Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 30 Settembre 2016, N. 19425

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
consistenza reale ovvero della superf‌icie effettivamente
godibile e, quindi, alcuna modif‌ica delle caratteristiche
proprie degli immobili, una diversa destinazione d’uso
del locale non poteva incidere sull’assetto millesimale,
atteso che la individuazione dei valori proporzionali deve
avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive pro-
prie degli immobili e non anche della loro possibile de-
stinazione, determinata essenzialmente da valutazioni di
carattere soggettivo.
La valutazione espressa al riguardo dal giudice del gra-
vame si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, essendo
sorretta da una motivazione immune da vizi logici e cor-
retta sul piano giuridico.
Avendo, infatti, il giudice di merito accertato, con ap-
prezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che il
lamentato mutamento delle condizioni dell’unità immobi-
liare di cui si discute non ha inciso sulla consistenza reale
e sulle caratteristiche obiettive rilevanti ai f‌ini del calcolo
del valore delle singole porzioni di piano, legittimamen-
te è stata esclusa la sussistenza dei presupposti richiesti
dalla legge per una eventuale revisione delle tabelle mil-
lesimali, ai cui effetti, ai sensi del citato art. 68 disp. att.
c.c., nessuna inf‌luenza possono assumere, in particolare,
fattori afferenti allo stato di manutenzione delle singole
unità immobiliari.
3) Il quarto motivo non è meritevole di accoglimento.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che
la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica
d’uff‌icio costituisce un potere discrezionale del giudice di
merito, il quale, tuttavia, è tenuto a motivare adeguata-
mente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da
una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base
di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valuta-
zione degli elementi rilevanti ai f‌ini della decisione, senza
potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto
della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe
potuto accertare (v. Cass. 17399/2015; Cass. n. 72/2011,
Cass. n. 88/2004, Cass. n. 1012002)
Nella specie, il giudice di appello ha motivatamente
escluso la necessità di disporre le indagini tecniche invo-
cate dall’attore, dando atto che erano stati acquisiti suff‌i-
cienti elementi di valutazione ai f‌ini della decisione.
La statuizione impugnata, pertanto, essendo sorretta
da una motivazione adeguata, si sottrae al sindacato di
questa Corte.
4) Deve essere disatteso, inf‌ine, anche il quinto motivo.
Come è noto, in tema di regolamento delle spese pro-
cessuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato
ad accertare che non risulti violato il principio secondo il
quale le spese non possono essere poste a carico della par-
te vittoriosa. Esula, pertanto, da tale sindacato e rientra
nel potere discrezionale del Giudice di merito la valuta-
zione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le
spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza recipro-
ca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (tra
le tante V. Cass. 19 giugno 2013 n. 15317; Cass. 31 marzo
2006 n. 17457; Cass. 16 marzo 2006 n. 5828; Cass. 2 agosto
2002 n. 11537; Cass. 14 novembre 2002, n. 16012; Cass. 1°
ottobre 2002, n. 14095; Cass. 11 novembre 1996, 9840).
Nella specie, di conseguenza, non essendo stato vio-
lato il principio della soccombenza, il ricorrente non può
fondatamente dolersi della mancata compensazione delle
spese di lite da parte del giudice di merito.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere riget-
tato.
Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività di-
fensiva, non vi è pronuncia sulle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 SETTEMBRE 2016, N. 19425
PRES. AMBROSIO – EST. VINCENTI – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. T.C. (AVV.
SENESE) C. TR. GA. ED ALTRA
Procedimenti sommari y Convalida y Procedi-
mento y Estinzione y Declaratoria ex art. 662 c.p.c.
per mancata comparizione del locatore-intimante y
Spese del procedimento y Disciplina.
. Nel caso di declaratoria di estinzione del procedi-
mento di convalida, a seguito di applicazione dell’art.
662 c.p.c. – e, dunque, per mancata comparizione del
locatore intimante all’udienza f‌issata nell’atto di cita-
zione e in assenza di istanza del conduttore intimato,
comparso a detta udienza, che si proceda, previo mu-
tamento del rito, all’accertamento negativo del diritto
azionato – non può il locatore-intimante essere con-
dannato al pagamento delle spese del procedimento,
ma queste vanno poste a carico delle parti che le han-
no anticipate, in applicazione analogica dell’art. 310,
comma 4, c.p.c. (Mass. Redaz.) (c.p.c., art. 310; c.p.c.,
art. 662)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - T.C., proprietaria di un immobile sito in (omissis),
intimò sfratto per morosità, dinanzi al Tribunale di Sulmo-
na, alle conduttrici di detto immobile, Tr.Ga. e S.F..
L’atto di intimazione fu dichiarato ineff‌icace con ordi-
nanza del 19 aprile 2012, poichè in tale data la locatrice
non comparì all’udienza f‌issata nell’atto di citazione.
2. - Avverso tale provvedimento proponeva appello
la T., deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione
delle tabelle di organizzazione degli uff‌ici giudiziari che
non prevedevano la trattazione di udienze di prima com-
parizione nella giornata del 19 aprile 2012, nonchè la vio-
lazione dell’art. 662 c.p.c., e l’ingiusta condanna alle spese
di lite.
2.1. - Con sentenza resa pubblica l’11 maggio 2013, la
Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, osservan-
do, anzitutto, che la violazione delle norme sull’ordina-
mento giudiziario riguardanti le tabelle degli uff‌ici giu-
dicanti, non investendo la capacità del giudice, potevano
dare luogo a una mera irregolarità e non alla nullità della
sentenza.

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