Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 10 Agosto 2016, N. 16889
Pagine | 61-62 |
61
giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
indicazione della fonte di riferimento indicando presun-
ti elementi oggettivi senza vagliare gli elementi dedotti
dall’Ufficio.
Il motivo è inammissibile. La censura verte sul caratte-
re fittizio del prezzo di acquisto in favore dell’utilizzatore
a titolo di leasing, preordinato a giustificare l’aumento ar-
tificioso del canone di locazione. La CTR ha considerato
l’elemento del valore dell’immobile dopo i lavori di ristrut-
turazione, oltre ulteriori elementi ai fini della valutazione
di congruità del canone di locazione corrisposto dalla con-
tribuente. La ricorrente non oppone circostanze di fatto
di cui sarebbe stata omessa la valutazione se non l’inat-
tendibilità di un documento. In violazione del principio
di autosufficienza non ha però indicato specificamente il
contenuto del documento che sarebbe stato erroneamen-
te interpretato dal giudice di merito, al fine di consentire
al giudice di legittimità il controllo della decisività della
circostanza denunciata. In mancanza della deduzione
di ulteriori circostanze che il giudice tributario avrebbe
omesso di valutare la denuncia di fittizietà del prezzo di
acquisto e del canone di locazione resta una mera diver-
genza di merito rispetto alla valutazione della CTR, e non
un vizio del procedimento logico seguito nella decisione.
In tali termini resta profilo non sindacabile nella presente
sede di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 AGOSTO 2016, N. 16889
PRES. ED EST. ARMANO – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. ZOLLO (AVV. SIRINGO) C.
BERRETTA (AVV.TI CROCIATELLI E FERRARO)
Contratti in genere y Requisiti (elementi del con-
tratto) y Contratto di locazione y Stipulato all’esito
di trattative intercorse tra privati y Clausola con-
trattuale contemplante l’obbligo del conduttore
a non rivolgersi al locatore per il risarcimento di
danni derivati da una pluralità di cause tutte elen-
cate y Natura vessatoria della clausola e conseguen-
te specifica approvazione per iscritto y Esclusione
y Ragioni.
. La clausola di un contratto di locazione stipulato all’e-
sito di trattative intercorse tra privati la quale preveda
che il conduttore non possa pretendere dal locatore
“indennità per danni causati da eventi atmosferici,
alluvioni terremoti, rotture di condutture, macchie
di umidità, infiltrazioni d’acqua derivanti dal tetto di
copertura o da altre parti del fabbricato ovvero per il
mancato godimento parziale o totale dell’immobile lo-
cato in dipendenza dei lavori di restauro” non ha conte-
nuto vessatorio e, pertanto, non deve essere approvata
specificamente per iscritto. Le rinunzie, infatti, non
rientrano nelle clausole vessatorie, per la cui ravvisa-
bilità è comunque necessaria la predisposizione unila-
terale da parte di uno dei contraenti. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1341) (1)
(1) Si rinvia a Cass. civ. 15 aprile 2015, n. 7605, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna, secondo cui un contratto è qualificabile "per
adesione" secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. - e come tale sogget-
to, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica
approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una
serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente
da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando
risulta che il negozio sia stato concluso mediante trattative intercor-
se tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Stefania Zollo propone ricorso avverso la sentenza del
Tribunale di Genova,depositata il 2 ottobre 2012, che a
modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la
domanda di risarcimento danni subiti da un immobile
condotto in locazione.
La Zollo ha dedotto di condurre in locazione ad uso
diverso dall’abitazione un immobile di proprietà della
Teresa Berretta e che detto immobile era stato oggetto di
frequenti allagamenti, sia di acque bianche che di acque
nere, che avevano procurato danni alla merce ed alle at-
trezzature del negozio.
Nella resistenza della Berretta il giudice di primo grado
accoglieva la domanda e la condannava al pagamento di
Euro 1.600,00 oltre accessori.
Il tribunale di Genova, quale giudice di appello, riget-
tava la domanda applicando la clausola numero 7 del con-
tratto di locazione.
Il ricorso si articola in quattro motivi.
Resiste con controricorso Berretta Teresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, quale giudice di appello, ha ritenuto
che la Berretta non dovesse rispondere dei danni riportati
all’immobile condotto in locazione dalla Zollo sul rilievo
che la clausola n. 7 del contratto prevedeva che la condut-
trice non poteva pretendere, e pertanto vi rinunciava, in-
dennità per danni causati da eventi atmosferici, alluvioni
terremoti, da rotture di condutture, da macchie di umidi-
tà, da infiltrazioni d’acqua derivanti dal tetto di copertura
o da altre parti del fabbricato e neppure indennità per il
mancato godimento parziale o totale dell’immobile locato
che poteva verificarsi in dipendenza dei lavori di restauro.
Il giudice dell’impugnazione ha ritenuto che tale clau-
sola non avesse contenuto vessatorio e che pertanto non
doveva essere approvata specificamente per iscritto, sul
rilievo che le rinunzie non rientravano nelle clausole ves-
satorie e che secondo giurisprudenza costante, perchè
una clausola potesse considerarsi vessatoria, era neces-
sario la predisposizione da parte di uno dei contraenti di
condizioni generali del contratto e che chi aveva interesse
a far valere l’inefficacia della clausola in quanto vessatoria
in mancanza di specifica approvazione per iscritto, doveva
provare la predisposizione unilaterale da parte dell’altro
contraente della clausola.
Mancando i due requisiti, cioè la natura vessatoria
della clausola e la predisposizione unilaterale da parte di
uno dei contraenti, la domanda doveva essere rigettata.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA