Corte Di Cassazione Civile Sez. Ii, 9 Gennaio 2017, N. 203

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giur LEGITTIMITÀ
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
come, ad esempio, l’impermeabilizzazione. Inoltre, evi-
denziano di avere contestato la veridicità della documen-
tazione concernente le spese di pulizia relative al 1999 e
delle ricevute del 2000.
Le censure sono infondate.
In particolare, è priva di decisività la circostanza che
i bilanci consuntivi approvati con la delibera oggetto di
impugnazione fossero stati predisposti da amministratori
di seguito revocati giudizialmente.
Il provvedimento in camera di consiglio, statuente la
revoca dello amministratore del condominio, ha eff‌icacia,
ai sensi dell’art. 741 c.p.c., dalla data dell’inutile spirare
del termine per il reclamo avverso di esso, sì che gli atti
compiuti dall’amministratore in data anteriore a quella
d’inizio dell’eff‌icacia del provvedimento camerale disposi-
tivo della sua revoca non sono viziati da alcuna automatica
invalidità e continuano a produrre effetti e ad essere giu-
ridicamente vincolanti nei confronti del condominio (cfr.
Cass. sez. L., sentenza n. 666 del 1 febbraio 1990).
Risulta questione nuova, dedotta soltanto in sede di
legittimità, in quanto non affrontata dalla sentenza im-
pugnata, quella del conf‌litto di interessi in cui avrebbero
versato i condomini Anelli e Masucci al momento del voto.
Va poi considerato che, secondo consolidato orienta-
mento di questa Corte, per la validità della delibera di
approvazione del bilancio condominiale non è necessario
che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore
con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilan-
ci delle società, essendo, invece, suff‌iciente che essa sia
idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di en-
trata e di spesa, con le quote di ripartizione; nè si richiede
che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare,
ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla
stregua della documentazione giustif‌icativa, in quanto ri-
entra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di pro-
cedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando
fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della
documentazione giustif‌icativa (Cass. sez. II, sentenza n.
1405 del 23 gennaio 2007; Cass. sez. II, sentenza n. 9099
del 7 luglio 2000).
Spetta, comunque, all’assemblea dei condomini appro-
vare il conto consuntivo, come confrontarlo con il preven-
tivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate
d’iniziativa dell’amministratore (Cass. sez. II, sentenza n.
8498 del 28 maggio 2012). Com’è noto, il sindacato dell’au-
torità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condomi-
niali non può estendersi alla valutazione del merito ed al
controllo del potere discrezionale che l’assemblea eserci-
ta quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma
deve limitarsi al riscontro della legittimità. Ne consegue
che non è suscettibile di controllo da parte del giudice,
attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 c.c., l’operato
dell’assemblea condominiale in relazione alla questione
inerente alla approvazione in sede di rendiconto di spese
che si assumano superf‌lue.
Inf‌ine, è funzione tipica del consuntivo proprio l’ap-
provazione della erogazione delle spese di manutenzione
ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali,
le quali non richiedono la preventiva approvazione dell’as-
semblea dei condomini, in quanto trattasi di esborsi ai
quali l’amministratore provvede in base ai suoi poteri e
non come esecutore delle delibere dell’assemblea. L’ap-
provazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di
consuntivo, giacché con questo poi si accertano le spese e
si approva lo stato di ripartizione def‌initivo che legittima
l’amministratore ad agire contro condomini per il recupe-
ro delle quote poste a loro carico (Cass. sez. II, sentenza
n. 5068 del 18 agosto 1986).
Nella specie, la Corte di Roma ha accertato, con mo-
tivazione logica e perciò non emendabile, che le voci di
spesa e di entrata erano intelligibili e non estranee alla
gestione del condominio. Con specif‌ico riguardo ai lavori
di impermeabilizzazione la Corte di Appello di Roma ha
ritenuto, inoltre, che, per la loro natura e consistenza,
avessero natura di opere di ordinaria manutenzione de-
stinate alla conservazione della cosa comune e che rien-
trassero, perciò, nelle attribuzioni dell’amministratore.
Inoltre, la Corte di merito ha affermato che le doglianze
degli appellanti erano generiche, limitandosi ad un mero
richiamo alle questioni sollevate con l’atto di citazione di
primo grado; mentre priva di rilievo era la considerazio-
ne concernente la difformità di talune voci di spesa dei
bilanci consuntivi approvati il 15 gennaio 2002 rispetto a
quelle inserite nella precedente proposta non approvata
per mancanza del numero legale.
Consegue il rigetto del ricorso.
Non occorre regolazione delle spese secondo soccom-
benza, In quanto l’intimato non ha svolto attività difensi-
va. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 9 GENNAIO 2017, N. 203
PRES. MAZZACANE – EST. SCARPA – P.M. CARDINO (PARZ. DIFF.) – RIC.
LOMBARDI (AVV. BERETTA) C. MARIANI (N.C.)
Proprietà y Azioni a difesa della proprietà y Nega-
toria y Portata y Onere probatorio del convenuto.
. L’azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di
qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo
sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accer-
tamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma pure
al conseguimento della cessazione della situazione an-
tigiuridica posta in essere dal vicino, al f‌ine di ottenere
la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l’o-
nere di provare l’esistenza del diritto di compiere pro-
prio l’attività lamentata come lesiva dall’attore. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 949; c.c., art. 2697) (1)
(1) Si vedano le citate Cass. civ. 15 ottobre 2014, n. 21851; Cass. civ.,
27 dicembre 2004, n. 24028 e Cass. civ. 26 maggio 2004, n. 10149, tutte
in Ius&Lex dvd 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5 dicembre 2003 Antonio Lombardi
conveniva Luigi Mariani davanti al Tribunale di Milano,

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