Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 23 Novembre 2016, N. 23903

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
vieto stabilito dall’assemblea, mentre le precedenti diff‌ide
contenevano l’invito a tenere chiuso il cancello. Sul punto,
peraltro, sussisterebbe contraddittorietà, o quanto meno
perplessità della motivazione resa dalla Corte d’appello,
che aveva argomentato sul contenuto confermativo della
precedente delibera.
4. - Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1120 e 1102 c.c., nonché vizio di
motivazione, e si contesta l’affermazione della Corte d’ap-
pello secondo cui la chiusura del cancello non costituiva
innovazione che aveva reso l’area inservibile all’uso di al-
cuni condomini.
Richiamate le doglianze prospettate con il terzo moti-
vo, i ricorrenti evidenziano che la chiusura del cancello
costituiva innovazione vietata, poiché aveva determinato
una sensibile menomazione dell’utilità che in precedenza
gli stessi ricorrenti traevano dal bene comune (è richia-
mata Cass., sez. II, sentenza n. 20639 del 2005), sotto il
prof‌ilo della visibilità e dell’accesso, anche potenziale
della clientela, e che erroneamente la Corte d’appello
aveva ritenuto che la verif‌ica della legittimità della deli-
bera dovesse essere condotta alla stregua soltanto dell’art.
1120 c.c. La disciplina dell’uso del cancello doveva essere
valutata, invece, anche in relazione al principio del pari
godimento della cosa comune,
4.1. - Le doglianze, che possono essere esaminate con-
giuntamente perchè connesse, sono infondate.
4.2. - La ratio decidendi della sentenza impugnata è
duplice: la Corte d’appello ha ritenuto, da un lato, che
la delibera impugnata fosse meramente confermativa di
precedente delibera, coerente con la destinazione dell’a-
rea risultante dal regolamento condominiale e con la già
avvenuta installazione del cancello automatico, e, dall’al-
tro lato, ha evidenziato che si trattava di delibera rispet-
tosa della regola prevista dall’art. 1120 c.c., in quanto non
aveva reso inservibile l’area ad alcuno dei condomini. La
prima ratio è contestata con il terzo motivo, che tuttavia
si risolve nella prospettazione di una interpretazione del
contenuto della delibera difforme da quella operata dalla
Corte di merito, vale a dire in un apprezzamento in fatto
alternativo a quello e ciò, in sede di legittimità, non è con-
sentito (ex plurimis, e, Cass. 15185 del 2001) in assenza di
errori di diritto e vizi logici.
Rimanendo integra la prima ratio decidendi, la do-
glianza proposta con il quarto motivo risulta priva di deci-
sività in quanto inidonea a condurre alla cassazione della
sentenza, e come tale inammissibile (ex plurimis, sez. un.,
sent. 15185 del 2001).
5. - AI rigetto del ricorso segue la condanna dei ricor-
renti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come
in dispositivo, mentre è rigettata la domanda di condanna
aggravata alle spese formulata in udienza dal Procurato-
re generale. Non sussistono, ad avviso del Collegio, i pre-
supposti di cui all’art. 385, quarto comma, c.p.c., nel testo
applicabile ratione temporis, in quanto il ricorso in esame
non denota un elevato grado di imprudenza, imperizia o
negligenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 23 NOVEMBRE 2016, N. 23903
PRES. MANNA – EST. SCARPA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. NOVELLINO (AVV.
TI MARI E LOVERO) C. CONDOMINIO DI CORSO ORBASSANO, 207, VIA GORIZIA
127, 129, VIA OGLIARO 40, 42, 44 IN TORINO (AVV.TI MENGHINI E BRUYERE)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione per difetto di convocazione y Legittima-
zione y Del condomino regolarmente convocato y
Esclusione.
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Ve r-
bale y Natura di scrittura privata y Contestazione
della veridicità y Rimedi.
. Il condòmino regolarmente convocato non può impu-
gnare la delibera per difetto di convocazione di altro
condòmino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui
sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolu-
tiva fondata sull’art. 66, comma 3, att. c.c., modif‌icato
dall’art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. (Mass.
Redaz.) (att. c.c., art. 66; l. 11 dicembre 2012, n. 220,
art. 20)
. Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di
scrittura privata, sicché l’eventuale falso ideologico in
esso non integra né il delitto di cui all’art. 485 c.p., né
altre ipotesi di falso documentale punibile. Pertanto, il
valore di prova legale del verbale di assemblea condo-
miniale, munito di sottoscrizione del presidente e del
segretario, è limitato alla provenienza delle dichiara-
zioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto
della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto
risulta dal verbale, non occorre che sia proposta que-
rela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mez-
zo di prova. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 485)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso recante numero R.G. 14159/2012, Giusep-
pe Novellino impugna la sentenza n. 271/20 12 del 15 feb-
braio 2012 resa dalla Corte d’Appello di Torino, la quale ha
rigettato l’appello proposto dallo stesso Novellino avverso
la sentenza depositata il 21 gennaio 2008 del Tribunale di
Torino. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione della
deliberazione adottata nell’adunanza del 7 luglio 2002
dall’assemblea del convenuto Condominio di Corso Orbas-
sano, 207, via Gorizia 127 - 129, Via Ogliaro 40 - 42 -44, To-
rino, avendo ritenuto il Novellino regolarmente convocato,
e per di più presente, a quella assemblea, e validamen-
te indicati a verbale i nominativi dei condomini contrari
e favorevoli alla relativa deliberazione, con la rispettiva
maggioranza. In ordine al gravame proposto da Giuseppe
Novellino, la Corte d’Appello superava le censure circa il
contenuto del verbale dell’assemblea straordinaria del 7
luglio 2005, dal quale risultavano intervenuti o rappre-
sentati per delega 59 condomini, pari a 685,70 millesimi;
circa la presenza e la partecipazione alla discussione dello
stesso Novellino; circa le contestazioni da questo mosse
sulla convocazione di altri condomini; circa le irregolarità
o incompletezze dell’ordine del giorno; circa le inesattezze

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