Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 4 Ottobre 2016, N. 19797

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
Il ricorso va quindi, in def‌initiva, rigettato.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti argomen-
tano che la corte di appello ritenuto che la non integri-
tà del contraddittorio le impedisse di pronunciarsi sulla
domanda riconvenzionale di usucapione - avrebbe dovuto
considerare tale domanda alla stregua di una mera ecce-
zione, conseguentemente rigettando, alla luce della com-
provata maturazione della detta usucapione, la domanda
degli attori. Al riguardo il Collegio osserva che si tratta di
un argomento non scrutinabile, in quanto, sostanziandosi
nella denuncia di un vizio di omessa pronuncia su una ec-
cezione, doveva essere dedotto nel ricorso per cassazione.
La memoria ex art. 378 c.p.c., infatti, non può inte-
grare i motivi del ricorso per cassazione, poichè assolve
all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di
impugnazione che siano già stati ritualmente enunciati
nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il qua-
le si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr., tra
le tante, Cass. 26670/14).
Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi gli
intimati costituititi in questa sede.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 OTTOBRE 2016, N. 19797
PRES. MIGLIUCCI – EST. MATERA – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. CARNEVALI
(AVV. CARNEVALI) C. MARCANTONI ED ALTRI (N.C.)
Tabelle millesimali y Revisione y Presupposti y
Diversa destinazione d’uso dei locali y Incidenza
sull’assetto millesimale y Esclusione.
. In tema di revisione delle tabelle millesimali, in as-
senza di un’alterazione della consistenza reale ovvero
della superf‌icie effettivamente godibile dei locali, una
diversa destinazione d’uso non può incidere sull’asset-
to millesimale, atteso che l’individuazione dei valori
proporzionali deve avvenire tenendo conto delle carat-
teristiche obiettive proprie degli immobili e non anche
della loro possibile destinazione, determinata essen-
zialmente da valutazioni di carattere soggettivo. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1138; att. c.c., art. 68) (1)
(1) Importante sentenza che - pur confermando i principi giurispruden-
ziali stabiliti nelle decisioni di legittimità citate in motivazione - rappre-
senta un’esemplare silloge, del tutto esaustiva anche sul piano pratico,
dei problemi posti dalla normativa codicistica che regola la materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 15, 17 e 19 aprile 2000
Carnevali Dino, premesso di essere proprietario di tre uni-
tà immobiliari facenti parte del condominio sito in Porto
Recanati, via Donatello 5, tra cui un magazzino deposito
al piano seminterrato, esponeva che in quest’ultimo loca-
le si erano verif‌icate negli ultimi anni delle inf‌iltrazioni di
acqua dal sottosuolo, che lo avevano reso completamente
inutilizzabile secondo la sua destinazione catastale; il che,
a suo dire, comportava la necessità di rivedere le tabelle
millesimali di riparto delle spese condominiali, onde ade-
guarle alla nuova realtà. Tanto premesso, l’attore conveni-
va dinanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di
Civitanova Marche, Meloni Laura, Ciarrocchi Maurizio, Ti-
dei Anna, Marcantoni Patrizio, Malavolta Santina, Sancric-
ca Alvaro e Capponi Rosalia, chiedendo che fosse accertato
che le quote millesimali della proprietà non corrispondeva-
no più ai reali ed effettivi valori delle singole unità immobi-
liari, con conseguente modif‌ica dei valori proporzionali dei
vari piani del condominio ex art. 69 disp. att. c.c.
Con sentenza in data 6 aprile 2004 il Tribunale adito
rigettava la domanda, rilevando che non era mai venuta
meno la potenziale destinazione commerciale della por-
zione in questione, e che le lamentate inf‌iltrazioni d’ac-
qua provenienti dal sottosuolo non avevano inciso sulle
caratteristiche strutturali del locale, che nel tempo erano
sostanzialmente rimaste immutate.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l’at-
tore, chiedendo che fosse accertato che le tabelle mille-
simali in questione erano affette da errore, e fosse dichia-
rato che i valori delle stesse dovevano essere riveduti e
modif‌icati ai sensi di legge, con conseguente formazione
di nuove tabelle.
Si costituivano Marcantoni Patrizio, Malavolta Santina,
Sancricca Alvaro, Capponi Rosalia, nonché Broglietti Ma-
nuela e Broglietti Simonetta, quali eredi di Meloni Laura,
eccependo, in Iimine, il mutamento della causa petendi,
avendo chiesto l’attore, nell’atto di appello, la variazione
delle tabelle millesimali in quanto frutto di errore, mentre
nel precedente grado la richiesta di revisione era basata
sulla modif‌ica della destinazione d’uso del locale di pro-
prietà del Carnevali a causa di inf‌iltrazioni di acqua che lo
avevano reso inidoneo al pregresso utilizzo.
Procedutosi ad integrare il contraddittorio nei confron-
ti di Ciarrocchi Maurizio e di Tidei Anna, che restavano
contumaci, con sentenza in data 2 marzo 2011 la Corte di
Appello di Ancona rigettava il gravame.
La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di mutamen-
to della causa petendi e richiamati i principi enunciati
dalla giurisprudenza in materia di revisione delle tabelle
millesimali, rilevava che nella specie non era riscontra-
bile la presenza di errori obiettivamente verif‌icabili, che
fossero stati causa di apprezzabile discrasia tra il valore
attribuito nella tabella alle unità immobiliari ed il valore
effettivo delle stesse; e che doveva altresì escludersi che
una diversa destinazione d’uso del locale potesse incidere
sull’assetto millesimale, atteso che la individuazione dei
valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle ca-
ratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche
della loro possibile destinazione, determinata essenzial-
mente da valutazioni di carattere soggettivo.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
Carnevali Dino, sulla base di cinque motivi.
Marcantoni Patrizio, Malavolta Santina, Sancricca
Alvaro, Capponi Rosalia, Broglietti Manuela, Broglietti
Simonetta, Ciarrocchi Maurizio e Tidei Anna non hanno
svolto attività difensive.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato
una memoria.

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