Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 5 Gennaio 2017, N. 151

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
ex art. 1299 c.c. Il regresso, che ha per oggetto il rimborso
di quanto sia stato pagato a titolo di capitale, interessi e
spese, consiste in un diritto che sorge per la prima volta in
capo al condebitore adempiente sulla base del c.d. aspetto
interno dell’obbligazione plurisoggettiva. Né, smentito il
debito solidale dei condomini, al condomino che abbia ver-
sato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti
condomini, allo scopo di ottenere da costoro il rimborso
di quanto da lui corrisposto, può consentirsi di avvalersi
della surrogazione legale in forza dell’art. 1203, n. 3, c.c.,
giacchè essa - implicando il subentrare del condebitore
adempiente nell’originario diritto del creditore soddisfat-
to in forza di una vicenda successoria - ha luogo a van-
taggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al
pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Dun-
que, il pagamento da parte della condomina Traetta delle
quote del corrispettivo d’appalto dei lavori di rifacimento
del terrazzo a livello dovute dai restanti condomini poteva
al più legittimare la stessa ad agire, come pure prospetta
il Tribunale, per ottenere l’indennizzo da ingiustif‌icato ar-
ricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli
altri condomini (cfr. Cass. sez. un., sentenza n. 9946 del 29
aprile 2009).
Correttamente, poi, il Tribunale ha negato l’applica-
bilità nel caso in esame tanto dell’art. 1110 che dell’art.
1134 c.c. Queste due norme recano, invero, una diversa
disciplina in materia di rimborso delle spese sostenute
dal partecipante per la conservazione della cosa comune,
rispettivamente, nella comunione e nel condominio di
edif‌ici, disciplina che condiziona il relativo diritto, in un
caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’al-
tro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’ur-
genza. Il Tribunale di Napoli ha osservato come i lavori
di rifacimento del terrazzo fossero stati comunque com-
missionati dall’amministrazione condominiale, e non deri-
vassero, quindi, da iniziative di gestione prese dal singolo
partecipante. D’altro canto, si ha riguardo, nella specie, a
spese non inerenti una cosa comune (come postulato da-
gli artt. 1110 e 1134 c.c.), quanto un lastrico o terrazzo di
proprietà esclusiva, sicchè il dovere di contribuire ai costi
di manutenzione rinviene la sua ragione, ex art. 1126 c.c.,
nell’utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene.
Viola, inf‌ine, l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura
della mancata considerazione delle prova per testi e per
documenti richiesta, in quanto il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova
testimoniale o documentale, ha l’onere di indicare specif‌i-
camente le circostanze che formavano oggetto della prova
o il contenuto del documento, al f‌ine di consentire il con-
trollo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla ri-
soluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto
la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere
tale verif‌ica sulla base delle sole deduzioni contenute nel
ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con in-
dagini integrative.
Consegue il rigetto del ricorso. Non deve provvedersi
alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non
avendo gli intimati svolto attività difensiva. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 5 GENNAIO 2017, N. 151
PRES. MIGLIUCCI – EST. PICARONI – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. LATTANZI ED
ALTRI (AVV.TI ZINI E MATERAZZI) C. CONDOMINIO VIA MONTANARA N. 34-36 IN
TERNI (AVV.TI D’ANGELANTONIO E CAFFARELLI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione y Titolari di diritti reali sulle singole unità
immobiliari y Sussistenza y Conduttore dell’immo-
bile locato y Esclusione y Limiti y Deliberazioni in
materia di riscaldamento e condizionamento d’aria
y Fattispecie
. Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali
compete, per il disposto dell’art. 1137 c.c., ai titolari
di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche
in caso di locazione dell’immobile, salvo che nella
particolare materia dei servizi di riscaldamento e di
condizionamento d’aria, per la quale la decisione e,
conseguentemente, la facoltà di ricorrere, sono attri-
buite ai conduttori. (Fattispecie nella quale la Corte ha
ritenuto insussistente la legittimazione dei condòmini-
conduttori dei locali ad uso commerciale ad impugnare
la delibera che prevedeva la chiusura permanente dei
cancelli e delle sbarre di accesso all’area privata inter-
na per tutto l’arco della giornata, salvo che per effet-
tuare le operazioni di carico e scarico di merci.) (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1137) (1)
(1) In termini, Cass. civ. 23 gennaio 2012, n. 869, in questa Rivista
2012, 412. Utile anche il riferimento a Cass. civ. 18 agosto 1993, n.
8755, ivi 1994, 81.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- È impugnata la sentenza della Corte d’appello di
Perugia, depositata il 28 ottobre 2010, che ha accolto
l’appello proposto dal Condominio di Via Montanara nn.
36-44, avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 248
del 2007, e nei confronti di Martina Lattanzi, Leonora
Martino, Katia Fiorentini, Gastone Tarquini e Gennaro
Iommi.
1.1. - Il Tribunale di Terni aveva parzialmente accolto
la domanda proposta dai sigg. Lattanzi, Martino, Fiorenti-
ni, Tarquini e Iommi in qualità di conduttori i primi due, e
di proprietari gli altri di unità immobiliari ad uso commer-
ciale facenti parte del Condominio di Via Montanari, e per
l’effetto aveva dichiarato la nullità della delibera 7 ottobre
2004 nella parte in cui prevedeva la chiusura permanente
dei cancelli e delle sbarre di accesso all’area provata inter-
na per tutto l’arco della giornata.
2. - La Corte d’appello, adita dal Condominio, ha rileva-
to il difetto di legittimazione delle sigg. Lattanzi e Martino
ad impugnare la delibera, in quanto soltanto conduttrici
delle unità immobiliari, e nel merito ha rigettato la do-
manda di accertamento della nullità della delibera condo-
miniale 7 ottobre 2004.
2.1. - Secondo la Corte territoriale, la legittimità della
delibera condominiale, che prevedeva il divieto di aper-
tura del cancello salvo che per effettuare le operazioni

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