata dal
Tribunale di Sassari.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui l’appellan-
te contestava l’applicabilità, nella specie, della disciplina
di cui all’art. 1110 c.c., in tema di comunione, anzichè la
diversa e più rigorosa normativa in materia di condominio,
ai sensi dell’art. 1134 c.c., il Tribunale ha rilevato:
- che il rimborso delle spese per la conservazione o
manutenzione delle parti comuni, anticipate dalla società
appellata, va in effetti regolato ai sensi dell’art. 1134 c.c.;
- che il richiamo all’art. 1134 c.c. (anzichè all’art. 1110
c.c., come ritenuto dal primo giudice) non è tuttavia diri-
mente, giacchè nella specie, e con riferimento all’epoca
(anno 2000) in cui erano state sostenute le spese in que-
stione da parte di M.G., di fatto non era mai stata riuni-
ta un’assemblea condominiale nè mai si era provveduto
alla nomina di un amministratore delle parti comuni e,
comunque, nessuna decisione era stata, di fatto, presa o
attuata sul punto;
- che in considerazione della situazione di fatto in cui
si trovava, nel periodo in oggetto, il complesso ricettivo
in questione, era conf‌igurabile l’urgenza richiesta dall’art.
1134 c.c., intesa quale necessità di eseguire senza alcun
ritardo le opere necessarie alla manutenzione e conserva-
zione delle parti comuni;

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