Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 4 Ottobre 2016, N. 19793

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
equipollenti (Cass. n. 14659/12, la quale da tale premessa
ha tratto la conclusione per cui non può costituire atto
interruttivo dell’usucapione l’opposizione alla domanda
di usucapione abbreviata, nè l’atto di intervento nel pro-
cedimento, non implicando tali atti una domanda diretta
al concreto recupero del godimento del bene, in tesi pos-
seduto e goduto in via esclusiva dai comproprietari che
chiedono la declaratoria di usucapione contro gli altri
comproprietari esclusi dal possesso).
4.3. - La sentenza impugnata mostra di aver equivocato
su tali concetti. Essa ha accordato rilievo decisivo proprio
e solo alla volontà contraria dei proprietari della strada e
alle loro varie reazioni contro il passaggio pubblico, ora
per escludere un possesso idoneo all’usucapione ora per
ritenerne l’avvenuta interruzione; senza tuttavia indivi-
duare con esattezza, in quest’ultimo caso, alcuno dei modi
previsti dall’art. 2943 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c..
Nè la Corte genovese ha accertato le condizioni per
applicare l’art. 1167 c.c., del resto neppure citato nella
sentenza impugnata. Da quest’ultima risulta che i proprie-
tari della strada vi abbiano apposto (in epoca non preci-
sata) una sbarra per impedire l’accesso di terzi, ma non si
comprende se tale privazione del passaggio pubblico si sia
protratta per oltre un anno e in assenza di una vittoriosa
azione recuperatoria. Anzi, la Corte genovese ha attribuito
importanza non alla durata (il che sarebbe stato rilevan-
te) dell’impedimento, ma alla pronta reazione dei proprie-
tari (di per sè sola irrilevante) nell’impugnare i provvedi-
menti amministrativi che avevano imposto loro di riaprire
la strada al pubblico transito.
5. - L’accoglimento dei suddetti motivi assorbe l’esame
del terzo, incentrato su di un prof‌ilo, quella della tolle-
ranza, il cui rilievo è escluso dalle considerazioni appena
svolte.
6. - La sentenza impugnata va dunque cassata con rin-
vio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che
nel provvedere ad un rinnovato esame del merito si atterrà
ai principi di diritto enunciati al paragrafo 4.1. che pre-
cede.
7. - Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, al giudice di
rinvio è rimesso anche il regolamento delle spese di cas-
sazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 OTTOBRE 2016, N. 19793
PRES. MIGLIUCCI – EST. SCALISI – P.M. CELESTE (DIFF.) – RIC. EDIL LAURA S.R.L.
(AVV. BUSCEMI) C. AMICI ED ALTRI (AVV. ROSSI)
Edilizia popolare ed economica y Cessione in
proprietà y Divieto y R.D. n. 1168 del 1938 y Inalie-
nabilità temporanea e relativa y Incommerciabilità
del bene y Esclusione y Usucapibilità della proprietà
da parte di soggetto terzo y Ammisibilità y Sussiste.
. Il vincolo di inalienabilità degli alloggi di edilizia
agevolata previsto dal R.D. n. 1168 del 1938 ha natu-
ra temporanea e relativa, condizionata all’esistenza di
autorizzazione, sicché non si traduce in un’incommer-
ciabilità dell’immobile, né impedisce che il terzo possa
divenire possessore del bene e, quindi, di usucapirlo,
non trovando applicazione l’art. 1145 c.c. che si riferi-
sce ai soli beni inalienabili in assoluto. (c.c., art. 1145;
c.c., art. 1158; r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 8; r.d. 28
aprile 1938, n. 1165, art. 9; r.d. 28 aprile 1938, n. 1165,
art. 231) (1)
(1) Non è dato rinvenire precedenti editi che abbiano affrontato l’e-
satta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Edil Laura con atto di citazione del giugno
1993, premesso di aver stipulato con la società Cesi S.r.l.
un contratto di appalto per la costruzione di appartamenti
da destinare ai soci da costruire su terreno sito in Roma
Donna Olimpia 195, che nel 1967, i dieci appartamenti
completati, venivano assegnati ai soci unitamente ai re-
lativi accessori, che la società attrice, autorizzata dalla
Cooperativa e da tutti i soci, nel corso dell’esecuzione dei
lavori, aveva realizzato con proprio denaro, un magazzino
di mq. 264 al piano terra distinto con il numero civico n.
199, che tale immobile era rimasto nel possesso della Cesi
in qualità di proprietario con l’impegno di formalizzare il
passaggio di proprietà davanti al Notaio non appena as-
segnate le quote. Esponeva ancora l’attrice che nel 1970
l’amministratrice della Cesi aveva ceduto la proprietà e
il possesso del magazzino alla società Pala poi diventata
EdiI Laura S.r.l., che inutilmente aveva chiesto alla Co-
operativa ed ai soci di formalizzare il suo diritto di pro-
prietà e che il 16 maggio 1980, invitata dal Presidente
della Cooperativa a riconsegnare le chiavi del magazzino,
aveva risposto con atto di diff‌ida, dichiarando di mantene-
re il possesso e reclamava il suo diritto di proprietà. Ciò
premesso la società Edil Laura S.r.l. conveniva in giudi-
zio la Cooperativa Edilizia Miami S.r.l., Fratini Maria, De
Martino Bruna, Prete Luigi, gli eredi di Limarzi Luciano
(Porpora Assunta, Limarzi Ornella, Limarzi Maurizio),
Poggini Annunziata, Giovanniello Vito, gli eredi di Setaro
Sebastiano (Setaro Tommaso, Pacia Sofronia) gli eredi di
Bonavita Carlo (Giardino Antonietta, Bonavita, Giuseppe,
Caterina, Cristina, Carla, Anna) Amici Federico, chieden-
do che venisse dichiarato che essa era la proprietario del
magazzino di cui si è detto, e subordinatamente chiedeva
che venisse dichiarata che ne era divenuta proprietaria
per usucapione.
Si costituivano in giudizio gli eredi di Setaro Sebastiano
e gli eredi di Bonavita Carlo i quali eccepivano che la pre-
tesa cessione della proprietà del magazzino sarebbe nulla
ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione dell’art. 9 del R.D.
1165 del 1938 e, comunque, nulla per il divieto di vendere
quote della proprietà prima del riscatto ai sensi dell’art.
231 del R.D. n. 1165 del 1938. Assumevano ancora che la
domanda di usucapione era infondata posto che solo nel
1980 vi era stato un atto di interversione del possesso.
Si costituivano anche la Cooperativa Edilizia Miami
S.r.l., Fratini Maria, De Martino Bruna, Prete Luigi, Por-

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