Corte Di Cassazione Civile Sez. V, 11 Agosto 2016, N. 16969

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
A prescindere dalla conf‌igurabilità della imputazione
tacita a fronte della giurisprudenza consolidata che, in
caso di crediti di natura omogenea, richiede una dichia-
razione di imputazione, è assorbente la considerazione
della novità del prof‌ilo, dedotto per la prima volta in sede
di legittimità.
Deduce, inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c. sempre
in riferimento all’art. 1193 c.c.
AI contrario di quanto si sostiene nel ricorso, tale re-
gola non è stata violata dalla Corte di merito atteso che,
in difetto di imputazione specif‌ica del debitore, ha ritenu-
to operante l’imputazione legale dei pagamenti ai crediti
preesistenti, con conseguente spettanza al debitore dell’o-
nere di provare di aver altrimenti estinto questi ultimi.
Infatti, solo a fronte di un pagamento eseguito in riferi-
mento a un determinato credito l’onere della prova sareb-
be gravato sul creditore che avesse controdedotto che il
pagamento era da imputarsi ad un credito diverso.
I primi due motivi, pertanto, sono privi di pregio.
2. Con il terzo motivo, invocando la violazione degli
artt. 1453 e 1455 c.c. si deduce l’erroneità della sentenza
nella parte in cui non avrebbe dato rilievo, per escludere
la gravità dell’inadempimento, alla “tolleranza” del locato-
re, che aveva inviato la diff‌ida ad adempiere dopo un anno
dall’ultimo adempimento.
In particolare, la sentenza avrebbe errato: - a non dare
rilievo all’aspetto soggettivo, avendo il locatore prestato
una costante acquiescenza per via delle trattative in corso
per l’acquisto da parte sua delle quote della società con-
duttrice; - a non comprendere che nel giudizio di appello
si era discusso della gravità dell’inadempimento proprio
in riferimento alla dedotta tolleranza del creditore e che,
quindi, il prof‌ilo della gravità era stato sviluppato; - nel
riferirsi all’inoperatività della clausola risolutiva espressa
in caso di tolleranza nel ritardo del canone, salvo la ripre-
sa di eff‌icacia della stessa clausola in caso di nuova mani-
festazione di volontà (Cass. n. 2111 del 2012); - a non con-
siderare che la condotta del creditore va valutata secondo
il principio della buona fede.
2.1. La censura non è fondata e va rigettata.
Come il ricorrente sostiene - mediante il rituale richia-
mo agli atti processuali - nel giudizio di appello si discusse
della gravità dell’inadempimento sotto il prof‌ilo soggetti-
vo e, al f‌ine di sostenere la mancanza di tale gravità, il
conduttore argomentò nel senso del rilievo a tal f‌ine della
tolleranza del creditore. La Corte di merito, per rilevare la
cessazione della tolleranza ha correttamente richiamato
la giurisprudenza relativa alla reviviscenza della eff‌icacia
della clausola risolutiva espressa.
In riferimento alla clausola risolutiva espressa prevista
in un contratto di locazione, la tolleranza del locatore nel
ricevere il canone oltre il termine stabilito la rende inope-
rante, ma la clausola riprende la sua eff‌icacia se iI credito-
re, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda,
con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare
il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni
(tra le tante, Cass. n. 2111 del 2012).
Nella specie, il locatore manifestò la propria volontà
di porre f‌ine alla tolleranza con la lettera del 2 dicem-
bre 2009, pacif‌icamente restata senza risposta da parte
del conduttore. A questa seguì l’azione giudiziaria per la
convalida di sfratto in forza della quale il conduttore pagò
con riserva di ripetizione, sostenendo di nulla dovere. In
def‌initiva, correttamente la Corte di merito ha confermato
la risoluzione del contratto per grave inadempimento del
conduttore anche sotto il prof‌ilo soggettivo.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese,
liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soc-
combenza a vantaggio del controricorrente.
Non avendo l’altra società intimata svolto difese, non
sussistono presupposti per la pronuncia in ordine alle spe-
se processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 11 AGOSTO 2016, N. 16969
PRES. BIELLI – EST. SCODITTI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. AGENZIA DELLE
ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C. EMMEGI S.P.A. (AVV.TI D’AYALA VALVA E TURCHI)
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito delle
persone f‌isiche y Base imponibile y Redditi di impre-
sa y Determinazione del reddito y Ripresa a tassa-
zione degli interessi attivi su deposito cauzionale
di locazione immobiliare y Legittimità y Rinuncia
del conduttore agli interessi y Irrilevanza y Fonda-
mento.
. In tema d’imposte sui redditi, è legittima la ripresa a
tassazione degli interessi attivi che il locatore avrebbe
dovuto corrispondere al conduttore sul deposito cau-
zionale nonostante la rinuncia di quest’ultimo, non es-
sendo consentita la deroga della norma imperativa sul
carattere fruttifero del deposito cauzionale in quanto
diretta a realizzare, tramite la tutela del contraente
debole, un interesse generale. (l. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 11; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1)
(1) In tema di interessi sulla somma versata a titolo di deposito cau-
zionale si veda Cass. civ. 30 ottobre 2009, n. 23052 (in questa Rivista
2010, 310) , la quale ha precisato che, benché sul piano del diritto
sostanziale la cauzione produca sempre interessi in favore del con-
duttore che l’abbia versata, sul piano processuale, il locatore può es-
sere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore
abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo
altrimenti il giudice provvedervi di uff‌icio. Utile anche il rinvio a
Cass. civ. 19 agosto 2003, n. 12117 (in questa Rivista 2004, 468) per la
quale l’obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere
al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale ha natura
imperativa, in quanto persegue f‌inalità di ordine generale, tutelando
il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i
frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incre-
mento del corrispettivo della locazione, e, conseguentemente, sono
nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della
restituzione difforme da quella contenuta in detta norma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di Emmetre s.r.l. (successivamente in-
corporata per fusione in Emmegi s.p.a.) venne emesso

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