Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 18 Ottobre 2016, N. 21015

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
rilievo penale, quando il documento è genuino e proviene
realmente da chi appare esserne l’autore, ma il suo conte-
nuto non corrisponde al vero.
NOTE
(1) Cass. 22 maggio 1999, n. 5014, in questa Rivista 1999, 802 e segg.
(nella specie un condomino aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo del
condominio di rilasciargli la copia del verbale di un’assemblea e il conve-
nuto aveva opposto il mancato svolgimento dell’ assemblea in questione;
la S.C., sulla base del riportato principio, ebbe ad annullare la senten-
za impugnata, che aveva rigettato la domanda enunciando la tesi che
quando l’ assemblea non perviene ad alcuna delibera sia insussistente
l’obbligo di verbalizzazione e manchi l’interesse del condomino al rilascio
di una copia del verbale). Già prima le Sezioni Unite, con la sentenza 7
marzo 2005, n. 4806 (ivi 2005, 273 e segg.), avevano sostenuto che è an-
nullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c. la delibera assembleare il cui verbale
contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini as-
senzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote.
(2) V. Cass. 29 gennaio 1999, n. 810, in questa Rivista 2009, 621 e segg.
Si è, peraltro, chiarito (v. Cass. 10 agosto 2009, n. 18192) che non è an-
nullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione no-
minativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra
l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega,
con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, "nominatim",
dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore
complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consen-
tono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini
hanno espresso voto favorevole, nonché di verif‌icare che la deliberazione
assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall’art. 1136 c.c.. È stato,
da ultimo, sottolineato che il verbale dell’assemblea di condominio, ai f‌ini
della verif‌ica dei "quorum" prescritti dall’art. 1136 c.c., deve contenere
l’elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i
nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali,
rimanendo comunque valido ove, pur riportando l’indicazione nominati-
va dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta
di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che
neppur inf‌ici l’adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo
la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al
computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all’adu-
nanza (Cass. 31 marzo 2015, n. 6552, ivi 2015, 390 e segg., con nota di A.
CARRATO, Entro quali limiti può essere modif‌icato il verbale dell’assem-
blea condominiale dopo che la stessa sia stata chiusa?).
(3) Cfr. Cass. 24 aprile 1996, n. 3862 e Cass. 13 novembre 2009 n.
24132. Nella prassi i condomini vengono resi edotti sia del fatto che era
stata f‌issata una prima convocazione, sia del fatto che si riunivano in se-
conda convocazione e l’amministratore provvedere a dare della regolare
convocazione dell’assemblea, così che, ove non risultino contestazioni
dei condomini al riguardo, viene ritenuto provato il presupposto di vali-
dità della seconda convocazione.
(4) V. Cass. 4 marzo 2011, n. 5254 e Cass. 24 ottobre 2014, n. 22685 (ord.).
(5) V. Cass. 18 aprile 2014, n. 9082.
(6) Cfr., da ultimo, Cass. 30 gennaio 2013 n. 2218.
(7) V. Cass. 20 aprile 2001, n. 5889, e Cass. 19 novembre 2009, n.
24456.
(8) Cfr. Cass. 13 ottobre 1999, n. 11526, e, di recente, Cass. 12 ago-
sto 2015, n. 16774. Si è perciò stabilito che il verbale dell’assemblea del
condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per
delega, dei condomini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al
condomino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a
verità di detta indicazione, di fornire la relativa dimostrazione.
(9) V. Cass. pen., sez. V, 20 novembre 1986, n. 1274.
(10) La Cassazione penale ha, ad es., ritenuto che non integra il
delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), né altre ipotesi di
falso documentale, la condotta di colui che, in qualità di amministratore
di un condominio ed in rappresentanza di esso, produca, in sede di giu-
dizio civile, una copia del verbale di assemblea condominiale, difforme
dall’originale - per la rimozione di un capoverso e per l’aggiunta di altro
capoverso - non f‌irmata e non autenticata e presentata come copia e non
come originale, considerato che la copia, pur avendo la funzione di assu-
mere l’apparenza dell’originale, mantiene, tuttavia, la sua natura di mera
riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a
quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di con-
formità legalmente appostavi. Così si è anche statuito che la querela di
falso è necessaria, a tutela della pubblica fede, soltanto per togliere ad
un documento (atto pubblico o scrittura privata) l’idoneità a fare fede
e servire quale prova di determinati atti o rapporti, onde essa non è né
ammissibile, né necessaria in relazione ad asserite copie di verbali di
assemblee condominiali, i cui originali risultino privi di sottoscrizione.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 18 OTTOBRE 2016, N. 21015
PRES. MIGLIUCCI – EST. MANNA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. COMUNE DI
ANDORA (AVV.TI QUAGLIA E GAGGERO) C. BENNINGHOF E ALTRI (AVV. SANTINI)
Possesso y Usucapione y Animus possidendi o do-
mini y Contenuto y Convinzione di essere titolare
del diritto reale y Esclusione y Intenzione di com-
portarsi come tale, esercitando le corrispondenti
facoltà y Sussiste.
Possesso y Usucapione y Interruzione e sospensio-
ne y Tassatività degli atti interruttivi previsti dalla
legge.
. Per escludere la sussistenza del possesso utile all’u-
sucapione non è suff‌iciente il riconoscimento o la
consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà
del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il
modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti
in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca
di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che
l’”animus possidendi” non consiste nella convinzione di
essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di
comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti
facoltà. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1140; c.c., art. 1158)
(1)
. In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio
fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c. la legge elenca
tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è con-
sentito attribuire tale eff‌icacia ad atti diversi da quelli
stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso
manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché
la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione
non ammette equipollenti. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1165; c.c., art. 2943) (2)
(1) In termini, v. Cass. civ. 28 novembre 2013, n. 26641, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
(2) In tal senso si sono espresse già Cass. civ. 27 agosto 2012, n.
14659; Cass. civ. 25 luglio 2011, n. 16234 e Cass. civ. 11 giugno 2009,
n. 13625, tutte in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.

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